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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 19512/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26237/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Civitavecchia, oggi [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi n. 278, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 26237/2017 Numero sezionale 1185/2022 Numero di raccolta generale 19512/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 avverso la sentenza n. 4666/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 13/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dalla cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – La Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] TOP 16 (di seguito Consorzio) avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia che, dopo aver respinto l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., a fronte del lamentato inadempimento dell’obbligo di rilasciare copia degli assegni ai sensi dell’art. 119 TUB, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., poi nel 2015 incorporata per fusione da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (di seguito Banca), per avere accettato in pagamento assegni tratti sul proprio conto ma sottoscritti da soggetti non legittimati in base alle previsioni statutarie (ossia, congiuntamente, il presidente e il tesoriere).

1.1. – Secondo i giudici d’appello, il Consorzio, non avendo dedotto che gli assegni fossero stati sottoscritti da soggetti estranei alla compagine consortile, avrebbe dovuto indicare, «ai fini della necessaria specificità dell'allegazione del danno», la destinazione delle somme portate dagli assegni, per verificare che esse fossero state effettivamente destinate a finalità estranee all’ente.

2. – Avverso detta sentenza, il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e illustrato da memoria, cui la Banca ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. – Con il primo motivo, rubricato «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. – istanza ex art. 210 c.p.c. e sua necessità – violazione e falsa 2 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 26237/2017 Numero sezionale 1185/2022 Numero di raccolta generale 19512/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 applicazione di norma di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ed ex art. 210 c.p.c.», il ricorrente censura il capo della decisione in cui la Corte territoriale afferma che «la doglianza relativa all'inadempimento dell'obbligo di rilasciare copia degli assegni appare priva di autonomia, apparendo piuttosto strumentale all'accoglimento della domanda risarcitoria», poiché, in realtà, «l’azione proposta dal Consorzio era finalizzata ad accertare l’illegittima condotta della banca, per violazione dell’obbligo specifico su di essa gravante ai sensi dell’art. 38 Legge Assegni, nonché degli obblighi di cui all’art.1176 c.c. e 119 T.U.B., per avere la stessa pagato assegni emessi da soggetti non legittimati ad agire per conto del Consorzio, senza controllo alcuno della corrispondenza della sottoscrizione allo specimen di firma, pertanto in totale violazione dell’obbligo di diligenza su di essa ricadente, nonché con evidente danno del cliente»; di conseguenza, la richiesta esibizione in giudizio, ex art.210 c.p.c., di «copia di tutti gli assegni emessi e trattati» era necessaria (per verificare, tramite la richiesta CTU, la corrispondenza tra la firma emessa negli assegni e quella depositata in banca) e legittima, in quanto preceduta da istanza ex art. 119 T.U.B. rimasta inevasa (cfr. Cass. 24181/2020); di qui l’evidente «vizio di motivazione sul punto, non avendo specificato il giudicante la ragione per la quale ha ritenuto di dover limitare il proprio convincimento al solo risarcimento del danno, non ritenendo necessario pronunciarsi in ordine alla domanda principale di accertamento della responsabilità della banca, che ne è il presupposto essenziale».

2.2. – Il secondo mezzo denuncia «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. ed art. 38 Legge assegni» (a norma del quale “il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare l’autenticità delle firme dei giranti”), poiché «oggetto del giudizio era acclarare la responsabilità della banca per avere pagato assegni con firma emessa 3 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 26237/2017 Numero sezionale 1185/2022 Numero di raccolta generale 19512/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 da soggetti non legittimati ad agire in nome del Consorzio» – l’art. 17 del cui Statuto, depositato in atti, riconosceva «poteri di firma e di gestione dei depositi e dei conti correnti al solo Presidente, congiuntamente al Tesoriere» – «ovvero sia senza aver controllato la corrispondenza con lo specimen depositato, a nulla potendo rilevare, né far venire meno detta responsabilità, il fatto che gli assegni fossero stati firmati “potenzialmente” da consorziati non legittimati»; ciò tanto più per avere la banca «intimato il pagamento al consorzio di una somma dovuta per uno scoperto in conto corrente, il medesimo sul quale vi era la convenzione d’assegno», poiché il Consorzio non avrebbe maturato quel debito «se i pagamenti fossero stati effettuati dai soggetti preposti a tal fine e che hanno piena conoscenza della contabilità del Consorzio».

