CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19374/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Fermo n. 1918/2020 depositato il2/4/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Fermo rigettava l’opposizione ex art. 98 l.fall. propostada [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto di esecutività dello statopassivo, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]non aveva ammesso allo stato passivo il credito insinuato dalla odiernaNumero registro generale 15769/2020Numero sezionale 1978/2026Numero di raccolta generale 19374/2026Data pubblicazione 12/06/2026ricorrente per complessivi € 352.160,58, in parte richiesto in prededuzionee in parte in collocazione privilegiata 2764 e 2749 c.c..; il credito derivavadalla detenzione sine titulo da parte della società fallita di un immobile diproprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..2. Il Tribunale rilevava che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevaagito in giudizio per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato nominatoe costituito procuratore speciale per il compimento di specifici atti eoperazioni nell’interesse della società.Argomentava che la procura generale o speciale ad negotia noncomportava, di per sé, l’attribuzione della rappresentanza volontariaprocessuale, occorrendo uno specifico conferimento (contestuale osuccessivo) del potere di agire anche nel processo.Evidenziava che l’elenco delle attività e dei poteri indicati nella procuranon includeva, neppure in via indiretta, la legittimazione del potere delprocuratore di agire in giudizio nell’interesse della società, intesa comepossibilità di proporre domande in un giudizio di cognizione a naturacontenziosa, quale è quello dell’accertamento del credito in sedefallimentare.Affermava, infine, che, a fronte della specifica contestazione sollevata dalinidoneità della procura speciale a conferire il potere rappresentativo dinatura processuale, il procuratore speciale non aveva fornito prova chel’effettiva attribuzione dei poteri attribuiti dalla procura comprendesse ilpotere di agire in giudizio, né si era attivato al fine di sanare il vizio, anchea mezzo della ratifica da parte degli organi sociali muniti dirappresentanza ad processum.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso per la cassazione deldecreto affidato a tre motivi; il Fallimento ha svolto difese concontroricorso. Entrambe le parti hanno proposto memoria ex art. 380bis1c.p.c..Numero registro generale 15769/2020Numero sezionale 1978/2026Numero di raccolta generale 19374/2026Data pubblicazione 12/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.99, comma 10, l.fall., 51, 52, 158 e, in subordine, 161 c.p.c.; sostiene laricorrente che il Presidente del collegio giudicante, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA],era stata assegnata con decreto del 18/2/2020 alle funzioni di GiudiceDelegato ai fallimenti del Tribunale di Fermo e che, in tale veste, nonpoteva far parte dell’organo giudicante, avendo l’obbligo di astenersisecondo il combinato disposto degli artt. 99, comma 10, l.fall. e 51 c.p.c..Deduce di non essere stata posta in grado di formulare istanza diricusazione del giudice, dal momento che il fatto costitutivodell’incompatibilità (il provvedimento di assegnazione) si era verificatoquando già la causa di opposizione allo stato passivo era stata posta indecisione.2. Il motivo è manifestamente infondato.2.1 Questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo il quale:«l'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto diesecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decideresulla conseguente opposizione non determina una nullità deducibile insede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità - non escludendo la"potestas iudicandi" del predetto giudice, quale magistrato addetto altribunale che dell'impugnazione stessa è il giudice naturale - può darluogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parteinteressata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelleforme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c.» (Cass. 27418/2015,22835/2016, 26705/2017, 10492/2019).2.2 Ora, a prescindere dal fatto che la violazione della normativa sulleincompatibilità del [OSCURATO:PERSONA] a comporre il collegio del Tribunalepreposto alla decisione sulla controversia di opposizione allo stato passivonon determina la nullità della decisione se prima non sia stata attivato ilmeccanismo della ricusazione (sul punto si veda anche Cass. 16054/2018Numero registro generale 15769/2020Numero sezionale 1978/2026Numero di raccolta generale 19374/2026Data pubblicazione 12/06/2026e 24685/2017), va rilevato che nel caso di specie il Presidente del collegiodel giudizio di opposizione allo stato passivo non risulta in alcun modoaver preso parte alla decisione oggetto del ricorso ex art. 98 l.fall.,concernente l’accertamento dello stato passivo, dal momento che, comerisulta dallo stesso motivo del ricorso, il provvedimento presidenziale diassegnazione alle funzioni di [OSCURATO:PERSONA] per i fallimenti è successivoal decreto di esecutorietà dello stato passivo.Le domande tardive sono, infatti, state trattate e decise da altro giudicedelegato (dr. [OSCURATO:PERSONA]).Non sussisteva, quindi, una ragione di incompatibilità del Presidente delcollegio nominato Giudice delegato ai fallimenti quando già la causa diopposizione era stata posta in decisione.3. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 93 l.fall., in relazione all’art 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per non avere ilTribunale tenuto conto che il creditore può insinuarsi allo stato passivoanche attraverso una domanda presentata personalmente e, dunque, sullabase di una legittimatio ad negotia.3.1 Anche questo motivo non merita accoglimento.Il fatto che la domanda di ammissione del credito ex art. 93 l.fall. nonrichieda una difesa tecnica non vale certo a trasformare l’iniziativagiudiziaria volta all’accertamento di un credito in sede fallimentare in unPeraltro, quand’anche si volesse accedere alla tesi sostenuta dalricorrente, non vi è dubbio che lo ius postulandi fosse necessario per laproposizione del ricorso in opposizione ex art. 98 l.fall..4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 345, 182 e 77 c.p.c., in relazione all’art 360, comma 1, n. 3),c.p.c.: la ricorrente assume che il Tribunale abbia inammissibilmenteconsentito al Fallimento di modificare la ragione della carenza dilegittimazione processuale del procuratore speciale, che nel giudizio diNumero registro generale 15769/2020Numero sezionale 1978/2026Numero di raccolta generale 19374/2026Data pubblicazione 12/06/2026verifica dello stato passivo era stata contestata facendo richiamo all’art.1722 n. 4 c.c. mentre in sede di opposizione allo stato passivo era stataritenuta insussistente in ragione della asserita inidoneità della procuraspeciale a proporre domande giudiziali. Si tratterebbe, a giudizio delricorrente, di una “modifica della domanda” non consentita nel giudizio diopposizione allo stato passivo, che ha natura impugnatoria e non ammettedomande nuove.4.1 Il mezzo sostiene, altresì, che il Tribunale avrebbe dovuto concederetermine alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per poter ratificare l’operato delprocuratore speciale carente di potere.5. Il motivo è infondato in entrambe le sue articolazioni.5.1 Va precisato in primo luogo che il Fallimento, sin dalle conclusionirassegnate nel giudizio dello stato passivo, aveva sollevato l’eccezione didifetto di rappresentanza processuale della società di capitale ricorrente.In ogni caso, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale «nelgiudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la suanatura impugnatoria, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in materia di"ius novorum", con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore,in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizionesommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, seesclude l'immutazione del "thema disputandum" e non ammettel'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprimetuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione dieccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato» (cfr.21490/2020, 9929/2018 e 19003/2017).5.2 Quanto al contestato mancato esercizio dei poteri di cui all’art. 182c.p.c., soccorre la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema dirappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamentel'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovveroun vizio della procura "ad litem", è onere della controparte interessataNumero registro generale 15769/2020Numero sezionale 1978/2026Numero di raccolta generale 19374/2026Data pubblicazione 12/06/2026produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazionenecessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo diassegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo incaso di rilievo officioso» (cfr. Cass. 34467/2019, 29244/2021 e32399/2022).5.3 Da ultimo, deve ritenersi inidonea a rimuovere gli effetti dellapronuncia del giudice dell’opposizione in punto di carenza di legittimazionead agire in giudizio del rappresentante di Habitat la ratifica confezionata edepositata dalla ricorrente solo nel presente giudizio di legittimità, dopoche nei precedenti giudizi di merito il difetto di rappresentanza era statoeccepito dal Fallimento senza che l’opponente si sia adoperato per sanareil vizio e dopo la pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione fondataproprio sul difetto di legittimazione processuale.5.4 Infatti, il principio secondo cui il difetto di legittimazione al processo èsanato "ex tunc" dalla costituzione, nel successivo grado o fase di giudizio,del soggetto legittimato, il quale manifesti, con il suo comportamento, lavolontà di ratificare la precedente condotta difensiva, trova applicazionesolo nei casi in cui non sia intervenuta alcuna statuizione su quel difettocon declaratoria di inammissibilità della domanda o dell'impugnazione. Neconsegue che una siffatta pronuncia, essendo suscettibile di passare ingiudicato, se non specificatamente impugnata, non può essere rimossa dalsurriferito comportamento della parte, ove non sia riscontrata lasussistenza di vizi propri della pronuncia, i quali, debitamente denunciaticon l'impugnazione, la rendano illegittima (cfr. Cass. 8828/1995; nellostesso senso vedi anche Cass 2333/2001 e 8821/2015).6. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essererigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 15769/2020Numero sezionale 1978/2026Numero di raccolta generale 19374/2026Data pubblicazione 12/06/2026Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio chesi liquidano in € 12.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborsoforfettario al 15%.Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115,della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/4/2026.Il Presidente