Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione UDecisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13506/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uzione - sin dal 1994 come impiegato di primo livello ex CCNL di settore(attualmente era diventato quadro) e di essersi occupato della direzione lavori,della manutenzione e della ristrutturazione e nuova costruzione degli impiantidella società.Numero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026In ragione della attività di lavoratore dipendente era iscritto al FondoPrevidenziale [OSCURATO:PERSONA] INPS, non aveva esercitato la liberaprofessione, non era mai stato titolare di partita IVA, non aveva mai generatoredditi professionali; inoltre, sulle pratiche predisposte per la società risultava iltimbro della società.2.

Il Tribunale di Brescia ha accolto la domanda.Il Tribunale ha premesso la piena efficacia vincolante nei confronti degliiscritti di ogni atto che costituisca diretta espressione dell’autonomia riconosciutadalla legge alla Cassa, sicché l’obbligo di iscrizione alla GIPAG ed il conseguenteobbligo di contribuzione è legato alla sola iscrizione all’albo presumendosil’esercizio della professione, salvo prova contraria.Ha quindi affermato che il lavoratore aveva assolto a tale onere e avevaprovato il mancato svolgimento di libera professione, atteso che, nei limitatissimicasi in cui aveva presentato pratiche edilizie, le stesse erano strettamentecollegate con le mansioni di impiegato tecnico dipendente della società BrixiaQuest’ultima, oltre ad apporre il proprio timbro sulle stesse, accanto a quello dellavoratore, non aveva riconosciuto alcun emolumento aggiuntivo allaretribuzione ordinaria.3.

La Corte d’Appello di Brescia, in riforma della sentenza resa tra le partidal Tribunale di Brescia, ha accolto l’appello della CIPAG e ha rigettato ladomanda originaria del lavoratore.La Corte d’Appello premette che l’art. 5 dello Statuto della CIPAG,approvato con decreto ministeriale 27 febbraio 2003, impone l’iscrizione allaCassa di tutti i geometri che esercitano la libera professione, anche senzacarattere di continuità ed esclusività, salvo prova contraria, come peraltro giàaffermato dal Tribunale con statuizione che non ha costituito oggetto di appelloda parte del lavoratore.Tuttavia, il giudice di secondo grado, riformando sul punto la sentenza delTribunale ha statuito che il lavoratore non ha assolto all’onere della prova sulNumero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026mancato svolgimento di attività professionale, atteso lo stesso nulla avevaallegato in ordine all’inquadramento nel ruolo professionale previsto dalcontratto collettivo, come richiesto dalle delibere della Cassa.

Solo al ricorrere ditale presupposto «è possibile sostenere che l’attività lavorativa svolta in qualitàdi geometra non costituisce esercizio della libera professione; infatti, se l’attivitàprofessionale del geometra dipendente è svolta al di fuori di un inquadramentocontrattuale che preveda espressamente lo svolgimento di tali mansioni, nerisulta che l’attività professionale è esercitata al di fuori delle competenze propriedella qualifica di inquadramento posseduta e, in sostanza, non si distingue daquella prestata per un soggetto terzo» (pagine 14 e 15 della pronunciad’appello).Ad avviso della Corte territoriale, una diversa interpretazioneconsentirebbe a qualsiasi datore di lavoro di assumere un dipendente iscrittoall’albo per lo svolgimento dell’attività professionale di geometra, «situazioneche, a parte possibili profili di concorrenza sleale, risulta pregiudizievole per ilprincipio solidaristico che sta alla base della tutela previdenziale garantita dallaCIPAG alla categoria» (pagina 15 della sentenza impugnata).Pertanto, anche qualora avesse provato di aver svolto la propria attivitànell’esclusivo interesse del datore di lavoro, ciò non sarebbe stato sufficiente adescludere l’obbligo di iscrizione.4.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre [OSCURATO:PERSONA] quattro motivi di ricorso.5.

Resiste la CIPAG con controricorso.6.

Il ricorso trattato nell’adunanza camerale del 28 gennaio 2025, è statorimesso all’udienza pubblica del 9 aprile 2025.Con ordinanza interlocutoria n. 22071 del 2025 il Collegio della SezioneLavoro ha rimesso gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione delricorso alle Sezioni unite civili ai sensi dell’art. 374, secondo comma, cod. proc.civ.

Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite civili e fissato all’odiernaudienza pubblica.Numero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/20267.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria e ha concluso perl’accoglimento del ricorso.8.

In prossimità dell’odierna udienza pubblica le parti hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso (proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 22, commi 1, 2 e 6, della legge 20 ottobre 1982, n. 773;dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; dell’art. 1, comma33, lettera a), numero 4), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, degli artt. 1,commi 3 e 4, 2, commi 1 e 2, e 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno1994, n. 509; dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel testovigente ratione temporis; dell’art. 23, Cost.La Corte d’appello di Brescia (nel discostarsi da Cass. n. 5375 del 2019)avrebbe errato nel reputare legittima la previsione regolamentare dell’art. 5 delloStatuto della CIPAG, che esulando dai limiti di cui all’art. 3, comma 12, dellalegge n. 335 del 1995, avrebbe arbitrariamente derogato ai requisiti perl’iscrizione alla Cassa, individuati dalla legge n. 773 del 1982 nell’eserciziocontinuativo dell’attività professionale.2.

Con il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazionedell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994; dell’art. 5, comma 1, delloStatuto della Cassa; delle delibere n. 3 (recte: n. 2) del 2003 e n. 123 del 2009della medesima Cassa.La sentenza d’appello meriterebbe comunque censura per aver conferitovalore a un mero comunicato relativo alla delibera n. 123 del 2009, in contrastocon l’art. 5 dello Statuto della Cassa, che affiderebbe a una delibera del Consigliod’amministrazione, sottoposta all’approvazione dei Ministeri vigilanti, ladeterminazione delle modalità con cui l’iscritto all’albo può fornire la provacontraria.Numero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026La delibera n. 2 del 2003, modificata dalla delibera n. 123 del 2009, silimiterebbe a obbligare il geometra a presentare una autocertificazione di nonesercizio dell’attività professionale senza vincolo di subordinazione, senza porrele ulteriori condizioni indicate soltanto in un comunicato sprovvisto di ogniefficacia vincolante.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente propone censura (ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) di violazione e falsa applicazione degli artt.1418 e 1324, cod. civ.; degli artt. 2094 e 2222 cod. civ.; dell’art. 2, comma 3,del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30; degli artt. 3 e 39, primo comma,Cost.La Corte d’appello di Brescia avrebbe erroneamente escluso «la possibilitàper il ricorrente di dimostrare il mancato esercizio della libera professione, quindiil compimento degli atti professionali contestati in forma di lavoro subordinatoanziché di lavoro autonomo» (pagina 25 del ricorso per cassazione), quandodifetti il formale inquadramento del professionista nel ruolo professionaleprevisto dal contratto collettivo nazionale.In tal modo, la sentenza impugnata valorizzerebbe una presunzioneassoluta, priva di ogni base legale e incentrata su fatti indipendenti dalla volontàdel geometra: l’applicazione, da parte del datore di lavoro, di un contrattocollettivo che preveda un ruolo professionale di geometra.

Ne deriverebberoingiustificate disparità di trattamento.

L’accertamento della natura autonoma osubordinata del rapporto di lavoro sarebbe così demandato alle previsioniregolamentari della Cassa geometri, senza alcuna correlazione con la specificitàdella singola vicenda.Né la Corte di merito avrebbe spiegato per quale ragione, in assenza diformale inquadramento nel ruolo professionale del contratto collettivo nazionale,l’attività svolta dal geometra dipendente debba essere qualificata comeprestazione di lavoro autonomo.4.

Come ulteriore censura è dedotta la violazione e falsa applicazionedell’art. 132, comma 2, n. 4, cpc, violazione e falsa applicazione dell’art. 132,Numero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026comma 2, n. 4, cpc per aver ritenuto legittimo il comunicato che subordina laprova contraria al fatto che il geometra dipendente sia inquadrato nel ruoloprofessionale previsto dal CCNL.5.

Le plurime doglianze possono essere ricondotte ad un comunedenominatore e devono pertanto essere trattate insieme.

Le stesse sono fondatee vanno accolte, in ragione dei principi di seguito indicati.6. [OSCURATO:PERSONA] della CIPAG stabilisce all’art. 5, quale condizione perl’iscrizione alla Cassa, l’esercizio della libera professione di geometra, indical’iscrizione all’albo come fatto la cui prova fa presumere l’esercizio della liberaprofessione, e rimette a delibere del Consiglio di amministrazione di stabilire lemodalità con cui può essere data la prova contraria.In proposito è intervenuta dapprima la delibera n. 2 del 2003 del Consigliodi amministrazione della Cassa, che ha individuato le modalità idonee a fornirela prova contraria all’esercizio della libera professione, ai sensi dell’art. 5 delloStatuto, nella sottoscrizione di una specifica autocertificazione su un appositomodulo predisposto dalla Cassa, che dovrà attestare l’esistenza delle seguentiindicazioni:di non esercitare l’attività professionale senza vincolo di subordinazione,in forma singola, societaria o associata, anche in via occasionale e/o sotto formadi consulenza, di perizia e di attività coordinata e continuativa e di qualsiasidi non essere titolare di partita IVA per l’esercizio della professione digeometra.La successiva delibera n. 123 del 20 maggio 2009, avente ad oggetto“Revisione della delibera n. 2/2003 modalità prova contraria esercizioprofessione ex art. 5 Statuto” ha confermato la modalità sopra riportata, giàcontenuta nella delibera n. 2/2003.Tuttavia, nel comunicato (punto 14) in pari data trasmesso dal Direttoregenerale con la delibera 123/2009, una volta approvata dai Ministeri vigilanti, atutti i Collegi provinciali e circondarli dei geometri, la possibilità di effettuare laNumero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026suddetta autocertificazione ai fini della prova contraria per l’esercizio della liberaprofessione è stata esclusa per i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici osocietà, a meno che:a) il dipendente sia inquadrato nel ruolo professionale previsto dal CCNLe l’attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri trale mansioni proprie di tale ruolo;b) presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nellosvolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnicoprofessionale riconducibile a quella di geometra.7.

