CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32538/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Esecuzione specifica - Accollo ORDINANZA mutuo sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24801/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49D04 B246Z), elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Or-tu, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro Immobiliare MAGNOLIA S.r.l. (P.IVA: 00188880926), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 100, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 225/2017, pubblicata il 24 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; visti l'atto di rinuncia al ricorso, notificato dal ricorrente il 28 giugno 2022 e depositato il 28 luglio 2022, nonché l'atto di accettazione della rinuncia, notificato dalla controricorrente il 27 luglio 2022 e depositato il 2 agosto 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Cagliari, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., chiedendo che, in ragione del preliminare di vendita immobiliare stipulato con la convenuta e del regolare adempimento delle prestazioni dovute (con il versamento della somma pattuita, la permuta dell'immobile stabilito e la disponibilità offerta all'accollo della quota parte del mutuo), fosse pronunciata sentenza immediatamente produttiva degli effetti del contratto di compravendita non concluso, ai sensi dell'art. 2932 c.c., con la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] a procurare il frazionamento e a compiere ogni attività necessaria per rendere possibile l'accollo del mutuo garantito dall'ipoteca iscritta sul bene, oltre alla condanna al risarcimento di tutti i danni. Resisteva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., chiedendo il rigetto delle domande spiegate. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1763/2015, depositata in data 8 giugno 2015, dichiarava trasferita dalla [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] la piena proprietà delle unità immobiliari site in Cagliari, oggetto del preliminare; dichiarava l'obbligo della parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, del prezzo residuo pari ad euro 90.000,00, da corrispondere mediante accollo della quota di mutuo, oltre iva sul prezzo complessivo, subordinando a detto adempimento la produzione dell'effetto traslativo della proprietà; condannava l'[OSCURATO:PERSONA] a procurare il frazionamento e a compiere ogni attività necessaria per rendere possibile l'accollo del mutuo garantito dall'ipoteca iscritta sul bene per l'importo di euro 90.000,00; infine, condannava l'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, a favore dell'attore, della somma di euro 1.000,00 per ogni mese di ritardo nell'esecuzione spontanea del provvedimento, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., nonché alle spese di lite e al pagamento di I una somma equitativamente determinata in euro 10.000,00 per l'abuso del processo perpetrato. 2.- Decidendo sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] in via principale e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in via incidentale, la Corte d'appello di Cagliari, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia impugnata, dichiarava l'obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di pagare, in favore della [OSCURATO:PERSONA], il prezzo residuo di euro 90.000,00, oltre iva sul prezzo complessivo di vendita, previa regolare emissione delle relative fatture da parte della venditrice; subordinava la produzione dell'effetto traslativo della proprietà degli immobili all'effettivo pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA], in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], della complessiva somma di euro 95.600,00; rigettava l'appello incidentale spiegato. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l'intimata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 4.- Quindi, il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente vi ha aderito. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. (principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e dell'art. 342 c.p.c. (principio di limitazione dell'effetto devolutivo dell'appello ai motivi di censura, alle domande e alle eccezioni riproposti dalle parti nei rispettivi atti), per avere la Corte d'appello, arbitrariamente e d'ufficio, in assenza di istanza delle parti, posto a carico del promissario acquirente un'obbligazione di contenuto diverso, in via alternativa a quella espressamente prevista negli accordi contrattuali, subordinando ad essa l'effetto traslativo della proprietà ex art. 2932 c.c. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 1362 c.c. e del principio di interpretazione del contratto secondo l'intenzione dei contraenti, per avere la Corte di merito, arbitrariamente e d'ufficio, in assenza di qualsiasi deduzione e sollecitazione delle parti, posto a carico del promissario acquirente un'obbligazione di contenuto diverso, in via alternativa a quella espressamente prevista negli accordi contrattuali, subordinando ad essa l'effetto traslativo della proprietà ex art. 2932 c.c. 3.- Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e comunque l'erronea applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217 e 2932 c.c., con riguardo alla subordinazione del trasferimento degli immobili "al pagamento, in favore della parte convenuta, del prezzo residuo pari ad euro 90.000,00, da corrispondere mediante accollo della quota di mutuo", di fronte alla circostanza impeditiva coperta da giudicato, rappresentata dall'inadempimento della promittente alienante all'obbligazione - di carattere infungibile, presupposta e indispensabile al successivo accollo - di procurare il frazionamento del mutuo ipotecario. 4.- Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e comunque dell'erronea applicazione dell'art. 2932 c.c., con riguardo all'accertamento dell'obbligo del promissario acquirente di pagare l'iva al promittente alienante sul prezzo complessivo, in relazione a fatture da quest'ultima mai emesse. 5.- Con il quinto motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e comunque l'erronea applicazione dell'art. 2932 c.c., con riguardo alla subordinazione del trasferimento degli immobili al pagamento dell'iva in favore della promittente alienante, quand'anche dovuta. 6.- Sennonché, come anzidetto, il ricorrente ha rinunciato al ricorso I con atto di rinuncia notificato il 28 giugno 2022 e depositato il 28 luglio 2022, cui ha fatto seguito l'atto di accettazione della rinuncia, a cura della controricorrente, notificato il 27 luglio 2022 e depositato il 2 agosto 2022. Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese di tale giudizio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015). Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015). P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio di legitti