CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00413/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio ovvero senza rinvio dellasentenza impugnata;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso delProcuratore generale e l'accoglimento dei propri motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa l’8 marzo 2024 il Tribunale per i minorenni di Napoli avevaritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili deldelitto di omicidio aggravato dai motivi abietti e, riconosciuta l’attenuante della minore età evalutata la stessa equivalente all’indicata aggravante, applicata la riduzione per il ritoprescelto, li aveva condannati alla pena di sedici anni di reclusione.1.1. La vicenda oggetto del giudizio concerne la morte di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,clochard di nazionalità ghanese che viveva nei pressi di un supermercato di Pomiglianod’Arco, fatto oggetto di una violenta aggressione da parte dei ricorrenti che l’avevanodapprima avvicinato; quindi [OSCURATO:PERSONA], dopo aver prelevato qualcosa da terra, l’aveva colpitoal volto facendolo cadere a terra; entrambi gli imputati l’avevano poi investito con una rafficadi calci e pugni sferrati alla testa.Decisivi per l’accertamento della dinamica erano ritenuti: i) i filmati estrapolati dalletelecamere installate nell’area d’interesse; ii) le risultanze di quanto acquisito dai cellulari inuso agli imputati; iii) alcuni video acquisiti da un privato sul proprio profilo Facebook.Il fatto è stato, dunque, ricostruito nei termini che seguono:- g ià ne l pomer igg io de l 18 g iugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] aveva percossoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: questi stava dormendo dinanzi al supermercato, quandoXXXXXX l’aveva svegliato tirandogli uno schiaffo;-il giorno seguente vi era stata una nuova sortita, preannunciata in due note vocaliregistrate alle ore 01.16.12 da [OSCURATO:PERSONA], il quale affermava che «ora io e Nanducciodobbiamo andare a schiattare un attimo a un nero, andiamo a riempire di mazzate un attimoa un nero» e, ancora, «stiamo andando a schiattare il nero, mi devi morire tu Nanduccio, loschiatto… ragazzi dobbiamo schiattare il nero, ora facciamo il video (…)». Di tanto èconferma nel video trovato nella memoria del telefono di [OSCURATO:PERSONA], nel quale [OSCURATO:PERSONA] èripreso mentre reca nelle mani una sigaretta artigianale e un bastone di ferro; [OSCURATO:PERSONA], inquella circostanza, afferma «prima ci fumiamo sto bob e poi andiamo a battere quello, ilnero»;- i due , poco dopo , r agg iungevano ne i p ress i de l supe rmerca toXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che stava dormendo e [OSCURATO:PERSONA] lo svegliava prendendolo aschiaffi e gli intimava di fumare una sigaretta, minacciandolo che, diversamente, avrebbepreso altri schiaffi. Nonostante la vittima gli chiedesse più volte di smettere («basta fratelloper piacere… basta… basta»), [OSCURATO:PERSONA] gli intimava di stare zitto e continuava a colpirlo conschiaffi sulla testa mentre era sdraiato per terra, schernendolo. La persona offesa fumavauna sigaretta, ma era nuovamente aggredita, questa volta da [OSCURATO:PERSONA], mentre XXXXXriprendeva gli accadimenti con il telefono cellulare (si tratta di uno dei video in seguitopubblicati sul profilo social);- entrambi si allontanavano, ma un’ora dopo, incontrato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXin via Principe di Piemonte, riprendevano a schernirlo e lo colpivano con diversi pugni alvolto e, dopo che questi era caduto a terra, continuavano a percuoterlo con pugni e calci alcapo. L’azione era protratta per diciassette secondi, quindi i due si davano alla fuga.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rimasto a terra per qualche secondo, si rialzava e siallontanava barcollando dirigendosi verso il luogo dov’è stato poi rinvenuto cadavere;- un’ora dopo l’aggressione, [OSCURATO:PERSONA] commentava l’episodio in alcuni audioaffermando: «gli abbiamo aperto la fronte perché quello è il rumore che si è sentito nel videoe perché gli ho dato un pacchero in faccia ed è caduto a terra, gliel’ho dato in fronte gli hospaccato tutta la fronte ... gliel’ho dato un calcio in faccia»; «nel video dove gli ho dato ilpugno l’ho demolito perché ho preso lo sfollagente e gli ho aperto tutta la fronte e con questopugno gli ho rotto il setto nasale e gli stava scorrendo tutto il sangue»; «sono proprio bello…ua’ come scorreva il sangue a quel nero, te lo giuro uà mi sono sfogato proprio, stasera vadoun’altra volta....vado un’altra volta stasera, lo vado a battere (picchiare) un’altra volta»;- nella