CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 12247/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30095/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.TEVERE A. [OSCURATO:PERSONA] 9 - 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA V.TRIONFALE 6551, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 2134/2017depositata il 02/10/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.– [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Torino ha accolto l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] S . p . a . i n [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Torino che aveva rigettato la domanda di revocatoria ex art. 67, comma 2 l.fall. proposta dalla procedura di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Banca; 2.– il [OSCURATO:PERSONA] S . p . a . i n [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 3.– i n prossimità dell’ udienza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. notificato al la controricorrente e accettazione della rinuncia, chiedendo l’estinzione del giudizio senza condanna alle spese in ragione dell’adesione di controparte; Considerato che 4. – sussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese processuali, poiché l'intervenuta accettazione del controricorrente esclude la condanna del rinunciante ai sensi dell'art. 391, comma 4 , c .p.c. , (cfr. Cass., Sez.U, 34429/2019; Cass. 9474/2020) ; 5.– non trova applicazione l'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228/12, trattandosi di misura riferibile ai soli casi d i rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente natura eccezionale e lato sensusanzionatoria (Cass. 23175 /20 15 , 190 71 /2018) . P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato. Così deciso in Roma, nell