Per la corretta determinazione del thema decidendum va rilevato chenel caso in esame, in cui viene in rilievo l’ipotesi sub a), afferma la Corteterritoriale che è pacifico che il ricorrente ha svolto attività professionalericonducibile a quella di geometra, e che tale attività è stata svoltaesclusivamente nell’interesse del datore di lavoro, mentre nulla è stato allegatoin ordine all’inquadramento nel ruolo professionale previsto dal contrattocollettivo.Ad avviso della Corte d’Appello, tuttavia,l’accertamento effettuato dalTribunale che il lavoratore ha svolto attività inerenti alle sue mansioni tecnichenell’esclusivo interesse del datore di lavoro, e che le pratiche edilizie presentatein Comune erano strettamente collegate alle mansioni di impiegato tecnico, nonsoddisfa il requisito di cui al punto 14, lettera a), del comunicato del 20 maggio2009, relativo alle delibere CIPAG.Le censure, dunque, contestano sotto diversi profili, la legittimità delleprevisioni contenute nel comunicato relativo alle delibere, che trovanofondamento nello Statuto, con cui la Cassa ha tipizzato le modalità della provacontraria atta a vincere la presunzione dell’esercizio della libera professione daparte del geometra dipendente da enti pubblici, aziende o società, in tal modoviolando i requisiti legali per l’iscrizione alla Cassa, che richiedono l’esercizio dellalibera professione.Numero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/20268.

Da ciò, la questione di massima di particolare importanza rimessa dalCollegio della Sezione Lavoro sui limiti che incontra la potestà regolamentaredella Cassa come esercitata con l’art. 5 dello Statuto CIPAG, con le delibere n.2 del 2003, n. 123 del 20 maggio 2009, come integrate, nel complesso, dalcomunicato del 20 maggio 2009, che vi hanno dato attuazione, quanto allaconformazione delle modalità di esercizio in giudizio del diritto alla provacontraria di cui è titolare il geometra iscritto all’albo, dipendente da enti pubblici,aziende, società, circa il mancato svolgimento della libera professione.Si tratta di questione che attiene al regime sostanziale della provapresuntiva e ai riflessi processuali del ragionamento inferenziale, ma ancheall’oggetto della prova contraria che può essere data in giudizio quanto allamancanza dell’esercizio di libera professione9.

L’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Cassa geometri è statodisciplinato, a livello legislativo, dapprima dall’art. 1 della legge 4 febbraio 1967,n. 37, che ha previsto che “Sono obbligatoriamente iscritti alla «Cassa nazionaledi previdenza ed assistenza a favore dei geometri» istituita con legge 24 ottobre1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri”.La legge 20 ottobre 1982, n.773 e succ. mod., all’art. 22, commi 1 e 2, hapoi stabilito: “L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albiprofessionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere dicontinuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.2.

L’iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometriche esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a formadi previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza didiversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'alboprofessionale”.Questa Corte, a Sezione semplice, con giurisprudenza consolidata haaffermato che ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometriliberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizionesufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all’alboNumero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio dellaprofessione e la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamentodefinito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla leggen. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibriofinanziario di lungo termine degli enti.In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relativeall'iscrizione alla Cassa degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimia prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di eserciziodell'autonomia regolamentare della Cassa all'esito della sua privatizzazione(Cass., Cass. n. 4568 del 2021 n. 28188 del 2022, n. 30191 del 2024, Cass., n.5183 del 2025, che hanno superato, consolidandosi Cass. n. 5375 del 2019).10.

Sull’iscrizione alla CIPAG è poi intervenuto l’art. 5 del suo Statuto,approvato con D.M. 27 febbraio 2003, secondo cui “Sono obbligatoriamenteiscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale deiGeometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, lalibera professione.

L’esercizio della libera professione si presume per tutti gliiscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalitàche verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione con delibera dasottoporre all’approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2,del d. lgs. n. 509 del 1994”.[OSCURATO:PERSONA] prevede che l’iscrizione all’albo professionale dei geometri ècondizione sufficiente a far nascere in capo al geometra l’obbligodi iscrizione alla Cassa previdenziale di categoria, quale fatto noto che origina ilragionamento presuntivo di ragionevole probabilità di svolgimento della liberaprofessione.Tale obbligo, tuttavia, va sin d’ora rilevato, può essere contestatomediante prova contraria, il cui esercizio è espressione del diritto di difesa dellacontroparte.In proposito, va ricordato il rilievo che il diritto alla prova assume qualestrumento di un effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizioNumero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026che la sua violazione, allorché dia luogo alla violazione anche di tali diritti-fine,non si sottrae al sindacato di legittimità, sebbene entro circostanziati limiti (cfr.,Cass. n. 30810 del 2023).In attuazione dell’art. 5 dello Statuto sono state poi emanate le citatedelibere n. 2 del 2003 e n. 123 del 20 maggio 2009, cui deve aggiungersi ilcomunicato in pari data.11.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che le previsionistatutarie che la Cassa ha adottato a seguito della privatizzazione disposta exlege non hanno esteso l’obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggettirispetto a quanto già previsto dalle leggi n. 37 del 1967 e n. 773 del 1982, masi sono limitate a ridefinire, nell’ambito del nuovo assetto normativo, il sistemadegli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge n. 335del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibriofinanziario di lungo termine delle Casse privatizzate (Cass., n. 30191 del 2024).Si sono quindi affermati e consolidati i seguenti principi (ex aliis, Cass. n.5197 del 2025):l’iscrizione all'albo professionale dei geometri è condizione sufficiente a farnascere in capo al geometra l’obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale dicategoria e di pagamento della contribuzione minima, essendo irrilevante lanatura occasionale dell’esercizio della professione, così come è irrilevante lamancata produzione di reddito;è legittimo esercizio del potere regolamentare della Cassa l’avere stabilito(art. 5 dello Statuto della Cassa) l’obbligo di contribuzione minima anche in casodi attività esercitata in forma saltuaria e occasionale;neppure la eventuale iscrizione ad altra gestione previdenziale puòritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti dellaprevidenza di categoria;l’iscrizione del contribuente alla Cassa geometri è, dunque, legittima e lapretesa contributiva non viola il divieto di doppia contribuzione, poiché, purNumero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio dil’altra, invece, quale libera professione (nella fattispecie in esame vi è un unicorapporto di lavoro subordinato).12.

Come peraltro evidenziato già da alcune decisioni (si v., Cass., n. 3664del 2025 che ha respinto il ricorso CIPAG atteso che il lavoratore “non ha svoltoesercitata in qualità di dipendente della Cassa di Risparmio di Asti”, e Cass. n.12695 del 2024, che ha rigettato il ricorso CIPAG, atteso che il lavoratore “nonha svolto attività riconducibile a quella di geometra”): “[l]’iscrizione alla Cassarichiede che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile all’attivitàdel geometra, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario, non rilevandola produzione di reddito”.13.

È palese, quindi, il rilievo delle modalità e dell’oggetto della provacontraria rimessa al geometra.14.

L’art. 2727, cod. civ., distingue a seconda che le conclusioni derivantidal fatto noto siano tratte dal giudice, cd. presunzioni semplici, ovvero dallalegge stessa, cd. presunzioni legali.Le presunzioni semplici sono naturalmente atipiche, a differenza dellepresunzioni legali: l’art. 2729, cod. civ., le definisce soltanto in via generale eresiduale, indicandole come presunzioni che non sono «stabilite dalla legge», esono quindi «lasciate alla prudenza del giudice».

Quest’ultima parte delladisposizione codicistica richiama il “prudente apprezzamento” secondo il quale ilgiudice deve valutare le prove, salva diversa previsione legale, come stabilitodal primo comma dell’art. 116, cod. proc. civ.Il ragionamento inferenziale dal fatto noto conduce al factum probandumche, formulato in via ipotetica, a sua volta trova conferma nel primo.15.

Il meccanismo delineato dall’art. 5 dello Statuto CIPAG va ricondottoal novero delle presunzioni semplici, trovando fondamento in un attosostanzialmente negoziale.Numero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026Di regola, il ragionamento presuntivo si basa su massime di esperienza edeve seguire il passo della regolarità causale civilistica, basata sulla regola del“più probabile che non”, di talché non è necessario che il fatto ignoto sia la certae unica conseguenza di quelli già provati (gravi, precisi e concordanti), ma èsufficiente che il primo risulti l’esito dei secondi in ragione del principio dell’idquod plerumque accidit (v., Cass. 32077 del 2022).Nella specie, invece, la presunzione è predeterminata dallo Statuto,mutuando sotto questo limitato aspetto un carattere proprio della presunzionelegale, ma ciò risente delle vicende giuridiche e dell’evoluzione giurisprudenzialesulla cd. privatizzazione, e non può condurre ad analoga predeterminazione dellemodalità della prova contraria.Ed infatti, è ormai consolidato l’orientamento di questa Corte che «escludeche abbiano contenuto normativo e/o regolamentare in senso proprio, ex art. 1delle Preleggi, fra l’altro, i regolamenti e gli statuti delle persone giuridiche didiritto privato, quale è quello in oggetto.

Si tratta, infatti, di atti cui va (…)senza che tale natura possa considerarsi contraddetta né dall’eventualeapprovazione con decreto ministeriale, né dall’obbligo di iscrizione impostoall’Ente dal comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, né dalla previstanecessità che gli atti statutari e regolamentari, a mente del successivo art. 3,comma 2, dello stesso d.lgs. n. 509, siano approvati del Ministero vigilante (…)»(sentenza n. 4296 del 2016, cit., richiamata nell’ordinanza interlocutoria Cass.n. 22071 del 2025).Va considerato comunque che la presunzione semplice, come è nellaspecie, e la presunzione legale “iuris tantum” si distinguono unicamente in ordineal modo di insorgenza, perché mentre il fatto sul quale si fonda la primadev'essere provato in giudizio ed il relativo onere grava su colui che intendetrarne vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge e, quindi, non richiede laprova di un fatto sul quale possa giustificarsi.

Una volta, tuttavia, che lapresunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata (cioè, una volta che delNumero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesimaefficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale “iuris tantum”, quandoviene rilevata, in quanto l’una e l’altra trasferiscono a colui, contro il quale essedepongono, l'onere della prova contraria (Cass., n. 13291 del 1999, n. 4241 del2016, n. 14390 del 2023).Le presunzioni semplici (art. 2729, cod. civ.) dunque, richiedonocomunque la prova del fatto da cui muove il ragionamento presuntivo, e sicaratterizzano per l’ammissibilità della prova contraria a carico dell'altra parte.La prova contraria potrà vertere sul fatto opposto a quello presunto, ovvero sufatti incompatibili con l’esistenza del fatto presunto.

Deve, infatti, escludersi chepossa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su datimeramente ipotetici essendo la prova presuntiva una deduzione logica, che,come tale, si deve fondare su fatti certi (cfr., Cass., n.20342 del 2020).Dunque, lo Statuto CIPAG a cui come si è detto va attribuito valorenegoziale pone una presunzione semplice che è orientata a dare coerenza allaprevisione, dopo la privatizzazione, della prosecuzione delle attività previdenzialie assistenziali in atto e al mantenimento del carattere obbligatorio dellaiscrizione e della contribuzione per i professionisti appartenenti alla categoria ediscritti ai relativi albi professionali.Ma la tipizzazione delle modalità della prova contraria da parte della CIPAGintroduce una distonia nella corretta dinamica processuale del formarsi dellaprova sostanziale, atteso che in tal modo si attribuiscono a una presunzionesemplice gli effetti della presunzione legale in cui la prova contraria è ammessanei soli limiti consentiti dalla legge stessa (nella fattispecie, come stabilito dalcomunicato già citato CIPAG in relazione alle suddette delibere).E valga in proposito la considerazione svolta dal Procuratore Generalenella requisitoria depositata: “nell’operare questa restrizione il Consiglio diamministrazione, da un canto, sembra aver ecceduto i limiti di competenzafissati dall’art. 5 dello Statuto; dall’altro, si è posto in contrasto con l’art. 5 delloStatuto e l’art. 22 della legge n. 773 nella parte in cui entrambi presuppongono,Numero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026ai fini dell’iscrizione obbligatoria alla Cassa, lo svolgimento, pur in diversamisura, di attività professionale di geometra”.Di talché, in sede giurisdizionale, se dovessero trovare applicazione lerestrizioni poste alla prova dalle delibere e dal comunicato CIPAG, non potrebbetrovare applicazione l’art. 2729, cod. civ. che, giova ricordarlo stabilisce: “Lepresunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, ilquale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”, e fondail diritto alla prova contraria e il relativo regime giuridico.16.

Le indicazioni contenute nelle delibere e nel comunicato CIPAGcostituiscono forme di agevolazione probatoria per il geometra che se ne intendaavvalere, in ragione del valore probatorio già attribuito alle stesse dalla Cassa ea quest’ultima sfavorevole, atteso che l'incertezza della prova fornita per vincereuna presunzione per certi versi simile a quella legale iuris tantum, nuoce a chiha l’onere di dare la prova contraria.Va precisato comunque che mentre le delibere del 2003 e del 2009 fannoriferimento a mere autocertificazioni - sul mancato esercizio dell’attivitàprofessionale senza vincolo di subordinazione, e sulla mancanza di partita IVA -che di per sé, qualora l’interessato non se ne fosse avvalso, non intendevanoprecludere il ricorso in giudizio agli ordinari mezzi di prova, il comunicato del 20maggio 2009, punto 14, lettere a) e b), tipizza in senso sostanziale la provacontraria che deve dare il geometra, e attribuisce alla stessa valore dirimenteed escludente, in contrasto proprio con il principio del libero convincimento delgiudice.Nell’ ordinamento, fondato proprio sul principio del libero convincimentodel giudice, invece non sussiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che(fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sono tutteliberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento delsuo convincimento (Cass., n. 21356 del 2021).Anche considerando che le previsioni delle delibere e del comunicatopossano rendere più facile l’espletamento dei controlli della Cassa, evitandoleNumero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026così di procedere ad accertamenti comportanti aggravi di attività, chepotrebbero riflettersi sui costi di gestione del servizio e, quindi, anche sugliequilibri finanziari, una tale esigenza non costituisce adeguato bilanciamentodella privazione per l’interessato della possibilità di fornire diversamente la provadel mancato svolgimento di attività libero professionale, soprattutto laddovevolesse contestare in giudizio l’esistenza della sua obbligazione.17. [OSCURATO:PERSONA] non può conformare, con la tipizzazione contenuta nel punto14 del comunicato, che integra nella sostanza le delibere del 2003 e del 2009,l’espletamento della prova contraria.Ciò sia perché il diritto alla prova contraria è funzionale al diritto di difesadella controparte, sia perché una limitazione della prova potrebbe pretermettereil presupposto legale dell’obbligo contributivo, l’esercizio della libera professione.A tal riguardo va evidenziato che l’art. 22 della legge n. 773 del 1982ricollega inequivocabilmente l’obbligo contributivo all’esercizio dell’attività liberoprofessionale da parte del geometra iscritto all’albo, la quale, anche seconfigurata in termini di saltuarietà e di non esclusività dall’autonomiaregolamentare, costituisce comunque un presupposto indefettibile di taleobbligo.18.

La Corte costituzionale ha affermato che il diritto alla prova costituiscenucleo essenziale del diritto di azione e di difesa, il quale viene compromesso,“se si nega o si limita alla parte il potere processuale di rappresentare al giudicela realtà dei fatti ad essa favorevoli, se le si nega o le si restringe il diritto diesibire i mezzi rappresentativi di quella realtà” (così Corte cost. 23 luglio 1974,n. 248, richiamata da Corte cost. n. 26 del 2015).

Il diritto di difesa èriconosciuto dall’art. 24, secondo comma, Cost., che risente dell’effettoespansivo dell’art. 6 CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte diStrasburgo (Corte cost., n. 111 del 2022).E non è senza rilievo l’affermazione del giudice delle Leggi che “È certoriservata alla discrezionalità del legislatore la conformazione degli istitutiprocessuali, con il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dellaNumero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026disciplina (…); ma tale limite è valicato «ogniqualvolta emerga un’ingiustificabilecompressione del diritto di agire» (Corte cost., n. 128 del 2021 che richiama lasentenza n. 225 del 2018).Da tali principi discende che limitazioni all’ammissibilità e al regime delleprove possono essere disposte solo dal legislatore, sempre nei limiti dellaragionevolezza e senza compromettere il diritto di azione e di difesa, mentre nelcaso in esame esse risultano da atti adottati dall’ente previdenziale privatizzato.La disciplina dell'ammissibilità e del regime delle prove è rimessa, semprenei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore (…), il qualepuò, per determinati rapporti, ammettere solo la prova documentale edescludere quella testimoniale, ponendo limitazioni che non incidono sul diritto diazione, ma disciplinano il regime delle prove quando l'azione sia esercitata oesprimono profili della disciplina sostanziale (Corte cost., n. 351 del 1998).19.

La presunzione, che va qualificata come semplice, prevista dall’art. 5dello Statuto, dunque, non può non trovare il giusto bilanciamento nella provacontraria, rispetto al fatto provato, iscrizione all’albo, posto a base delragionamento inferente, che può essere offerta in giudizio dal lavoratore conmodalità diverse rispetto a quelle indicate nel comunicato nonché nelle delibere-ferma restando la valutazione da parte del giudice dell’ammissibilità del relativomezzo istruttorio - che possono valere solo come esemplificazioni agevolativeofferte agli interessati.L’autonomia regolamentare non può impedire la possibilità di dimostrarein giudizio, con i mezzi offerti dall’ordinamento processuale, il mancato eserciziodi attività libero professionale, la cui prova pertanto non può essere limitata allesole modalità previste con gli atti di autoregolamentazione adottati dalla Cassa,i quali non possono stabilire, se non violando l’art. 2727 c.c. ed il principiodell’indisponibilità del tipo contrattuale (cfr., Corte cost., n. 121 del 1993, 115del 1994, 76 del 2015), una presunzione assoluta di svolgimento di detta attività,trasformando così un rapporto di lavoro subordinato in una prestazione di lavoroautonomo.Numero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026L’applicazione delle disposizioni emanate dalla Cassa geometri, inparticolare con il comunicato allegato alla delibera n. 123/2009, per stabilire lemodalità con le quali superare la presunzione di svolgimento della liberaprofessione, porterebbe alla non condivisibile conseguenza per cui un rapportodi lavoro subordinato verrebbe ad essere, a fini meramente previdenziali,qualificato come autonomo, sulla scorta di criteri che prescindonodall’accertamento dell’effettivo atteggiarsi di tale rapporto.20.

Né il richiamo all’inquadramento nel ruolo professionale può acquisireconsistenza in base all’art. 2, comma 3, del d.lgs. 8 febbraio 2006, n. 30, che ènorma dettata ai fini della ricognizione dei principi fondamentali in materia diprofessioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.Tale condizione, invero, evoca una figura propria del pubblico impiego,quale il ruolo professionale, elemento caratterizzante della dotazione organicadelle amministrazioni statali pubbliche e degli enti pubblici in generale, edoggetto di diverse previsioni legislative, quali l’oramai abrogato, art. 2, n. 5,della legge n. 93 del 1983, o l’art.15, comma 1, lett. c), della legge n. 70 del1975, secondo cui sono inquadrati nel ruolo professionale quei dipendenti deglienti del cd.

