CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2024
Cassazione n. 29412/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. E' stato proposto ricorso per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 5 dicembre 2023, con cui è stata confermata la decisione di condanna resa del Tribunale di Milano il 18 gennaio 2023 per il reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, del d. Igs. n. 285 del 1992, fatto commesso in Milano il 18 luglio 2021. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, essendo il ricorso sottoscritto dall'interessato personalmente e non da un difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione, così come richiesto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. 3. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.