CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 41517/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza in data 23/09/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Savona, in data 10/06/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Stefano, in relazione ai reati di appropriazione indebita e tentata estorsione a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità dell'appropriazione indebita, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis per tale reato, all'affermazione di penale responsabilità per le due ipotesi di tentata estorsione, al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. invero necessario richiamare, quanto al primo ordine di rilievi, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, le doglianze imperniate sulla inesistenza dei beni ; oggetto dell'appropriazione indebita non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, per ritenere sussistente la contestata appropriazione indebita, le deposizioni delle persone offese e la conflittualità del rapporto creatasi tra queste ultime ed il ricorrente, che tra l'altro (pagg. 2-3 del ricorso) fa esplicito riferimento ad un inventario delle attrezzature e degli arredi, menzionato nell'atto di cessione del ramo di azienda ma non allegato alla scrittura. Anche con riferimento all'esclusione della causa di non punibilità, la motivazione della Corte territoriale appare immune da criticità denunciabili in questa sede, avendo valorizzato anche le ricadute della condotta sulle persone offese. È solo opportuno sottolineare che, con tale motivo di ricorso, la difesa ricorrente finisce per sconfessare in radice la fondatezza delle precedenti doglianze, facendo riferimento a "due attrezzature molto datate" di valore commerciale "molto esiguo" (senza peraltro offrire alcuna altra indicazione sul punto). Del tutto generiche, e perciò inammissibili, risultano le doglianze riferite alle condotte di tentata estorsione. Per ciò che riguarda le residue censure, può farsi applicazione dell'indirizzo interpretativo secondo cui «la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi» (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057). La Corte territoriale ha infatti ampiamente richiamato, anche per ciò che riguarda la ritenuta congruità del trattamento sanzionatorio, sia il carattere reiterato e gravemente lesivo della condotta delittuosa in danno della sfera patrimoniale e psicofisica, sia i numerosi e gravi prevedenti a carico del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]/Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]