“parastato”, cui apparteneva anche la Cassa geometri prima dellasua privatizzazione, che nell'esercizio dell'attività svolta nell'ambito dei compitiistituzionali si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità dinatura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albiprofessionali.

Si tratta di un inquadramento che è modulato sulle normative distampo prettamente pubblicistico che prevedono i ruoli organici del personale;risulta in controtendenza rispetto alla privatizzazione della stessa CIPAG; nontrova riscontro nel generale panorama della contrattazione collettiva di dirittocomune applicata nei rapporti di lavoro subordinato privato; può dar luogo a unfattore di causalità e, quindi, di irragionevole disparità di trattamento circal’obbligo contributivo, rimesso alla scelta datoriale di applicare un contrattocollettivo che non preveda espressamente tra le figure professionali il geometra,piuttosto che un altro che invece la preveda.Numero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/202621.

Neppure può valere il principio di universalizzazione della coperturaassicurativa invocato dalla CIPAG a sostegno della propria posizione, il quale puògiustificare l’obbligo di contribuzione a carico del geometra, titolare di unrapporto di lavoro subordinato, solo nel caso in cui collateralmente a tale attività,svolga anche l’attività libero professionale, sia pur in maniera saltuaria, o pongain essere atti riservati alla categoria dei geometri a favore di soggetti diversi dalproprio datore di lavoro.In tali casi in presenza di due attività distinte, una svolta in ragione delrapporto di lavoro subordinato ed un’altra svolta invece autonomamente, vienein rilievo il principio generale di universalizzazione delle tutele previdenziali,secondo cui, come ricorda l’ordinanza interlocutoria, a ciascuna della attivitàlavorative e/o professionali esercitate da una persona fisica deve corrispondereuna specifica copertura assicurativa (v., Cass., S.U., n. 3240 del 2010, Cass. n.30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 5226 del 2021, n. 28188 del 2022, n.30191 del 2024).Al riguardo vale pure ricordare che questa Corte (Cass. n. 32166 del 2018,n. 615 del 2019, n. 20288 del 2022, che richiama Corte cost. n. 104 del 2022)ha precisato come al principio innanzi richiamato, per il quale rileva l’esistenzadi redditi tratti da attività, anche occasionali, ma distinte, fa da contraltare ildivieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima22.

Diversa sembra invece presentarsi la situazione in cui il geometraiscritto all’albo pone in essere atti sì riservati alla categoria dei geometri, maesclusivamente nell’espletamento delle mansioni oggetto del rapporto di lavorosubordinato di cui è parte, e soltanto nell’interesse del datore di lavoro cheesercita su di lui il potere direttivo, organizzativo e disciplinare.In tal caso l’attività svolta dal geometra appare unica e posta in esserenon in via autonoma ma nell’ambito di un rapporto contraddistinto dai giàmenzionati poteri datoriali, in guisa tale da non poter essere considerataespressione di “libera professione”.Numero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026Di talché viene meno il presupposto cui l’art. 22, comma 1, della l. n. 773del 1982 ricollega l’iscrizione obbligatoria alla Cassa, indipendentemente dalcarattere continuativo dell’attività, con la conseguenza che dovrebbe trovareallora piena applicazione l’esonero previsto dallo stesso per l’ipotesi di iscrizionead altra forma di previdenza obbligatoria, quale quella discendente dal rapportodi lavoro dipendente in atto.

E la solidarietà endocategoriale, pur discendentedalla mera iscrizione all’albo professionale, trova allora soddisfazione con ilcontributo “di solidarietà” previsto dall’art. 10, ultimo comma, della stessa legge,che non dà accesso a prestazioni previdenziali, e che quindi (cfr., Cass. n. 615del 2019; Cass. n. 12695 del 2024 che ha affermato: “Ai sensi dell’art.10 dellalegge n.773 del 1982 la contribuzione minima è dovuta, in misura diversa, siada parte dell’iscritto alla Cassa, in base al comma 2, sia da parte di chi non siaiscritto alla Cassa ma solo all’albo, in base all’ultimo comma”) ha una merafinalità solidaristica in senso lato.In una tale prospettiva, subordinare l’esonero dall’iscrizione obbligatoriaalla Cassa alle previsioni contemplate dalle delibere n. 2 del 2003, n. 123 del2009 e dal relativo comunicato, ed in particolare alla circostanza che il contrattocollettivo applicato al rapporto di lavoro preveda l’inquadramento nel ruoloprofessionale di geometra e che l’attività propria del geometra sia svoltanell’ambito di tale inquadramento e non anche nello svolgimento di altremansioni, risulta una condizione restrittiva, nella sostanza contrastante con ildivieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima23.

Infine, si osserva che la ratio antielusiva che, secondo la Cassageometri, giustificherebbe le modalità da essa stabilite per superare lapresunzione di svolgimento della libera professione, non ha fondamento in unsistema che comunque è volto a soddisfare i bisogni tutelati dall’art. 38 Cost. epresuppone lo svolgimento dell’attività libero professionale quale requisitoindefettibile per il sorgere dei corrispondenti obblighi.Numero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/202624.

Tanto chiarito occorre effettuare alcune precisazioni sull’oggetto dellaprova contraria che può dare il lavoratore in giudizio, considerato che la Corted’Appello ha affermato che l’odierno ricorrente, pur avendo esercitato comedipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro un’attività professionalericonducibile a quella di geometra, presentando pratiche edilizie come direttoredei lavori e come progettista, non ha dimostrato l’inquadramento nel ruoloprofessionale previsto dal contratto collettivo nazionale applicabile al rapporto dilavoro.Dunque, la prova della cui mancata valutazione si duole il ricorrente ha adoggetto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in cui siinscriverebbero le prestazioni professionali proprie o comunque riconducibili aquelle del geometra, fatto che escluderebbe la libera professione.25.

In presenza di svolgimento di attività professionale, l’onere della provacontraria gravante sul convenuto non ha contenuto meramente negativo,equivalente alla mancanza della prova positiva dell’esercizio della liberaprofessione: il suo assolvimento, piuttosto, richiede la dimostrazione dicircostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza eavvedutezza che l’attività professionale svolta dal geometra non sia stataesercitata come libera professione, ossia in regime di autonomia, ma secondoil paradigma legale previsto per le tipologie di rapporto di lavoro disciplinate dallegislatore incompatibili con l’esercizio della libera professione, che non tollera ilvincolo della subordinazione (Cass., n. 14394 del 2024, n. 26466 del 2024).Deve pure aggiungersi che il mancato svolgimento di attività liberoprofessionali, sostanziandosi in un fatto negativo e non essendo possibile lamateriale dimostrazione di un fatto non avvenuto, può essere provato mediantedimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediantepresunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass., n. 9099 del2012, n. 8018 del 2021).26.

Pertanto, vanno affermati i seguenti principi di diritto:Numero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026- L’art. 5 dello Statuto della Cassa Italiana di Previdenza ed AssistenzaGeometri (CIPAG) nello stabilire che “L’esercizio della libera professione sipresume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può daresecondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione condelibera da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3,comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994”, fa discendere dal factum probatumdell’iscrizione all’albo una presunzione semplice sull’esercizio della liberaprofessione, che trova disciplina nell’art. 2729, cod. civ., spettando al geometraiscritto all’albo professionale l’onere della prova contraria.- Le indicazioni contenute nelle delibere n. 2 del 2003 e n. 123 del 30maggio 2009, come precisate al punto 14, lettere a) e b) del comunicato del 30maggio 2009, sulle modalità della prova contraria per i geometri dipendenti diaziende, enti pubblici o società costituiscono mere agevolazioni probatorie chenon limitano in sede giurisdizionale il ricorso agli ordinari mezzi di prova fermorestando la valutazione da parte del giudice dell’ammissibilità degli stessi.- La prova contraria dell’esercizio della libera professione per i geometriiscritti all’albo, dipendenti di aziende, enti pubblici o società, ha ad oggetto lapositiva dimostrazione che sussistono circostanze tali da far ritenere ad unapersona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l’attività professionale svoltadal geometra non sia stata esercitata come libera professione, ma secondo ilparadigma legale previsto per le tipologie di rapporto di lavoro, come disciplinatedal legislatore, incompatibili con l’esercizio della libera professione, che nontollera il vincolo della subordinazione, e sia stata svolta in via esclusiva enell’interesse del datore di lavoro quale oggetto della prestazione sinallagmaticadel lavoratore.- Nell’attività professionale di geometra si deve intendere ricompreso nonsolo l’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia dellenon professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un nesso con l’attivitàprofessionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenzeNumero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'eserciziodell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche laspecifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria dellasua professione.- Con riguardo alla prova contraria della riferibilità dell’attivitàprofessionale ad un rapporto di lavoro subordinato la parte ha l’obbligo didimostrare, con prova precisa e rigorosa, anche attraverso presunzioni, rimessaal prudente apprezzamento del giudice del merito:gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti della subordinazione -tra i quali tradizionalmente di inscrivono il vincolo di soggezione del lavoratoreal potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che deveessere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell’incaricoconferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.27.

La Corte d’Appello di Brescia non ha fatto corretta applicazione deisuddetti principi, atteso che ha ritenuto quale unica prova contraria che sarebbestata idonea a vincere la presunzione quella conformata dal comunicato 20maggio 2009, punto 14, lettera a), in relazione alle delibere CIPAG.28.

Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza di appello va cassatacon rinvio alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione anche per lespese del presente giudizio, che nella decisione del ricorso si atterrà ai principidi diritto sopra illustrati.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ancheper le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Brescia in diversacomposizione.Roma, così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili il 13gennaio 2026.Il Presidente di Sezione estensore [OSCURATO:PERSONA] PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uzione - sin dal 1994 come impiegato di primo livello ex CCNL di settore(attualmente era diventato quadro) e di essersi occupato della direzione lavori,della manutenzione e della ristrutturazione e nuova costruzione degli impiantidella società.Numero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026In ragione della attività di lavoratore dipendente era iscritto al FondoPrevidenziale [OSCURATO:PERSONA] INPS, non aveva esercitato la liberaprofessione, non era mai stato titolare di partita IVA, non aveva mai generatoredditi professionali; inoltre, sulle pratiche predisposte per la società risultava iltimbro della società.2. Il Tribunale di Brescia ha accolto la domanda.Il Tribunale ha premesso la piena efficacia vincolante nei confronti degliiscritti di ogni atto che costituisca diretta espressione dell’autonomia riconosciutadalla legge alla Cassa, sicché l’obbligo di iscrizione alla GIPAG ed il conseguenteobbligo di contribuzione è legato alla sola iscrizione all’albo presumendosil’esercizio della professione, salvo prova contraria.Ha quindi affermato che il lavoratore aveva assolto a tale onere e avevaprovato il mancato svolgimento di libera professione, atteso che, nei limitatissimicasi in cui aveva presentato pratiche edilizie, le stesse erano strettamentecollegate con le mansioni di impiegato tecnico dipendente della società BrixiaQuest’ultima, oltre ad apporre il proprio timbro sulle stesse, accanto a quello dellavoratore, non aveva riconosciuto alcun emolumento aggiuntivo allaretribuzione ordinaria.3. La Corte d’Appello di Brescia, in riforma della sentenza resa tra le partidal Tribunale di Brescia, ha accolto l’appello della CIPAG e ha rigettato ladomanda originaria del lavoratore.La Corte d’Appello premette che l’art. 5 dello Statuto della CIPAG,approvato con decreto ministeriale 27 febbraio 2003, impone l’iscrizione allaCassa di tutti i geometri che esercitano la libera professione, anche senzacarattere di continuità ed esclusività, salvo prova contraria, come peraltro giàaffermato dal Tribunale con statuizione che non ha costituito oggetto di appelloda parte del lavoratore.Tuttavia, il giudice di secondo grado, riformando sul punto la sentenza delTribunale ha statuito che il lavoratore non ha assolto all’onere della prova sulNumero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026mancato svolgimento di attività professionale, atteso lo stesso nulla avevaallegato in ordine all’inquadramento nel ruolo professionale previsto dalcontratto collettivo, come richiesto dalle delibere della Cassa. Solo al ricorrere ditale presupposto «è possibile sostenere che l’attività lavorativa svolta in qualitàdi geometra non costituisce esercizio della libera professione; infatti, se l’attivitàprofessionale del geometra dipendente è svolta al di fuori di un inquadramentocontrattuale che preveda espressamente lo svolgimento di tali mansioni, nerisulta che l’attività professionale è esercitata al di fuori delle competenze propriedella qualifica di inquadramento posseduta e, in sostanza, non si distingue daquella prestata per un soggetto terzo» (pagine 14 e 15 della pronunciad’appello).Ad avviso della Corte territoriale, una diversa interpretazioneconsentirebbe a qualsiasi datore di lavoro di assumere un dipendente iscrittoall’albo per lo svolgimento dell’attività professionale di geometra, «situazioneche, a parte possibili profili di concorrenza sleale, risulta pregiudizievole per ilprincipio solidaristico che sta alla base della tutela previdenziale garantita dallaCIPAG alla categoria» (pagina 15 della sentenza impugnata).Pertanto, anche qualora avesse provato di aver svolto la propria attivitànell’esclusivo interesse del datore di lavoro, ciò non sarebbe stato sufficiente adescludere l’obbligo di iscrizione.4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre [OSCURATO:PERSONA] quattro motivi di ricorso.5. Resiste la CIPAG con controricorso.6. Il ricorso trattato nell’adunanza camerale del 28 gennaio 2025, è statorimesso all’udienza pubblica del 9 aprile 2025.Con ordinanza interlocutoria n. 22071 del 2025 il Collegio della SezioneLavoro ha rimesso gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione delricorso alle Sezioni unite civili ai sensi dell’art. 374, secondo comma, cod. proc.civ. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite civili e fissato all’odiernaudienza pubblica.Numero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/20267. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria e ha concluso perl’accoglimento del ricorso.8. In prossimità dell’odierna udienza pubblica le parti hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso (proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 22, commi 1, 2 e 6, della legge 20 ottobre 1982, n. 773;dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; dell’art. 1, comma33, lettera a), numero 4), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, degli artt. 1,commi 3 e 4, 2, commi 1 e 2, e 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno1994, n. 509; dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel testovigente ratione temporis; dell’art. 23, Cost.La Corte d’appello di Brescia (nel discostarsi da Cass. n. 5375 del 2019)avrebbe errato nel reputare legittima la previsione regolamentare dell’art. 5 delloStatuto della CIPAG, che esulando dai limiti di cui all’art. 3, comma 12, dellalegge n. 335 del 1995, avrebbe arbitrariamente derogato ai requisiti perl’iscrizione alla Cassa, individuati dalla legge n. 773 del 1982 nell’eserciziocontinuativo dell’attività professionale.2. Con il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazionedell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994; dell’art. 5, comma 1, delloStatuto della Cassa; delle delibere n. 3 (recte: n. 2) del 2003 e n. 123 del 2009della medesima Cassa.La sentenza d’appello meriterebbe comunque censura per aver conferitovalore a un mero comunicato relativo alla delibera n. 123 del 2009, in contrastocon l’art. 5 dello Statuto della Cassa, che affiderebbe a una delibera del Consigliod’amministrazione, sottoposta all’approvazione dei Ministeri vigilanti, ladeterminazione delle modalità con cui l’iscritto all’albo può fornire la provacontraria.Numero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026La delibera n. 2 del 2003, modificata dalla delibera n. 123 del 2009, silimiterebbe a obbligare il geometra a presentare una autocertificazione di nonesercizio dell’attività professionale senza vincolo di subordinazione, senza porrele ulteriori condizioni indicate soltanto in un comunicato sprovvisto di ogniefficacia vincolante.3. Con il terzo motivo, il ricorrente propone censura (ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) di violazione e falsa applicazione degli artt.1418 e 1324, cod. civ.; degli artt. 2094 e 2222 cod. civ.; dell’art. 2, comma 3,del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30; degli artt. 3 e 39, primo comma,Cost.La Corte d’appello di Brescia avrebbe erroneamente escluso «la possibilitàper il ricorrente di dimostrare il mancato esercizio della libera professione, quindiil compimento degli atti professionali contestati in forma di lavoro subordinatoanziché di lavoro autonomo» (pagina 25 del ricorso per cassazione), quandodifetti il formale inquadramento del professionista nel ruolo professionaleprevisto dal contratto collettivo nazionale.In tal modo, la sentenza impugnata valorizzerebbe una presunzioneassoluta, priva di ogni base legale e incentrata su fatti indipendenti dalla volontàdel geometra: l’applicazione, da parte del datore di lavoro, di un contrattocollettivo che preveda un ruolo professionale di geometra. Ne deriverebberoingiustificate disparità di trattamento. L’accertamento della natura autonoma osubordinata del rapporto di lavoro sarebbe così demandato alle previsioniregolamentari della Cassa geometri, senza alcuna correlazione con la specificitàdella singola vicenda.Né la Corte di merito avrebbe spiegato per quale ragione, in assenza diformale inquadramento nel ruolo professionale del contratto collettivo nazionale,l’attività svolta dal geometra dipendente debba essere qualificata comeprestazione di lavoro autonomo.4. Come ulteriore censura è dedotta la violazione e falsa applicazionedell’art. 132, comma 2, n. 4, cpc, violazione e falsa applicazione dell’art. 132,Numero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026comma 2, n. 4, cpc per aver ritenuto legittimo il comunicato che subordina laprova contraria al fatto che il geometra dipendente sia inquadrato nel ruoloprofessionale previsto dal CCNL.5. Le plurime doglianze possono essere ricondotte ad un comunedenominatore e devono pertanto essere trattate insieme. Le stesse sono fondatee vanno accolte, in ragione dei principi di seguito indicati.6. [OSCURATO:PERSONA] della CIPAG stabilisce all’art. 5, quale condizione perl’iscrizione alla Cassa, l’esercizio della libera professione di geometra, indical’iscrizione all’albo come fatto la cui prova fa presumere l’esercizio della liberaprofessione, e rimette a delibere del Consiglio di amministrazione di stabilire lemodalità con cui può essere data la prova contraria.In proposito è intervenuta dapprima la delibera n. 2 del 2003 del Consigliodi amministrazione della Cassa, che ha individuato le modalità idonee a fornirela prova contraria all’esercizio della libera professione, ai sensi dell’art. 5 delloStatuto, nella sottoscrizione di una specifica autocertificazione su un appositomodulo predisposto dalla Cassa, che dovrà attestare l’esistenza delle seguentiindicazioni:di non esercitare l’attività professionale senza vincolo di subordinazione,in forma singola, societaria o associata, anche in via occasionale e/o sotto formadi consulenza, di perizia e di attività coordinata e continuativa e di qualsiasidi non essere titolare di partita IVA per l’esercizio della professione digeometra.La successiva delibera n. 123 del 20 maggio 2009, avente ad oggetto“Revisione della delibera n. 2/2003 modalità prova contraria esercizioprofessione ex art. 5 Statuto” ha confermato la modalità sopra riportata, giàcontenuta nella delibera n. 2/2003.Tuttavia, nel comunicato (punto 14) in pari data trasmesso dal Direttoregenerale con la delibera 123/2009, una volta approvata dai Ministeri vigilanti, atutti i Collegi provinciali e circondarli dei geometri, la possibilità di effettuare laNumero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026suddetta