tarda serata del 19 giugno i due imputati, avendo appreso della morte diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, si adoperavano perché fossero cancellati i video ritraentil’aggressione e commentavano l’accaduto. Segnatamente: i) [OSCURATO:PERSONA] riferiva a [OSCURATO:PERSONA] che«è successa una cosa grave» e gli suggerisce di svuotare tutte le chat; ii) [OSCURATO:PERSONA],parlando con un’amica affermava: «l’ho ucciso a quel nero», « ... amo’, non fa niente... nonme ne fotte proprio ...», «è normale, sono stato io»; iii) il 20 giugno riferisce ad uninterlocutore che doveva avvisare tutti quelli a cui pure l’aveva inviato affinché loeliminassero. In altro vocale [OSCURATO:PERSONA] spiegava di avere picchiato la vittima, di averle fattouscire il sangue dalla faccia e che quando egli era andato via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXera vivo, perché «si era alzato da terra».La causa della morte era individuata dal medico legale, in seguito a esame autoptico, inuna grave emorragia cerebrale e compressione del tronco encefalico che aveva causatol’arresto cardio circolatorio. L’emorragia, in particolare, era avvenuta per causa indiretta,ovverosia era dovuta a un contraccolpo determinato da un colpo inferto contro il cervello, madal lato opposto a quello dell’impatto. I colpi risultavano inferti al massiccio facciale e alcranio e la vittima – che aveva un tasso alcolemico di 1,2 g/l e affetta da cirrosi epatica – nonrecava lesioni da difesa.1.2. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, ritenuta la versione alternativa degli imputati (secondo iquali la vittima, in stato di ebbrezza, li aveva importunati, sicché essi avevano reagitocolpendolo solo con qualche schiaffo sulla nuca) recisamente smentita dalle immagini dellevideocamere e dei video contenuti nei cellulari, reputato acclarato il nesso di causalità tral’aggressione e l’evento morte, quanto all’atteggiamento psicologico, aveva ravvisatosussistente l’animusnecandi; ciò alla stregua della violenza e del numero dei colpi inferti edella zona vitale attinta (il capo), a dimostrazione di un intento non genericamente lesivo,bensì specificamente omicidiario nei riguardi del “nero“ che i due imputati si erano accordatiper “schiattare” e che, non a caso, avevano fatto oggetto di scherno e aggressione già ilgiorno precedente.Impossibile – secondo il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado – che i due non fossero consapevoli, almomento dell’azione, di provocare la morte della persona offesa come conseguenza certa oaltamente probabile delle loro azioni, così come era altrettanto impossibile che costoro nonsi fossero resi conto della gravità delle lesioni procurate alla persona offesa, considerato ilsangue copioso che questa perdeva dal naso.Per tale via, escludeva la qualificazione giuridica invocata dalla difesa di omicidiopreterintenzionale, ricordando che il criterio distintivo tra le due ipotesi di reato risiede nelladiversità dell’elemento psicologico che nell’omicidio preterintenzionale affermava consisterenella volontarietà delle percosse o delle lesioni cui consegue la morte dell’aggredito comeevento non voluto neppure nella forma eventuale indiretta della previsione del rischio. Talesituazione riteneva, alla stregua di tutti gli elementi di prova, che non potesse ravvisarsi incapo agli imputati, invece reputati animati da una volontà di uccidere la vittima oquantomeno di accettazione del relativo rischio, come conseguenza altamente probabile deicolpi dagli stessi inferti.1.3. Con la sentenza in preambolo, in riforma di quella di primo grado, la Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sussistente la diversa ipotesi dell’omicidiopreterintenzionale, nell’accezione fornita dalla più recente giurisprudenza di legittimitàsecondo cui l’elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è unacombinazione di dolo per il reato di percosse o di lesioni e di prevedibilità in concreto perl’evento morte.Trasponendo tale principio al caso in esame, ha ritenuto sicuramente prevedibile inconcreto la morte dell’aggredito o, quantomeno, il concreto pericolo per la sua incolumità,«ben potendo gli imputati rappresentarsi l’oggettiva pericolosità dell’azione da loro posta inessere in ragione del fatto che avevano reiteratamente colpito la vittima con calci e pugni,anche mentre era a terra, e che questi presentava una copiosa fuoriuscita di sangue e che sitrovava, rispetto ai suoi aggressori, in stato di inferiorità fisica a causa del livello alcolemicoriscontrato e della cirrosi epatica dalla quale era affetto» (così a p. 13 della sentenza).Ha poi osservato – diversamente da quanto ritenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di primo grado – chel’evento morte non potesse essere ritenuto come risultato certo o altamente probabile dellacondotta (dolo diretto) o come rappresentazione di una significativa possibilità della suaverificazione (dolo eventuale) per le seguenti ragioni: i) l’aggressione era stata realizzata con«calci, pugni e schiaffi che nella loro comune accezione, anche in considerazione della zonacorporea colpita, non si ritengono mortali» e «non erano state utilizzate armi e oggetticontundenti o quant’altro potesse ritenersi idoneo a causare la morte della vittima» (p. 9della sentenza), ribadendosi «che le zone corporee colpite, quali il naso e la fronte sonoanch’esse non individuate quali vitali nell’immaginario collettivo» (p. 10 della sentenza); ii) iltenore delle interlocuzioni tra gli imputati e tra questi e altri soggetti non davano contezza diuna volontà omicida, non potendo la stessa desumersi dal fatto che Mattei avessemanifestato il proposito di «schiattare il nero», trattandosi di un’espressione “colorita” cheindicava unicamente l’atto di percuotere; iii) sulla base del successivo comportamentoserbato dagli imputati, poiché se «l’intento fosse stato quello di uccidere l’uomo, dopoessersi resi conto che questi si era alzato e stava allontanandosi dai luoghi, si sarebberoadoperati per portare a termine quanto si erano prefissi» (p. 9); iv) l’emorragia cerebraleindicata quale causa della morte, secondo i periti, contemplava chances di sopravvivenza sela vittima avesse ricevuto soccorsi più tempestivi (p. 11).Ha, quindi, concluso che vi era prevedibilità in concreto dell’evento morte, poiché «i dueben potevano rappresentarsi l’oggettiva pericolosità dell’azione posta in essere, avendoreiteratamente colpito la vittima con calci e pugni anche quando era a terra, vittima chepresentava una copiosa fuoriuscita di sangue, che si trattava rispetto agli aggressori in statodi inferiorità fisica a causa del livello di tasso alcolemico nel sangue e della cirrosi epatica dicui era affetto» (p. 13), in ciò ravvisandosi il coefficiente psicologico della preterintenzione.2. Avverso quest’ultima sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte diappello di Napoli e denuncia due motivi.2.1. Con ilprimo deduce violazione di legge e più vizi di motivazione, ivi compreso iltravisamento di prova, in punto di diversa qualificazione del fatto quale omicidiopreterintenzionale.Il Procuratore generale ricorrente, dopo avere richiamato la conforme ricostruzione infatto contenuta nelle sentenze dei giudici di merito, ha in primo luogo censurato comecontraddittorie e travisanti le affermazioni della Corte di appello riguardanti la zona corporeacolpita.Dopo aver ricordato che non v’è dubbio sul fatto che l’exitus sia stato conseguenza deicolpi inferti alla testa mediante calci e pugni, tali da determinare un contraccolpo del cervelloall’interno della scatola cranica causato dall’aggressione violenta degli imputati, hacensurato come manifestamente illogica l’affermazione secondo la quale i colpi inferti nonavevano raggiunto una zona vitale, attraverso una erronea indicazione delle zone colpite(naso e fronte) e del tutto trascurando i colpi inferti alla testa.Ha, poi, denunciato come contraddittorio l’ulteriore argomento utilizzato per dal Giudicedi appello escludere il dolo, ossia la circostanza di non avere gli imputati portato a termine ilproposito criminoso quando, dopo la violenta aggressione, avevano visto la vittima rialzarsie, per quanto barcollante, allontanarsi da quel luogo. L’affermazione – osserva il Procuratoregenerale ricorrente – confligge con quella di p. 13 della stessa sentenza in cui si afferma che«i due ben potevano rappresentarsi l’oggettiva pericolosità dell’azione posta in essere,avendo reiteratamente colpito la vittima con calci e pugni anche quando era a terra, vittimache presentava una copiosa fuoriuscita di sangue, che si trattava rispetto agli aggressori instato di inferiorità fisica a causa del livello di tasso alcolemico nel sangue e della cirrosiepatica di cui era affetto».Si denuncia, ancora, il travisamento della prova in punto di affermata «assenza di mezzicontundenti» utilizzati dagli imputati per colpire ovvero infierire sulla vittima. L’affermazionein parola sarebbe – secondo il ricorrente – recisamente smentita dall’audio riportato a p. 32della sentenza di primo grado, nel quale XXXXXXX commentando le lesioni inferte allavittima, faceva espresso riferimento a uno sfollagente; nello stesso senso deporrebbe ilvideo, riportato a p. 16 della sentenza di primo grado, in cui si vede l’imputato XXXXXXimpugnare un bastone di