3. – Il secondo motivo (da esaminare prioritariamente per ragioni logiche) è fondato, con assorbimento del primo, poiché la ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda esclusivamente su una impropria inversione dell’onere probatorio.

4. – Invero, la Corte territoriale ha erroneamente attribuito al Consorzio l’onere di dimostrare la destinazione dei pagamenti effettuati mediante gli assegni per cui è causa, pacificamente tratti sul conto in essere presso la Banca e non sottoscritti dai soggetti muniti dei poteri di firma in base alle previsioni statutarie.

4.1. – In realtà, nei riguardi del cliente il danno si è prodotto in seguito all’addebito dell’importo degli assegni sul proprio conto corrente, con conseguente riduzione della provvista in pari misura, mentre l’eventuale destinazione dei pagamenti a soggetti creditori del Consorzio – con corrispondente estinzione di una partita passiva del bilancio e correlata elisione del danno medesimo – costituisce semmai un fatto impeditivo del danno, che la Banca aveva l’onere di allegare e dimostrare, ai sensi dell’art. 2697 c.c. ferma restando la doverosa valutazione propria responsabilità 4 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 26237/2017 Numero sezionale 1185/2022 Numero di raccolta generale 19512/2022 Data pubblicazione 16/06/2022

4.2. – Il fatto che gli assegni fossero stati sottoscritti da terzi non estranei alla compagine consortile, sebbene non legittimati, non poteva quindi costituire di per sé una ragione sufficiente ad escludere la responsabilità della banca, tenuta a riscontrare con la dovuta diligenza, ai fini del pagamento di assegni di conto corrente, la legittimazione del soggetto emittente e la corrispondenza della firma di traenza allo "specimen" depositato dal correntista, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 7761/2004, 13643/2006, 17269/2013, tutte in tema di assegni emessi o firati da un ente collettivo).

