CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23398/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto Ihnnullamento con rinvio del provvedimento impugnato. • Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15/01/2021, n. 23505, la I sezione di questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di sorveglianza di Firenze aveva respinto la domanda di accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la sentenza n. 23505/2021 ha osservato che se, da un lato, risulta conforme al sistema la individuazione, in riferimento al reato associativo oggetto della decisione in esecuzione, di 'ambiti inesplorati che rendono possibile la utile collaborazione (si veda, sul tema, Sez. I n. 1545 del 01/03/2000, Rv. 215815), dall'altro, tale individuazione da parte del Tribunale va operata con stretta aderenza ai contenuti informativi evincibili dalle decisioni di merito. Nel caso in esame la valorizzazione delle dichiarazioni di un collaborante, nei termini esposti dal Tribunale, non realizzava tale criterio metodologico, «trattandosi di una affermazione (quella relativa ad informazioni avute da amici) effettivamente equivoca, quanto alla utilità penalistica di individuazione di tali soggetti, la cui identità potrebbe formare oggetto di attività di indagine solo ove fosse percepibile la consapevolezza di costoro di prestare - in tal modo - ausilio al sodalizio criminale». 2. Con ordinanza del 16/11/2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze è tornato a respingere la domanda. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che lo Zara potrebbe fornire chiarimenti a completamento del processo sia con riguardo alla possibilità, alla luce della sua storia criminale, di lumeggiare ulteriormente l'organizzazione e le dinamiche associative, sia con riferimento all'individuazione di coloro che coadiuvavano il primo nel pattugliamento del territorio, in tal modo collocandosi almeno come concorrenti esterni, sia, infine, con riguardo alla partecipazione dello stesso detenuto all'associazione in epoca successiva al 2005. 3. Nell'interesse dello Zara è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e comunque dell'art. 4 -bis, comma 1 -bis, I. 354 del 1975, per avere il Tribunale posto a base della decisione contenuti informativi non evincibili da conosciute decisioni di merito e ancor meno strettamente aderenti alle risultanze di queste ultime. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. [OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 57809 del 04/1072017, non massimata invocata dal ricorrente ha chiarito che, secondo il dato testuale dell'art. 4 -bis, comma 1 bis della I. n. 354 del 1975 (ord. pen.), l'impossibilità di collaborazione, quale condizione equipollente alla collaborazione positivamente prestata ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari, deve necessariamente derivare "dall'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile", ovvero dalla "limitata partecipazione al fatto criminoso" nel senso che il ruolo marginale svolto dal condannato nella realizzazione del fatto delittuoso gli ha precluso l'accesso ad informazioni spendibili ai fini collaborativi (Sez. 1, n. 24056 del 15/04/2015, Consoli, Rv. 263976). Nel corpo della motivazione di Sez. 1 n. 57809 del 2017 si ribadisce certamente che, coerentemente alle conclusioni di Sez. 1, n. 36999 del 28/06/2012, Rannesi, non massimata e Sez. 1, n. 35621 del 20/06/2013, Spada, non massimata, la norma dell'art. 4 bis, comma 1 bis, ord. pen. non può essere riferita al complesso delle situazioni e degli elementi di cui si presume in modo generico ed imprecisato che il condannato sia a conoscenza in dipendenza del proprio ruolo di appartenente ad una formazione di criminalità organizzata, poiché tale estensione potrebbe comportare l'assoluta indeterminatezza dei presupposti richiesti, con conseguente eccessiva discrezionalità per l'organo giudicante, e condurre a soluzioni in palese contrasto con il dettato costituzionale e con il diritto di difesa in particolare. L'opposta soluzione comporterebbe l'addebito di fatti, circostanze, rapporti personali e collegamenti criminali, in relazione ai quali il condannato potrebbe non avere mai avuto la possibilità di difendersi in giudizio, né di contrastare ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari. Si è affermato che una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame impone, viceversa, di considerare che, avendo la legge fatto specifico riferimento all'accertamento di fatti e di responsabilità operato con fa sentenza definitiva di condanna, ha inteso delimitare il campo di valutazione del giudice all'interno dei confini del processo, che ha dato origine alla sentenza di condanna definitiva e, quindi, ai soli elementi di fatto rilevanti nella specifica sede processuale, ricostruiti attraverso le contestazioni, l'iter motivazionale della sentenza ed il dispositivo della stessa. Il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, entrambi costituzionalmente garantiti, impone, in sostanza, di procedere alla verifica della oggettiva impossibilità della collaborazione con la giustizia da parte del condannato, avendo esclusivo riguardo ai fatti contestati nel giudizio di merito ed alle responsabilità individuali definitivamente accertate ovvero escluse. La portata di tali principi, tuttavia, è illuminata dalla concreta decisione assunta da Sez. 1, n. 57809 del 2017, che ebbe a rigettare il ricorso, rilevando che il Tribunale di sorveglianza aveva assunto la propria decisione sulla base di reali risultanze probatorie, emerse in uno dei giudizi di cognizione, definiti con sentenza di condanna irrevocabile, che l'impugnazione non era riuscita a confutare perché non aveva superato il pertinente e ben argomentato rilievo circa l'effettiva commissione da parte del ricorrente nell'ambito della sua partecipazione al sodalizio di ulteriori episodi criminosi, rimasti privi di puntuale e completo accertamento giudiziale, ma di sicura conoscenza in capo allo stesso. Un analogo percorso argonnentativo è stato seguito dalla ordinanza impugnata, dal momento che essa è saldamente ancorata ai dati processuali, sia con riferimento all'estensione temporale e contenutistica della partecipazione associativa dello Zara, sia con riguardo all'individuazione dell'organigramma dell'associazione, sia con riferimento alla portata dell'apporto di quanti lo aiutavano nel controllo del territorio. 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]