ferro; infine, come indicato a p. 30 della sentenza di primo grado,sarebbe significativo – in senso contrario all’affermazione della Corte territoriale –il frame delsistema di videosorveglianza dal quale emerge che gli imputati avevano colpito la vittima conun oggetto non meglio individuato, presumibilmente una pietra, raccolto da terra.Dunque, lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] di appello sarebbe pervenuto alla diversa qualificazionedell’elemento psicologico senza valutare tutti gli elementi di prova, travisandone alcuni etrascurando che il dato della consapevolezza della gravità e della potenzialità omicida dellelesioni è reso evidente dalle frasi registrate: «ho aperto la fronte, perché quello è il rumoreche si è sentito nel video è perché gli ho dato un pacchero in faccia ed è caduto a terra, gliho dato in fronte gli ho spaccato tutta la fronte», «sono proprio bello ..uou come scorreva ilsangue a quel nero te lo giuro mi sono sfogato proprio, stasera vado un’altra volta… Lo vadoa battere un’altra volta»).Evidente, dunque, secondo il Procuratore generale ricorrente, sarebbe l’omessavalutazione da parte della Corte di appello di elementi determinanti, emergenti dagli attiprocessuali e suscettibili di disarticolare l’intero ragionamento della decisione impugnata,rendendo illogica la motivazione.2.2. Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell’articolo 584 cod. pen.Richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il criterio distintivo tra l’omicidiointenzionale e quello preterintenzionale consiste nella circostanza che in quest’ultimo caso ildolo deve riguardare esclusivamente l’evento meno grave (percosse o lesioni), mentrel’evento mortale è imputato a titolo di colpa, coefficiente soggettivo per la cui configurazioneè necessaria la non volontà dell’evento stesso, accompagnata dalla prevedibilità in concreto,da cui si evince un atteggiamento di trascuratezza verso l’altrui vita.In altre parole, nell’omicidio preterintenzionale il soggetto agente non “mette in conto” diprocurare la morte della vittima per il conseguimento dei suoi obiettivi, ma soltanto diprocurare lesioni, delineandosi l’evento mortale, quale conseguenza non voluta, maprevedibile di una condotta che viola regole cautelari. Se invece, sulla scorta del giudizio diprognosi postuma, si può ritenere che l’agente si sia effettivamente rappresentato e abbia“messo in conto" il verificarsi dell’evento mortale come conseguenza della propria condotta,percependolo come “costo” da tollerare per il conseguimento di un determinato obiettivo,ricorre la fattispecie dell’omicidio doloso, sotto il profilo del dolo eventuale.Tanto premesso, secondo il Procuratore generale ricorrente, tutti gli elementi di provacondurrebbero a ritenere che entrambi gli imputati si fossero prospettati la morte dellavittima, quale "costo da sopportare", addirittura quale conseguenza altamente probabiledella loro condotta, potendosi configurare non già il dolo eventuale, bensì – come affermatonella sentenza di primo grado – il più intenso dolo diretto.3. Avverso la sentenza ricorre altresì [OSCURATO:PERSONA], con il ministerodel difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e denuncia due motivi.3.1. Con il primo lamenta, l’apparenza della motivazione con la quale la Corte di appelloavrebbe confermato il diniego della messa alla prova.Il confronto tra gli elementi specificamente indicati nell’atto di appello come trascuratidal giudice di primo grado (sincero pentimento dell’imputato e avviato percorso di revisionecritica durante la detenzione, attestato dalle relazioni comportamentali versate in atti) e ilragionamento motivazionale del [OSCURATO:PERSONA] di appello, laconicamente agganciato alla gravitàdei fatti commessi con modalità spietate, renderebbe evidente il vizio di motivazione el’assenza del doveroso giudizio prognostico sul processo di revisione critica.3.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 62-bis cod. pen. e il viziodi motivazione in punto di diniego della concessione dell’attenuante della minore età congiudizio di prevalenza e, in ogni caso, in punto di complessivo trattamento sanzionatorio,deducendone l’eccessività.Denuncia che, anche sotto questo profilo, la motivazione del [OSCURATO:PERSONA] di appellorisulterebbe solo formalmente esistente, ancorata alla mera gravità del fatto, mentre sarebbestato trascurato il ruolo marginale avuto da [OSCURATO:PERSONA] e il suo allontanamento graduale damodelli di comportamento devianti, come attestato dalle relazioni comportamentalinell’istituto di pena.4. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di ritenere il ricorsoammissibile e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.5.In data 2 ottobre 2025 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositatomemoria difensiva nella quale ha in primo luogo dedotto l’inammissibilità del ricorso propostodal Procuratore generale.Sotto questo profilo osserva che i motivi denunciati che si sostanzierebberoesclusivamente in considerazioni critiche sulla motivazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] di secondogrado; i vizi dedotti implicherebbero una valutazione discrezionale tipica del giudizio dimerito e, come tali, sfuggirebbero al sindacato di legittimità. A conferma, il ricorrenteevidenzia la circostanza che nel ricorso si fa riferimento all’uso di un corpo contundenteinvece mai apparso sulla scena del delitto, fotografata dalle telecamere di videosorveglianzadi un esercizio commerciale.Sotto altro profilo, il ricorrente ripercorre, condividendola, la motivazione del [OSCURATO:PERSONA] diappello in punto di elemento psicologico, chiedendo, via in subordinata rispetto alladeclaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dalla Parte pubblica, il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, nient’affattoinammissibile, è fondato per le ragioni che si esporranno di seguito.Conseguentemente, i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati assorbiti.2.Quanto al profilo dell’inammissibilità del ricorso della Pubblica accusa – eccepito nellamemoria difensiva depositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] – va qui richiamato il consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorso per cassazione èinammissibile ove a-specifico, qualità che va apprezzata non solo come genericità ovveroindeterminatezza, ma altresì come mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendoignorare le esplicitazioni del giudice censurato (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.253849 – 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 – 01; Sez. 1, n.4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751 – 01).Ebbene, nel caso che ci occupa, diversamente da quanto lamentato nella memoriadifensiva, il ricorso del Procuratore generale non esprime una ricostruzione alternativa deifatti e una soggettiva rilettura delle prove poste a fondamento della decisione assolutoria, maè caratterizzato da un’adeguata correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. Esso offre – così comeimpone l’osservanza del principio di autosufficienza in relazione alla prospettazione di vizi dimotivazione e di travisamento dei fatti – la compiuta rappresentazione e dimostrazione delleevidenze pretermesse ovvero infedelmente rappresentate dal giudicante di per sé dotate diunivoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tali, cioè, da disarticolare – aprescindere da ogni soggettiva valutazione – il costrutto argomentativo della decisioneimpugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati.Per tale via, il ricorso ha certamente consentito al Collegio l’effettivo apprezzamento deivizi, di volta in volta, dedotti.3. Nel merito, prendendo in esame le doglianze poste a fondamento del ricorso dellaPartePubblica, ritiene il Collegio certamente fondati entrambi i motivi di ricorso delProcuratore generale, che possono essere trattati unitariamente attesa la connessionelogica delle questioni prospettate, per il cui scrutinio non è superfluo richiamaresinteticamente gli approdi della giurisprudenza di legittimità sul tema della distinzione tral’omicidio doloso e quello preterintenzionale.3.1. Il tema va affrontato nel contesto del consolidato orientamento giurisprudenziale inforza del quale si configura il delitto di omicidio volontario – e non quello di omicidiopreterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida – quando lacondotta, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevoleaccettazione da parte dell’agente anche solo dell’eventualità che dal suo comportamentopossa derivare la morte del soggetto passivo (Sez. 1, n. 44677 del 13/07/2023, Z., Rv.285403 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 11946 del 09/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278932 –01; Sez. 1, n. 3619 del 22/12/2017, dep. 2018, Marini, Rv. 272050 – 01).Quanto poi alla natura della preterintenzione, muovendosi in una prospettiva coerentecon i valori costituzionali, questa Corte (Sez. 5, n. 10865 del 14/02/2025, Stallone, Rv.287753 - 01; Sez. 5, n. 624 del 23/10/2024, dep. 2025, Bufano, Rv. 287459 - 01; Sez. 5, n.43093 del 16/10/2024, Loi, Rv. 287244 - 01; Sez. 5, n. 34342 del 05/07/2024, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 286931 - 01; Sez. 5, n. 23926 del 02/05/2024, Sansone, Rv. 286574 – 01; Sez. 5, n.23231 del 24 aprile 2025, B., non mass., Sez. 5, n. 19099 del 11 marzo 2025, Obagbolo,non mass.) ha affermato il principio secondo cui «L’elemento psicologico del delitto diomicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni,e di prevedibilità in concreto, per l’evento mortale».Si è, in tali arresti, condivisibilmente chiarito che «la prevedibilità in concretonell’omicidio preterintenzionale si atteggia in termini peculiari perchéla condotta dolosa dibase è già volta a realizzare una forma, sia pure meno grave, a di aggressione alla personaoffesa, di modo che l’accertamento avrà ad oggetto sostanzialmente la proiezione dellapericolosità in astratto, al fine di verificare se l’agente avesse un margine di effettivaprevedibilità delle conseguenze della propria condotta» (cosìin Sez. 5 Loi, citata)».Conseguentemente si è affermato che nell’omicidio preterintenzionale il principio dicolpevolezza è rispettato con il solo giudizio della prevedibilità in concreto da parte delsoggetto agente dell’evento ulteriore e più grave, come possibile epilogo della condotta inrelazione alle specifiche circostanze della situazione concreta, nella prospettiva indicatadalla Corte cost., sent. n. 42 del 1965 in tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.Nel solco tracciato dal [OSCURATO:PERSONA] costituzionale, si è quindi osservato come sia consentito– tanto al legislatore, quanto all’interprete – di calibrare il coefficiente psicologico dipartecipazione dell’autore al fatto, indefettibile ai fini dell’affermazione della responsabilitàper fatti di reato, ma graduabile, per l’appunto, secondo una scala di intensità, in rapportoalla natura della fattispecie e dei beni giuridici da tutelare: a sostegno di tale lettura, la Corteha richiamato la giurisprudenza relativa all’attribuzione dell’evento-morte nei delitti aggravatidall’evento di cui agli artt. 572, comma quarto, 588, comma secondo, cod. pen. (Sez. 6, n.8097 del 23/11/2021, dep. 2022, P., Rv. 282908-01; Sez. 5, n. 45356 del 02/10/2019, C., Rv.277084-01).E, d’altro canto, secondo il principio risalente, ma mai superato, espresso da Sez. U, n.748 del 12/10/1993, dep. 1994, Cassata, Rv. 195804 - 01, infatti, in tema di elementosoggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontàdolosa e, quindi, nel caso di azione realizzata con accettazione dell’evento, l’autore puòmanifestare una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda della considerazioneeffettuata in termini di effettiva e concreta probabilità di verificazione dell’evento.In definitiva, il problema cruciale è stato individuato nell’indicazione degli indicifenomenici della prevedibilità dell’evento, avendo cura di non fare coincidere tale nozionecon quella – che si tradurrebbe in una forma di cripto-responsabilità oggettiva – diprevedibilità in astratto dell’evento morte.Coerentemente all’insegnamento di Sez. U n. 22676 del 22/01/2009, Ronci, Rv. 243381– 01, si è posto l’accento sulla necessaria valorizzazione di «tutte le eventuali circostanzedel caso concreto che facciano prevedere l’evento morte» ovvero «un concreto pericolo perl’incolumità della vittima», dovendo tenersi conto delle specifiche peculiarità dell’omicidiopreterintenzionale, ove la condotta dolosa, in quanto offensiva dell’incolumità fisica dellavittima, assume «un’originaria, specifica e marcata dimensione di pericolosità, di modo che ènecessario accertare quale sia stata la proiezione in concreto di tale pericolosità sussistentein astratto, tale da consentire al soggetto agente, nella fattispecie contingente, di avere unmargine di “calcolabilità” quanto alle conseguenze del proprio agire».Sez. U, Ronci affermano, tra l’altro, che anche la «tesi della prevedibilità in astratto sipone sullo stesso piano di quella della responsabilità oggettiva e di quella della colpapresunta per violazione della legge penale (…) l’evento morte non voluto viene sempremesso a carico del soggetto che ha compiuto il delitto doloso sulla sola base del nesso dicausalità (…) indipendentemente da una indagine sull’elemento psicologico ad essorelativo», rimarcando la necessità che l’interprete abbia cura di soffermarsi sulle affermazionie sulle correlate implicazioni di Corte costituzionale n. 364 del 1988, n. 1085 del 1988, n. 2del 1991, n. 179 del 1991, n. 61 del 1995 e n. 322 del 2007, le quali hannocostituzionalizzato e definito i contorni del principio di colpevolezza, che partecipa di «unafinalità comune a quelli di legalità e di irretroattività della legge penale (art. 25, secondocomma, Cost.): esso mira, cioè, a garantire ai consociati libere scelte d’azione, sulla base diuna valutazione