autocertificazione ai fini della prova contraria per l’esercizio della liberaprofessione è stata esclusa per i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici osocietà, a meno che:a) il dipendente sia inquadrato nel ruolo professionale previsto dal CCNLe l’attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri trale mansioni proprie di tale ruolo;b) presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nellosvolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnicoprofessionale riconducibile a quella di geometra.7. Per la corretta determinazione del thema decidendum va rilevato chenel caso in esame, in cui viene in rilievo l’ipotesi sub a), afferma la Corteterritoriale che è pacifico che il ricorrente ha svolto attività professionalericonducibile a quella di geometra, e che tale attività è stata svoltaesclusivamente nell’interesse del datore di lavoro, mentre nulla è stato allegatoin ordine all’inquadramento nel ruolo professionale previsto dal contrattocollettivo.Ad avviso della Corte d’Appello, tuttavia,l’accertamento effettuato dalTribunale che il lavoratore ha svolto attività inerenti alle sue mansioni tecnichenell’esclusivo interesse del datore di lavoro, e che le pratiche edilizie presentatein Comune erano strettamente collegate alle mansioni di impiegato tecnico, nonsoddisfa il requisito di cui al punto 14, lettera a), del comunicato del 20 maggio2009, relativo alle delibere CIPAG.Le censure, dunque, contestano sotto diversi profili, la legittimità delleprevisioni contenute nel comunicato relativo alle delibere, che trovanofondamento nello Statuto, con cui la Cassa ha tipizzato le modalità della provacontraria atta a vincere la presunzione dell’esercizio della libera professione daparte del geometra dipendente da enti pubblici, aziende o società, in tal modoviolando i requisiti legali per l’iscrizione alla Cassa, che richiedono l’esercizio dellalibera professione.Numero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/20268. Da ciò, la questione di massima di particolare importanza rimessa dalCollegio della Sezione Lavoro sui limiti che incontra la potestà regolamentaredella Cassa come esercitata con l’art. 5 dello Statuto CIPAG, con le delibere n.2 del 2003, n. 123 del 20 maggio 2009, come integrate, nel complesso, dalcomunicato del 20 maggio 2009, che vi hanno dato attuazione, quanto allaconformazione delle modalità di esercizio in giudizio del diritto alla provacontraria di cui è titolare il geometra iscritto all’albo, dipendente da enti pubblici,aziende, società, circa il mancato svolgimento della libera professione.Si tratta di questione che attiene al regime sostanziale della provapresuntiva e ai riflessi processuali del ragionamento inferenziale, ma ancheall’oggetto della prova contraria che può essere data in giudizio quanto allamancanza dell’esercizio di libera professione9. L’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Cassa geometri è statodisciplinato, a livello legislativo, dapprima dall’art. 1 della legge 4 febbraio 1967,n. 37, che ha previsto che “Sono obbligatoriamente iscritti alla «Cassa nazionaledi previdenza ed assistenza a favore dei geometri» istituita con legge 24 ottobre1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri”.La legge 20 ottobre 1982, n.773 e succ. mod., all’art. 22, commi 1 e 2, hapoi stabilito: “L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albiprofessionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere dicontinuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.2. L’iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometriche esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a formadi previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza didiversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'alboprofessionale”.Questa Corte, a Sezione semplice, con giurisprudenza consolidata haaffermato che ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometriliberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizionesufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all’alboNumero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio dellaprofessione e la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamentodefinito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla leggen. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibriofinanziario di lungo termine degli enti.In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relativeall'iscrizione alla Cassa degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimia prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di eserciziodell'autonomia regolamentare della Cassa all'esito della sua privatizzazione(Cass., Cass. n. 4568 del 2021 n. 28188 del 2022, n. 30191 del 2024, Cass., n.5183 del 2025, che hanno superato, consolidandosi Cass. n. 5375 del 2019).10. Sull’iscrizione alla CIPAG è poi intervenuto l’art. 5 del suo Statuto,approvato con D.M. 27 febbraio 2003, secondo cui “Sono obbligatoriamenteiscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale deiGeometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, lalibera professione. L’esercizio della libera professione si presume per tutti gliiscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalitàche verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione con delibera dasottoporre all’approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2,del d. lgs. n. 509 del 1994”.[OSCURATO:PERSONA] prevede che l’iscrizione all’albo professionale dei geometri ècondizione sufficiente a far nascere in capo al geometra l’obbligodi iscrizione alla Cassa previdenziale di categoria, quale fatto noto che origina ilragionamento presuntivo di ragionevole probabilità di svolgimento della liberaprofessione.Tale obbligo, tuttavia, va sin d’ora rilevato, può essere contestatomediante prova contraria, il cui esercizio è espressione del diritto di difesa dellacontroparte.In proposito, va ricordato il rilievo che il diritto alla prova assume qualestrumento di un effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizioNumero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026che la sua violazione, allorché dia luogo alla violazione anche di tali diritti-fine,non si sottrae al sindacato di legittimità, sebbene entro circostanziati limiti (cfr.,Cass. n. 30810 del 2023).In attuazione dell’art. 5 dello Statuto sono state poi emanate le citatedelibere n. 2 del 2003 e n. 123 del 20 maggio 2009, cui deve aggiungersi ilcomunicato in pari data.11. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che le previsionistatutarie che la Cassa ha adottato a seguito della privatizzazione disposta exlege non hanno esteso l’obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggettirispetto a quanto già previsto dalle leggi n. 37 del 1967 e n. 773 del 1982, masi sono limitate a ridefinire, nell’ambito del nuovo assetto normativo, il sistemadegli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge n. 335del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibriofinanziario di lungo termine delle Casse privatizzate (Cass., n. 30191 del 2024).Si sono quindi affermati e consolidati i seguenti principi (ex aliis, Cass. n.5197 del 2025):l’iscrizione all'albo professionale dei geometri è condizione sufficiente a farnascere in capo al geometra l’obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale dicategoria e di pagamento della contribuzione minima, essendo irrilevante lanatura occasionale dell’esercizio della professione, così come è irrilevante lamancata produzione di reddito;è legittimo esercizio del potere regolamentare della Cassa l’avere stabilito(art. 5 dello Statuto della Cassa) l’obbligo di contribuzione minima anche in casodi attività esercitata in forma saltuaria e occasionale;neppure la eventuale iscrizione ad altra gestione previdenziale puòritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti dellaprevidenza di categoria;l’iscrizione del contribuente alla Cassa geometri è, dunque, legittima e lapretesa contributiva non viola il divieto di doppia contribuzione, poiché, purNumero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio dil’altra, invece, quale libera professione (nella fattispecie in esame vi è un unicorapporto di lavoro subordinato).12. Come peraltro evidenziato già da alcune decisioni (si v., Cass., n. 3664del 2025 che ha respinto il ricorso CIPAG atteso che il lavoratore “non ha svoltoesercitata in qualità di dipendente della Cassa di Risparmio di Asti”, e Cass. n.12695 del 2024, che ha rigettato il ricorso CIPAG, atteso che il lavoratore “nonha svolto attività riconducibile a quella di geometra”): “[l]’iscrizione alla Cassarichiede che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile all’attivitàdel geometra, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario, non rilevandola produzione di reddito”.13. È palese, quindi, il rilievo delle modalità e dell’oggetto della provacontraria rimessa al geometra.14. L’art. 2727, cod. civ., distingue a seconda che le conclusioni derivantidal fatto noto siano tratte dal giudice, cd. presunzioni semplici, ovvero dallalegge stessa, cd. presunzioni legali.Le presunzioni semplici sono naturalmente atipiche, a differenza dellepresunzioni legali: l’art. 2729, cod. civ., le definisce soltanto in via generale eresiduale, indicandole come presunzioni che non sono «stabilite dalla legge», esono quindi «lasciate alla prudenza del giudice». Quest’ultima parte delladisposizione codicistica richiama il “prudente apprezzamento” secondo il quale ilgiudice deve valutare le prove, salva diversa previsione legale, come stabilitodal primo comma dell’art. 116, cod. proc. civ.Il ragionamento inferenziale dal fatto noto conduce al factum probandumche, formulato in via ipotetica, a sua volta trova conferma nel primo.15. Il meccanismo delineato dall’art. 5 dello Statuto CIPAG va ricondottoal novero delle presunzioni semplici, trovando fondamento in un attosostanzialmente negoziale.Numero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026Di regola, il ragionamento presuntivo si basa su massime di esperienza edeve seguire il passo della regolarità causale civilistica, basata sulla regola del“più probabile che non”, di talché non è necessario che il fatto ignoto sia la certae unica conseguenza di quelli già provati (gravi, precisi e concordanti), ma èsufficiente che il primo risulti l’esito dei secondi in ragione del principio dell’idquod plerumque accidit (v., Cass. 32077 del 2022).Nella specie, invece, la presunzione è predeterminata dallo Statuto,mutuando sotto questo limitato aspetto un carattere proprio della presunzionelegale, ma ciò risente delle vicende giuridiche e dell’evoluzione giurisprudenzialesulla cd. privatizzazione, e non può condurre ad analoga predeterminazione dellemodalità della prova contraria.Ed infatti, è ormai consolidato l’orientamento di questa Corte che «escludeche abbiano contenuto normativo e/o regolamentare in senso proprio, ex art. 1delle Preleggi, fra l’altro, i regolamenti e gli