5. – Segue la cassazione del provvedimento impugnato per quanto di ragione, con rinvio alla Corte di appello di Roma, anche per la statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui rimette anche la statuizione sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 05/04/2022 Il Presidente 5 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26237/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Civitavecchia, oggi [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi n. 278, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 26237/2017 Numero sezionale 1185/2022 Numero di raccolta generale 19512/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 avverso la sentenza n. 4666/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 13/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dalla cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – La Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] TOP 16 (di seguito Consorzio) avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia che, dopo aver respinto l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., a fronte del lamentato inadempimento dell’obbligo di rilasciare copia degli assegni ai sensi dell’art. 119 TUB, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., poi nel 2015 incorporata per fusione da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (di seguito Banca), per avere accettato in pagamento assegni tratti sul proprio conto ma sottoscritti da soggetti non legittimati in base alle previsioni statutarie (ossia, congiuntamente, il presidente e il tesoriere). 1.1. – Secondo i giudici d’appello, il Consorzio, non avendo dedotto che gli assegni fossero stati sottoscritti da soggetti estranei alla compagine consortile, avrebbe dovuto indicare, «ai fini della necessaria specificità dell'allegazione del danno», la destinazione delle somme portate dagli assegni, per verificare che esse fossero state effettivamente destinate a finalità estranee all’ente. 2. – Avverso detta sentenza, il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e illustrato da memoria, cui la Banca ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – Con il primo motivo, rubricato «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. – istanza ex art. 210 c.p.c. e sua necessità – violazione e falsa 2 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 26237/2017 Numero sezionale 1185/2022 Numero di raccolta generale 19512/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 applicazione di norma di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ed ex art. 210 c.p.c.», il ricorrente censura il capo della decisione in cui la Corte territoriale afferma che «la doglianza relativa all'inadempimento dell'obbligo di rilasciare copia degli assegni appare priva di autonomia, apparendo piuttosto strumentale all'accoglimento della domanda risarcitoria», poiché, in realtà, «l’azione proposta dal Consorzio era finalizzata ad accertare l’illegittima condotta della banca, per violazione dell’obbligo specifico su di essa gravante ai sensi dell’art. 38 Legge Assegni, nonché degli obblighi di cui all’art.1176 c.c. e 119 T.U.B., per avere la stessa pagato assegni emessi da soggetti non legittimati ad agire per conto del Consorzio, senza controllo alcuno della corrispondenza della sottoscrizione allo specimen di firma, pertanto in totale violazione dell’obbligo di diligenza su di essa ricadente, nonché con evidente danno del cliente»; di conseguenza, la richiesta esibizione in giudizio, ex art.210 c.p.c., di «copia di tutti gli assegni emessi e trattati» era necessaria (per verificare, tramite la richiesta CTU, la corrispondenza tra la firma emessa negli assegni e quella depositata in banca) e legittima, in quanto preceduta da istanza ex art. 119 T.U.B. rimasta inevasa (cfr. Cass. 24181/2020); di qui l’evidente «vizio di motivazione sul punto, non avendo specificato il giudicante la ragione per la quale ha ritenuto di dover limitare il proprio convincimento al solo risarcimento del danno, non ritenendo necessario pronunciarsi in ordine alla domanda principale di accertamento della responsabilità della banca, che ne è il presupposto essenziale». 2.2. – Il secondo mezzo denuncia «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. ed art. 38 Legge assegni» (a norma del quale “il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare l’autenticità delle firme dei giranti”), poiché «oggetto del giudizio era acclarare la responsabilità della banca per avere pagato assegni con firma emessa 3 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 26237/2017 Numero sezionale 1185/2022 Numero di raccolta generale 19512/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 da soggetti non legittimati ad agire in nome del Consorzio» – l’art. 17 del cui Statuto, depositato in atti, riconosceva «poteri di firma e di gestione dei depositi e dei conti correnti al solo Presidente, congiuntamente al Tesoriere» – «ovvero sia senza aver controllato la corrispondenza con lo specimen depositato, a nulla potendo rilevare, né far venire meno detta responsabilità, il fatto che gli assegni fossero stati firmati “potenzialmente” da consorziati non legittimati»; ciò tanto più per avere la banca «intimato il pagamento al consorzio di una somma dovuta per uno scoperto in conto corrente, il medesimo sul quale vi era la convenzione d’assegno», poiché il Consorzio non avrebbe maturato quel debito «se i pagamenti fossero stati effettuati dai soggetti preposti a tal fine e che hanno piena conoscenza della contabilità del Consorzio». 3. – Il secondo motivo (da esaminare prioritariamente per ragioni logiche) è fondato, con assorbimento del primo, poiché la ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda esclusivamente su una impropria inversione dell’onere probatorio. 4. – Invero, la Corte territoriale ha erroneamente attribuito al Consorzio l’onere di dimostrare la destinazione dei pagamenti effettuati mediante gli assegni per cui è causa, pacificamente tratti sul conto in essere presso la Banca e non sottoscritti dai soggetti muniti dei poteri di firma in base alle previsioni statutarie. 4.1. – In realtà, nei riguardi del cliente il danno si è prodotto in seguito all’addebito dell’importo degli assegni sul proprio conto corrente, con conseguente riduzione della provvista in pari misura, mentre l’eventuale destinazione dei pagamenti a soggetti creditori del Consorzio – con corrispondente estinzione di una partita passiva del bilancio e correlata elisione del danno medesimo – costituisce semmai un fatto impeditivo del danno, che la Banca aveva l’onere di allegare e dimostrare, ai sensi dell’art. 2697 c.c. ferma restando la doverosa valutazione propria responsabilità 4 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 26237/2017 Numero sezionale 1185/2022 Numero di raccolta generale 19512/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 4.2. – Il fatto che gli assegni fossero stati sottoscritti da terzi non estranei alla compagine consortile, sebbene non legittimati, non poteva quindi costituire di per sé una ragione sufficiente ad escludere la responsabilità della banca, tenuta a riscontrare con la dovuta diligenza, ai fini del pagamento di assegni di conto corrente, la legittimazione del soggetto emittente e la corrispondenza della firma di traenza allo "specimen" depositato dal correntista, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 7761/2004, 13643/2006, 17269/2013, tutte in tema di assegni emessi o firati da un ente collettivo). 5. – Segue la cassazione del provvedimento impugnato per quanto di ragione, con rinvio alla Corte di appello di Roma, anche per la statuizione sulle spese. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui rimette anche la statuizione sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 05/04/2022 Il Presidente 5 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B
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