anticipata (“calcolabilità”) delle conseguenze giuridico-penali della propriacondotta», rivestendo un ruolo parimenti fondante rispetto alla funzione rieducativa dellapena.Invero, la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, il quale deve illuminare ecoprire l’intera condotta, estendendosi, ove si tratti di reato a evento naturalistico, aquest’ultimo, deve essere provata all’esito di un accertamento ad ampio spettro,comprensivo di condotta ed evento, in cui non è ammissibile che l’attribuzione diresponsabilità personale nei confronti del soggetto agente discenda da una valutazionesvolta, una volta per tutte, dal Legislatore, postulando, per contro, l’accertamento dicircostanze fattuali puntualmente indicative, nel caso concreto, della sussistenza di unminimum di colpevolezza in capo al soggetto medesimo.3.2. Poste tali condivise coordinate ermeneutiche, osserva il Collegio come la sentenzaimpugnata, dopo avere sunteggiato (p. da 4 a 8), secondo il loro snodarsi cronologico, levicende che connotarono l’insorgenza e la realizzazione dell’azione omicidiaria, haproceduto allo scrutinio del motivo di appello riguardante l’elemento psicologico che sorressel’azione di entrambi gli imputati. La Corte territoriale, pur muovendosi all’interno di unacornice di riferimento giuridicamente esatta – sia quando ha delineato, traendole da Sez. U,n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105 – 01, le coordinate delle forme di dolo, siaquando ha mostrato di aderire all’indicata recente costruzione giurisprudenziale dell’omicidiopreterintenzionale – ha affermato la sussistenza di tale ultimo coefficiente senza svolgereun’accurata analisi delle risultanze di prova, in un incedere argomentativo nel quale glielementi reputati fondamentali nel percorso logico-giuridico del primo [OSCURATO:PERSONA] sono stati oomessi o solo sinteticamente citati a sostegno della ricostruzione privilegiata eassertivamente reputati dimostrativi della difforme conclusione raggiunta, ove non travisati.Osserva, in particolare, il Collegio che la sentenza, dopo avere condivisibilmenteescluso il dolo intenzionale – alla luce delle conversazioni che rivelano un primario propositoda parte degli imputati di continuare a sfogare la loro violenza sulla vittima – ha svoltoconsiderazioni assertive, affermazioni manifestamente illogiche ed errate in diritto, in primoluogo laddove ha collegato l’elemento psicologico della preterintenzione all’affermazionesecondo cui i colpi inferti (calci, pugni e schiaffi) «nella loro comune accezione, anche inconsiderazione della zona corporea colpita, non si ritengono mortali» e che «le zonecorporee colpite, quali il naso e la fronte, sono anch’esse non individuate quali vitalinell’immaginario collettivo».Si tratta di un’asserzione assolutamente generica, che trascura l’esatta indicazione ditutte le zone corporee attinte (che, invece, includono certamente la testa, per quanto emergedalla stessa sentenza impugnata).Inoltre, va qui evidenziato che – diversamente da quanto ritenuto nella sentenzaimpugnata, alla stregua di un’imprecisata nozione di “immaginario collettivo” – la testapresenta organi vitali, come il cervello e i vasi sanguigni che servono la zona (per un cenno,a mero titolo esemplificativo, v. Sez. 1, n. 32875 del 16/09/2025 (punto 2.1. del Consideratoin diritto). Il tema riveste peculiare rilievo, poiché l’affermazione è più volte ribadita dallaCorte territoriale, anche nell’apparato argomentativo che sorregge l’esclusione del doloeventuale.[OSCURATO:PERSONA] di appello ha, inoltre, optato nel senso della sussistenza dell’elemento dellapreterintenzionalità senza fornire alcuna ragione giustificativa, e dunque in terminimeramente assertivi, trascurando di motivare sulla potenza e sul numero dei colpi, sulla loropotenzialità letale, sulle caratteristiche dei protagonisti dell’aggressione, sulla posizionereciproca delle parti.Venendo, poi, all’esame dei profili fattuali, che, secondo la Corte territoriale, sarebberotali da escludere il dolo eventuale, nel procedimento logico- induttivo, attraverso il quale sirisale dalle modalità della condotta ai profili di adesione psicologica all’evento chegiustificano l’attribuzione del reato a titolo di omicidio volontario, si osserva: a) che èmanifestamente illogica l’affermazione – priva di alcuna motivazione e, anzi, a fronte di unaudio di [OSCURATO:PERSONA], riportato nella stessa sentenza, dal quale emerge l’uso di uno sfollagente– che non sarebbero state usate armi; b) che, a prescindere da tale elemento – sicuramentesignificativo se sussistente, ma certo non determinante, se assente, dovendo comunqueesaminarsi la dinamica