CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 18390/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla sentenza impugnata;lette le conclusioni scritte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;letta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’accoglimento del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRTTO1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di NoceraInferiore che, riqualificati i fatti di cui all’imputazione ai sensi dell’art. 674 cod. pen., l’hacondannata alla pena ritenuta di giustizia, con condanna anche al risarcimento del danno edalla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita, deducendo violazione di legge inquanto, a seguito della riqualificazione della condotta contestata (art. 639 cod. pen.) da delittoa contravvenzione (art. 674 cod. pen.) e pur considerando le sospensioni ( pari a mesi 8 e gg.63), il giudice avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione essendodecorso il termine minimo di anni quattro dalla data del decreto di citazione a giudizio(21/02/2020), sino alla sentenza di primo grado ( 17/06/2025).2. Il ricorso è fondato per le considerazioni che seguono.2.1. La riqualificazione del fatto da delitto a contravvenzione ha comportato che il termineminimo di prescrizione di anni quattro e quello massimo di anni cinque andassero calcolati.La pronuncia impugnata è stata emessa in data 17/06/2025 e, secondo quanto ricostruitoin sentenza, ha riguardato i fatti di cui al proc. 4391/2018, commessi dal 2/07/2017, all’estate2019 (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata), con la conseguenza che il termine minimo diprescrizione di anni 4 non poteva dirsi spirato essendo intervenuti il decreto penale dicondanna, poi opposto, in data 19/11/2018 e il decreto che dispone il giudizio in data21/02/2020 che hanno interrotto la prescrizione (art. 160 comma 2 cod. pen.).2.2. Nondimeno il giudice avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del reatocontravvenzionale per decorso del termine massimo di prescrizione, maturato dalla data diconsumazione del reato ossia dall’estate 2019 (1 agosto 2019) al 24 aprile 2025 (consideratele sospensioni di mesi 8 e gg. 23), data antecedente alla sentenza impugnata emessa il17/06/2025.Deve precisarsi che nel caso in esame, non rileva la disciplina introdotta dalla L. 103/2017invocata dalla parte civile che riguarda la sospensione dei termini di prescrizione nelle fasi delgiudizio d'impugnazione: dalla scadenza del termine previsto per il deposito della motivazionedella sentenza di condanna di primo o secondo grado, sino alla pronuncia della sentenza delgrado successivo o definitiva, per un tempo peraltro circoscritto nella sua entità massima, nonpotendo esso superare il lasso di un anno e mesi sei per ciascun ulteriore grado di giudizio(Sez. U. n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 - 01 in motivazione).Infatti, le Sezioni Unite, nella sentenza citata, hanno precisato che “La concreta operativitàdella sospensione del termine di prescrizione per la durata non superiore a un anno e sei mesi,prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103,postula che il "dies a quo" di tale sospensione sopravvenga in un momento in cui il predettotermine prescrizionale non sia ancora interamente decorso”.Nel caso in esame, invece, il termine prescrizionale di anni cinque, era già interamentedecorso alla data della sentenza di primo grado, “dies a quo” dal quale computare lasospensione pertanto, in assenza di cause evidenti di proscioglimento, detta sentenza vaannullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione, con revoca delle statuizionicivili (Sez. U., n. 39614 del 28/04/2022, Rv. 283670 – 01). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.Revoca le statuizioni civili.Così deciso il 30/03/2026Il consigliere estensore Il presidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]