statuti delle persone giuridiche didiritto privato, quale è quello in oggetto. Si tratta, infatti, di atti cui va (…)senza che tale natura possa considerarsi contraddetta né dall’eventualeapprovazione con decreto ministeriale, né dall’obbligo di iscrizione impostoall’Ente dal comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, né dalla previstanecessità che gli atti statutari e regolamentari, a mente del successivo art. 3,comma 2, dello stesso d.lgs. n. 509, siano approvati del Ministero vigilante (…)»(sentenza n. 4296 del 2016, cit., richiamata nell’ordinanza interlocutoria Cass.n. 22071 del 2025).Va considerato comunque che la presunzione semplice, come è nellaspecie, e la presunzione legale “iuris tantum” si distinguono unicamente in ordineal modo di insorgenza, perché mentre il fatto sul quale si fonda la primadev'essere provato in giudizio ed il relativo onere grava su colui che intendetrarne vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge e, quindi, non richiede laprova di un fatto sul quale possa giustificarsi. Una volta, tuttavia, che lapresunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata (cioè, una volta che delNumero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesimaefficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale “iuris tantum”, quandoviene rilevata, in quanto l’una e l’altra trasferiscono a colui, contro il quale essedepongono, l'onere della prova contraria (Cass., n. 13291 del 1999, n. 4241 del2016, n. 14390 del 2023).Le presunzioni semplici (art. 2729, cod. civ.) dunque, richiedonocomunque la prova del fatto da cui muove il ragionamento presuntivo, e sicaratterizzano per l’ammissibilità della prova contraria a carico dell'altra parte.La prova contraria potrà vertere sul fatto opposto a quello presunto, ovvero sufatti incompatibili con l’esistenza del fatto presunto. Deve, infatti, escludersi chepossa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su datimeramente ipotetici essendo la prova presuntiva una deduzione logica, che,come tale, si deve fondare su fatti certi (cfr., Cass., n.20342 del 2020).Dunque, lo Statuto CIPAG a cui come si è detto va attribuito valorenegoziale pone una presunzione semplice che è orientata a dare coerenza allaprevisione, dopo la privatizzazione, della prosecuzione delle attività previdenzialie assistenziali in atto e al mantenimento del carattere obbligatorio dellaiscrizione e della contribuzione per i professionisti appartenenti alla categoria ediscritti ai relativi albi professionali.Ma la tipizzazione delle modalità della prova contraria da parte della CIPAGintroduce una distonia nella corretta dinamica processuale del formarsi dellaprova sostanziale, atteso che in tal modo si attribuiscono a una presunzionesemplice gli effetti della presunzione legale in cui la prova contraria è ammessanei soli limiti consentiti dalla legge stessa (nella fattispecie, come stabilito dalcomunicato già citato CIPAG in relazione alle suddette delibere).E valga in proposito la considerazione svolta dal Procuratore Generalenella requisitoria depositata: “nell’operare questa restrizione il Consiglio diamministrazione, da un canto, sembra aver ecceduto i limiti di competenzafissati dall’art. 5 dello Statuto; dall’altro, si è posto in contrasto con l’art. 5 delloStatuto e l’art. 22 della legge n. 773 nella parte in cui entrambi presuppongono,Numero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026ai fini dell’iscrizione obbligatoria alla Cassa, lo svolgimento, pur in diversamisura, di attività professionale di geometra”.Di talché, in sede giurisdizionale, se dovessero trovare applicazione lerestrizioni poste alla prova dalle delibere e dal comunicato CIPAG, non potrebbetrovare applicazione l’art. 2729, cod. civ. che, giova ricordarlo stabilisce: “Lepresunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, ilquale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”, e fondail diritto alla prova contraria e il relativo regime giuridico.16. Le indicazioni contenute nelle delibere e nel comunicato CIPAGcostituiscono forme di agevolazione probatoria per il geometra che se ne intendaavvalere, in ragione del valore probatorio già attribuito alle stesse dalla Cassa ea quest’ultima sfavorevole, atteso che l'incertezza della prova fornita per vincereuna presunzione per certi versi simile a quella legale iuris tantum, nuoce a chiha l’onere di dare la prova contraria.Va precisato comunque che mentre le delibere del 2003 e del 2009 fannoriferimento a mere autocertificazioni - sul mancato esercizio dell’attivitàprofessionale senza vincolo di subordinazione, e sulla mancanza di partita IVA -che di per sé, qualora l’interessato non se ne fosse avvalso, non intendevanoprecludere il ricorso in giudizio agli ordinari mezzi di prova, il comunicato del 20maggio 2009, punto 14, lettere a) e b), tipizza in senso sostanziale la provacontraria che deve dare il geometra, e attribuisce alla stessa valore dirimenteed escludente, in contrasto proprio con il principio del libero convincimento delgiudice.Nell’ ordinamento, fondato proprio sul principio del libero convincimentodel giudice, invece non sussiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che(fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sono tutteliberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento delsuo convincimento (Cass., n. 21356 del 2021).Anche considerando che le previsioni delle delibere e del comunicatopossano rendere più facile l’espletamento dei controlli della Cassa, evitandoleNumero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026così di procedere ad accertamenti comportanti aggravi di attività, chepotrebbero riflettersi sui costi di gestione del servizio e, quindi, anche sugliequilibri finanziari, una tale esigenza non costituisce adeguato bilanciamentodella privazione per l’interessato della possibilità di fornire diversamente la provadel mancato svolgimento di attività libero professionale, soprattutto laddovevolesse contestare in giudizio l’esistenza della sua obbligazione.17. [OSCURATO:PERSONA] non può conformare, con la tipizzazione contenuta nel punto14 del comunicato, che integra nella sostanza le delibere del 2003 e del 2009,l’espletamento della prova contraria.Ciò sia perché il diritto alla prova contraria è funzionale al diritto di difesadella controparte, sia perché una limitazione della prova potrebbe pretermettereil presupposto legale dell’obbligo contributivo, l’esercizio della libera professione.A tal riguardo va evidenziato che l’art. 22 della legge n. 773 del 1982ricollega inequivocabilmente l’obbligo contributivo all’esercizio dell’attività liberoprofessionale da parte del geometra iscritto all’albo, la quale, anche seconfigurata in termini di saltuarietà e di non esclusività dall’autonomiaregolamentare, costituisce comunque un presupposto indefettibile di taleobbligo.18. La Corte costituzionale ha affermato che il diritto alla prova costituiscenucleo essenziale del diritto di azione e di difesa, il quale viene compromesso,“se si nega o si limita alla parte il potere processuale di rappresentare al giudicela realtà dei fatti ad essa favorevoli, se le si nega o le si restringe il diritto diesibire i mezzi rappresentativi di quella realtà” (così Corte cost. 23 luglio 1974,n. 248, richiamata da Corte cost. n. 26 del 2015). Il diritto di difesa èriconosciuto dall’art. 24, secondo comma, Cost., che risente dell’effettoespansivo dell’art. 6 CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte diStrasburgo (Corte cost., n. 111 del 2022).E non è senza rilievo l’affermazione del giudice delle Leggi che “È certoriservata alla discrezionalità del legislatore la conformazione degli istitutiprocessuali, con il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dellaNumero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026disciplina (…); ma tale limite è valicato «ogniqualvolta emerga un’ingiustificabilecompressione del diritto di agire» (Corte cost., n. 128 del 2021 che richiama lasentenza n. 225 del 2018).Da tali principi discende che limitazioni all’ammissibilità e al regime delleprove possono essere disposte solo dal legislatore, sempre nei limiti dellaragionevolezza e senza compromettere il diritto di azione e di difesa, mentre nelcaso in esame esse risultano da atti adottati dall’ente previdenziale privatizzato.La disciplina dell'ammissibilità e del regime delle prove è rimessa, semprenei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore (…), il qualepuò, per determinati rapporti, ammettere solo la prova documentale edescludere quella testimoniale, ponendo limitazioni che non incidono sul diritto diazione, ma disciplinano il regime delle prove quando l'azione sia esercitata oesprimono profili della disciplina sostanziale (Corte cost., n. 351 del 1998).19. La presunzione, che va qualificata come semplice, prevista dall’art. 5dello Statuto, dunque, non può non trovare il giusto bilanciamento nella provacontraria, rispetto al fatto provato, iscrizione all’albo, posto a base delragionamento inferente, che può essere offerta in giudizio dal lavoratore conmodalità diverse rispetto a quelle indicate nel comunicato nonché nelle delibere-ferma restando la valutazione da parte del giudice dell’ammissibilità del relativomezzo istruttorio - che possono valere solo come esemplificazioni agevolativeofferte agli interessati.L’autonomia regolamentare non può impedire la possibilità di dimostrarein giudizio, con i mezzi offerti dall’ordinamento processuale, il mancato eserciziodi attività libero professionale, la cui prova pertanto non può essere limitata allesole modalità previste con gli atti di autoregolamentazione adottati dalla Cassa,i quali non possono stabilire, se non violando l’art. 2727 c.c. ed il principiodell’indisponibilità del tipo contrattuale (cfr., Corte cost., n. 121 del 1993, 115del 1994, 76 del 2015), una presunzione assoluta di svolgimento di detta attività,trasformando così un rapporto di lavoro subordinato in una prestazione di lavoroautonomo.Numero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026L’applicazione delle disposizioni emanate dalla Cassa geometri, inparticolare con il comunicato allegato alla delibera n. 123/2009, per stabilire lemodalità con le quali superare la presunzione di svolgimento della liberaprofessione, porterebbe alla non condivisibile conseguenza per cui un rapportodi lavoro subordinato verrebbe ad essere, a fini meramente previdenziali,qualificato come autonomo, sulla scorta di criteri che prescindonodall’accertamento dell’effettivo atteggiarsi di tale rapporto.20. Né il richiamo all’inquadramento nel ruolo professionale può acquisireconsistenza in base all’art. 2, comma 3, del d.lgs. 8 febbraio 2006, n. 30, che ènorma dettata ai fini della ricognizione dei principi fondamentali in materia diprofessioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.Tale condizione, invero, evoca una figura propria del pubblico impiego,quale il ruolo professionale, elemento caratterizzante della dotazione organicadelle