CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 48865/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata; - che in tema di patteggiamento, invero, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca l'omessa motivazione in relazione all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia ai soli motivi in esso tassativamente indicati (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), fra i quali non v'è quello dianzi richiamato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm