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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15216/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale p.e.c. come da Registri di Giustizia- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale pec come da Registri da Giustizia- controricorrente-nonché controComune di Isola delle Femmine, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PortobelloGaspare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- intimati-avverso la sentenza n. 468/2025 della Corte d’appello di Palermo.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25598/2025Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 15216/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Nulla sulle spese per la controparte rimasta intimata.Così deciso in Roma, il 04/05/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale p.e.c. come da Registri di Giustizia- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale pec come da Registri da Giustizia- controricorrente-nonché controComune di Isola delle Femmine, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PortobelloGaspare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- intimati-avverso la sentenza n. 468/2025 della Corte d’appello di Palermo.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25598/2025Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 15216/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Nulla sulle spese per la controparte rimasta intimata.Così deciso in Roma, il 04/05/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15216/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris