CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 29283/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; d2JL Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara con la quale i due imputati erano stati riconosciuti colpevoli del delitto di furto; rilevato che con il primo motivo i ricorsi si dolgono del mancato proscioglimento degli imputati per la particolare tenuità del fatto; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità, attesa la ritenuta gravità dell'offesa cagionata e il non tenue valore dei beni sottratti, elementi che non consentono l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità, la quale richiede l'esiguità del pregiudizio cagionato; rilevato che con il secondo motivo i ricorsi lamentano l'erronea applicazione della circostanza aggravante della destrezza; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto inedito essendo relativo a violazioni di legge deducibili ma non dedotte nel corso del giudizio di merito; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore