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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 marzo 2025

Cassazione n. 19535/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 24378-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 194/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI depositata il 28/01/2020 R.G.N. 1520/2016; [OSCURATO:PERSONA] ipotesi rapporto privato R.G.N. 24378 /20 2 0 Cron.

Rep.

Ud.19/03/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con la sentenza n. 194/2020, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dirette ad ottenere la condanna della società al pagamento, in loro favore, delle somme dovute a titolo di indennità contrattuale per il periodo 1.1.2006 –31.8.2010; cheavverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; chel’intimata ha resistito con controricorso; cheil Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

CONSIDERATO chenelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia congiunta al ricorso in cassazione dei ricorrenti, con relativa accettazione per la controricorrente, per essere stata la controversia conciliata con un accordo transattivo e compensazione integrale delle spese di lite; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).

La Corte dichiara estinto il processo.

Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 24378-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 194/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI depositata il 28/01/2020 R.G.N. 1520/2016; [OSCURATO:PERSONA] ipotesi rapporto privato R.G.N. 24378 /20 2 0 Cron. Rep. Ud.19/03/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con la sentenza n. 194/2020, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dirette ad ottenere la condanna della società al pagamento, in loro favore, delle somme dovute a titolo di indennità contrattuale per il periodo 1.1.2006 –31.8.2010; cheavverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; chel’intimata ha resistito con controricorso; cheil Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO chenelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia congiunta al ricorso in cassazione dei ricorrenti, con relativa accettazione per la controricorrente, per essere stata la controversia conciliata con un accordo transattivo e compensazione integrale delle spese di lite; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, ne
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