CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46308/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 117-24844/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché, il primo motivo sollecita una inammissibile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito al fine di qualificare differentemente il fatto contestato (ricettazione, in luogo del ritenuto riciclaggio di autoveicolo), mentre il secondo, che censura l'omessa ammissione alla prova del soggetto avvalsosi della facoltà di non rispondere in ragione della qualità di ex convivente more uxorio dell'inputato, confligge col chiaro disposto normativo e pretende un accertamento di fatto incidentale che nel merito è stato compiuto su base documentale. 1.1. Il ricorso si limita a denunziare il vizio (qualificazione giuridica) senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali. evidentemente il ricorrente non si confronta, pretendendo da questa Corte un diverso apprezzamento in fatto delle prove assunte nel contraddittorio non deducibile in sede di legittimità. La Corte di merito ha infatti logicamente spiegato che rispetto alle evidenze obiettive raccolte -tutte convergenti verso il possesso e la disponibilità della vettura provento di furto e delle condotte atte a variamente occultare, attraverso l'alterazione documentale, la provenienza da delitto della stessa- la disponibilità materiale della res furtiva, cui il ricorrente ha anche pacificamente apposto un contrassegno assicurativo contraffatto, rende piena contezza della divisata più grave qualificazione, trattandosi all'evidenza dell'attività di sostituzione dei dati identificativi adesi alla vettura, atti ad occultarne la provenienza da delitto. 1.2. Quanto alla mancata assunzione del teste a difesa, la Corte ha confermato la decisione di primo grado, che ha ritenuto insuperabile la espressione della volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere giacché legata all'imputato da vincolo affettivo more uxorio. Il presupposto è stato corroborato da accertamento documentale la cui efficacia euristica non può essere posta in discussione in questa sede di legittimità. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],F7..i.,S7