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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33270/2025

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18077/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende e contro AGENZIA DELLE ENTRATE -[OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 487/13/23 depositata il 01/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 487/13/23 del 01/02/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (di seguito CGT2), adita in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 6423 del 05/03/2020, accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza n. 57/62/12 della Commissionetributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2005. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, la questione ancora all’esame della CGT2 a seguito del rinvio della Corte di cassazione era quella relativa all’eventuale sussistenza di un legittimo affidamento, questione riproposta dalla società [OSCURATO:PERSONA], e non esaminata nel giudizio d’appello, in quanto la predetta società era risultata totalmente vittoriosa. 2.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ. 4.Con decreto del 05/04/2025 questa Corte depositava proposta di definizione anticipata della controversia (di seguito PDA), opposta dal contribuente con istanza del 16/05/2025. 5.Il P.G. depositava requisitoria scritta con la quale chiedeva l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente rilevato che le parti hanno depositato istanza congiunta con la quale hanno chiesto il rinvio dell’adunanza al fine di procedere a conciliazione della controversia. 2.La causa va, dunque, rinviata al fine di consentire la definizione della lite.

P.Q.M La Corte rinvia la causa all’adunanza camerale del 29/01/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18077/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende e contro AGENZIA DELLE ENTRATE -[OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 487/13/23 depositata il 01/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 487/13/23 del 01/02/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (di seguito CGT2), adita in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 6423 del 05/03/2020, accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza n. 57/62/12 della Commissionetributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2005. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, la questione ancora all’esame della CGT2 a seguito del rinvio della Corte di cassazione era quella relativa all’eventuale sussistenza di un legittimo affidamento, questione riproposta dalla società [OSCURATO:PERSONA], e non esaminata nel giudizio d’appello, in quanto la predetta società era risultata totalmente vittoriosa. 2.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ. 4.Con decreto del 05/04/2025 questa Corte depositava proposta di definizione anticipata della controversia (di seguito PDA), opposta dal contribuente con istanza del 16/05/2025. 5.Il P.G. depositava requisitoria scritta con la quale chiedeva l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente rilevato che le parti hanno depositato istanza congiunta con la quale hanno chiesto il rinvio dell’adunanza al fine di procedere a conciliazione della controversia. 2.La causa va, dunque, rinviata al fine di consentire la definizione della lite. P.Q.M La Corte rinvia la causa all’adunanza camerale del 29/01/2
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