dell’aggressione – la Corte insiste nel carattere non vitale delle zonecolpite, facendo riferimento a un "immaginario collettivo" non meglio specificato e privo diqualunque dimostrazione che spieghi come mai la Corte territoriale non colga l’esistenza diorgani vitali nella testa; c) che l’affermata possibilità di tempestivi soccorsi per la vittimatrascura del tutto di prendere in esame luogo e orario dell’aggressione; d) che non è datocomprendere, rispetto alla gravità delle conseguenze lesive accertate in sede di consulenzaautoptica, quali elementi – diversi dall’irrilevante assenza di una frattura della teca cranica –giustifichino la conclusione del carattere non letale, anche nella prospettiva soggettivadell’agente nel momento nel quale teneva condotta, dei colpi sferrati.Conclusivamente, ciò che risulta evidente, sotto un determinante aspetto metodologico,è la mancata rispondenza dello sviluppo logico-argomentativo della sentenza impugnataall’obbligo di fornire una motivazione puntale e adeguata. Nell’ordito motivazionale dellasentenza impugnata difetta, infatti, un’appagante considerazione ed estrinsecazione delleragioni poste a fondamento della diversa opzione operata dal [OSCURATO:PERSONA] di appello. Il mancatorispetto del principio della necessaria ostensione di un percorso argomentativo differente,dotato di adeguata e maggiore persuasività in punto di diversa qualificazione giuridica delfatto, costituisce, quindi, una ragione di annullamento della sentenza impugnata, in quanto ildeficit motivazionale denunciato emerge come connotato da entità tale da rendere ilpercorso giustificativo sostanzialmente apparente, siccome non adeguatamente confutativodella statuizione riformata.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, rimosse le suindicate aporie motivazionali, dovrà, una voltaricostruita l’esatta dinamica dei fatti, verificare se, muovendo dalla logicamente esclusasussistenza del dolo intenzionale, nell’aggressione da parte di più soggetti, eventualmenteanche con l’uso di uno sfollagente, di un soggetto, in orario notturno, con ripetuti colpi al visoe al capo e di intensità tale che uno dei protagonisti poteva affermare di avere «aperto lafronte» alla vittima, sia ravvisabile un dolo di lesioni accompagnato da una mera prevedibilitàin concreto dell’evento morte per violazione di regole cautelari nel portare a terminel’aggressione (violazione da intendersi come inosservanza colposa di modalitàcomportamentali idonee a conservare gli effetti dell’aggressione stessa nella programmatafinalità di ledere) o se chi ha deciso di agire nei termini sopra ricostruiti, avendo contezzadelle modalità oggettive della condotta che poneva in essere, potesse razionalmenteprefigurarsi la verificazione del decesso della vittima e, ciononostante, abbia scelto di iniziaree portare a termine l’aggressione, anche a costo di provocare la morte della persona offesa.Tale verifica dovrà essere svolta anche nella prospettiva controfattuale dell’eventualeemersione di elementi – rispetto a una aggressione reiterata e protrattasi nel tempo, allatotale assenza di ogni stupore rispetto agli esiti di quanto accaduto, alla assoluta mancanzadi rispetto della dignità umana – che possano condurre a ritenere che gli agenti si sarebberoastenuti dalla condotta se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento.4. La pronuncia impugnata dev’essere, dunque, annullata, con rinvio alla Sezione per iminorenni della Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà a unnuovo giudizio.Va, in particolare, indicata come [OSCURATO:PERSONA] del rinvio la medesima Corte di Appello diNapoli - Sezione per i [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, condividendo il Collegio ilprincipio secondo cui «In tema di giudizio di cassazione, nel caso di annullamento con rinviodi una sentenza emessa dalla sezione per i minorenni della corte d’appello, competente allacelebrazione del giudizio di rinvio è la medesima corte d’appello in diversa composizione,salvo che l’ufficio giudiziario sia costituito da un’unica sezione, operando in tal caso la regolasuppletiva di cui all’art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che impone la trasmissionedegli atti alla Corte di appello più vicina» (Sez. 4, n. 2778 del 20/11/2024, dep. 2025, J., Rv.287483 – 01; Sez. 1, n. 13725 del 07/11/2019, Dep. 2020, C., Rv. 278972 – 02).[OSCURATO:PERSONA] del rinvio nella propria valutazione – restando assorbito nel dispostoannullamento il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello diNapoli, Sezione per i minorenni, in diversa composizione.Così è deciso, 10/10/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.