amministrazioni statali pubbliche e degli enti pubblici in generale, edoggetto di diverse previsioni legislative, quali l’oramai abrogato, art. 2, n. 5,della legge n. 93 del 1983, o l’art.15, comma 1, lett. c), della legge n. 70 del1975, secondo cui sono inquadrati nel ruolo professionale quei dipendenti deglienti del cd. “parastato”, cui apparteneva anche la Cassa geometri prima dellasua privatizzazione, che nell'esercizio dell'attività svolta nell'ambito dei compitiistituzionali si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità dinatura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albiprofessionali. Si tratta di un inquadramento che è modulato sulle normative distampo prettamente pubblicistico che prevedono i ruoli organici del personale;risulta in controtendenza rispetto alla privatizzazione della stessa CIPAG; nontrova riscontro nel generale panorama della contrattazione collettiva di dirittocomune applicata nei rapporti di lavoro subordinato privato; può dar luogo a unfattore di causalità e, quindi, di irragionevole disparità di trattamento circal’obbligo contributivo, rimesso alla scelta datoriale di applicare un contrattocollettivo che non preveda espressamente tra le figure professionali il geometra,piuttosto che un altro che invece la preveda.Numero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/202621. Neppure può valere il principio di universalizzazione della coperturaassicurativa invocato dalla CIPAG a sostegno della propria posizione, il quale puògiustificare l’obbligo di contribuzione a carico del geometra, titolare di unrapporto di lavoro subordinato, solo nel caso in cui collateralmente a tale attività,svolga anche l’attività libero professionale, sia pur in maniera saltuaria, o pongain essere atti riservati alla categoria dei geometri a favore di soggetti diversi dalproprio datore di lavoro.In tali casi in presenza di due attività distinte, una svolta in ragione delrapporto di lavoro subordinato ed un’altra svolta invece autonomamente, vienein rilievo il principio generale di universalizzazione delle tutele previdenziali,secondo cui, come ricorda l’ordinanza interlocutoria, a ciascuna della attivitàlavorative e/o professionali esercitate da una persona fisica deve corrispondereuna specifica copertura assicurativa (v., Cass., S.U., n. 3240 del 2010, Cass. n.30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 5226 del 2021, n. 28188 del 2022, n.30191 del 2024).Al riguardo vale pure ricordare che questa Corte (Cass. n. 32166 del 2018,n. 615 del 2019, n. 20288 del 2022, che richiama Corte cost. n. 104 del 2022)ha precisato come al principio innanzi richiamato, per il quale rileva l’esistenzadi redditi tratti da attività, anche occasionali, ma distinte, fa da contraltare ildivieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima22. Diversa sembra invece presentarsi la situazione in cui il geometraiscritto all’albo pone in essere atti sì riservati alla categoria dei geometri, maesclusivamente nell’espletamento delle mansioni oggetto del rapporto di lavorosubordinato di cui è parte, e soltanto nell’interesse del datore di lavoro cheesercita su di lui il potere direttivo, organizzativo e disciplinare.In tal caso l’attività svolta dal geometra appare unica e posta in esserenon in via autonoma ma nell’ambito di un rapporto contraddistinto dai giàmenzionati poteri datoriali, in guisa tale da non poter essere considerataespressione di “libera professione”.Numero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026Di talché viene meno il presupposto cui l’art. 22, comma 1, della l. n. 773del 1982 ricollega l’iscrizione obbligatoria alla Cassa, indipendentemente dalcarattere continuativo dell’attività, con la conseguenza che dovrebbe trovareallora piena applicazione l’esonero previsto dallo stesso per l’ipotesi di iscrizionead altra forma di previdenza obbligatoria, quale quella discendente dal rapportodi lavoro dipendente in atto. E la solidarietà endocategoriale, pur discendentedalla mera iscrizione all’albo professionale, trova allora soddisfazione con ilcontributo “di solidarietà” previsto dall’art. 10, ultimo comma, della stessa legge,che non dà accesso a prestazioni previdenziali, e che quindi (cfr., Cass. n. 615del 2019; Cass. n. 12695 del 2024 che ha affermato: “Ai sensi dell’art.10 dellalegge n.773 del 1982 la contribuzione minima è dovuta, in misura diversa, siada parte dell’iscritto alla Cassa, in base al comma 2, sia da parte di chi non siaiscritto alla Cassa ma solo all’albo, in base all’ultimo comma”) ha una merafinalità solidaristica in senso lato.In una tale prospettiva, subordinare l’esonero dall’iscrizione obbligatoriaalla Cassa alle previsioni contemplate dalle delibere n. 2 del 2003, n. 123 del2009 e dal relativo comunicato, ed in particolare alla circostanza che il contrattocollettivo applicato al rapporto di lavoro preveda l’inquadramento nel ruoloprofessionale di geometra e che l’attività propria del geometra sia svoltanell’ambito di tale inquadramento e non anche nello svolgimento di altremansioni, risulta una condizione restrittiva, nella sostanza contrastante con ildivieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima23. Infine, si osserva che la ratio antielusiva che, secondo la Cassageometri, giustificherebbe le modalità da essa stabilite per superare lapresunzione di svolgimento della libera professione, non ha fondamento in unsistema che comunque è volto a soddisfare i bisogni tutelati dall’art. 38 Cost. epresuppone lo svolgimento dell’attività libero professionale quale requisitoindefettibile per il sorgere dei corrispondenti obblighi.Numero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/202624. Tanto chiarito occorre effettuare alcune precisazioni sull’oggetto dellaprova contraria che può dare il lavoratore in giudizio, considerato che la Corted’Appello ha affermato che l’odierno ricorrente, pur avendo esercitato comedipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro un’attività professionalericonducibile a quella di geometra, presentando pratiche edilizie come direttoredei lavori e come progettista, non ha dimostrato l’inquadramento nel ruoloprofessionale previsto dal contratto collettivo nazionale applicabile al rapporto dilavoro.Dunque, la prova della cui mancata valutazione si duole il ricorrente ha adoggetto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in cui siinscriverebbero le prestazioni professionali proprie o comunque riconducibili aquelle del geometra, fatto che escluderebbe la libera professione.25. In presenza di svolgimento di attività professionale, l’onere della provacontraria gravante sul convenuto non ha contenuto meramente negativo,equivalente alla mancanza della prova positiva dell’esercizio della liberaprofessione: il suo assolvimento, piuttosto, richiede la dimostrazione dicircostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza eavvedutezza che l’attività professionale svolta dal geometra non sia stataesercitata come libera professione, ossia in regime di autonomia, ma secondoil paradigma legale previsto per le tipologie di rapporto di lavoro disciplinate dallegislatore incompatibili con l’esercizio della libera professione, che non tollera ilvincolo della subordinazione (Cass., n. 14394 del 2024, n. 26466 del 2024).Deve pure aggiungersi che il mancato svolgimento di attività liberoprofessionali, sostanziandosi in un fatto negativo e non essendo possibile lamateriale dimostrazione di un fatto non avvenuto, può essere provato mediantedimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediantepresunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass., n. 9099 del2012, n. 8018 del 2021).26. Pertanto, vanno affermati i seguenti principi di diritto:Numero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026- L’art. 5 dello Statuto della Cassa Italiana di Previdenza ed AssistenzaGeometri (CIPAG) nello stabilire che “L’esercizio della libera professione sipresume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può daresecondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione condelibera da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3,comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994”, fa discendere dal factum probatumdell’iscrizione all’albo una presunzione semplice sull’esercizio della liberaprofessione, che trova disciplina nell’art. 2729, cod. civ., spettando al geometraiscritto all’albo professionale l’onere della prova contraria.- Le indicazioni contenute nelle delibere n. 2 del 2003 e n. 123 del 30maggio 2009, come precisate al punto 14, lettere a) e b) del comunicato del 30maggio 2009, sulle modalità della prova contraria per i geometri dipendenti diaziende, enti pubblici o società costituiscono mere agevolazioni probatorie chenon limitano in sede giurisdizionale il ricorso agli ordinari mezzi di prova fermorestando la valutazione da parte del giudice dell’ammissibilità degli stessi.- La prova contraria dell’esercizio della libera professione per i geometriiscritti all’albo, dipendenti di aziende, enti pubblici o società, ha ad oggetto lapositiva dimostrazione che sussistono circostanze tali da far ritenere ad unapersona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l’attività professionale svoltadal geometra non sia stata esercitata come libera professione, ma secondo ilparadigma legale previsto per le tipologie di rapporto di lavoro, come disciplinatedal legislatore, incompatibili con l’esercizio della libera professione, che nontollera il vincolo della subordinazione, e sia stata svolta in via esclusiva enell’interesse del datore di lavoro quale oggetto della prestazione sinallagmaticadel lavoratore.- Nell’attività professionale di geometra si deve intendere ricompreso nonsolo l’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia dellenon professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un nesso con l’attivitàprofessionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenzeNumero registro generale 20812/2019Numero sezionale 2/2026Numero di raccolta generale 13506/2026Data pubblicazione 09/05/2026tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'eserciziodell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche laspecifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria dellasua professione.- Con riguardo alla prova contraria della riferibilità dell’attivitàprofessionale ad un rapporto di lavoro subordinato la parte ha l’obbligo didimostrare, con prova precisa e rigorosa, anche attraverso presunzioni, rimessaal prudente apprezzamento del giudice del merito:gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti della subordinazione -tra i quali tradizionalmente di inscrivono il vincolo di soggezione del lavoratoreal potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che deveessere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell’incaricoconferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.27. La Corte d’Appello di Brescia non ha fatto corretta applicazione deisuddetti principi, atteso che ha ritenuto quale unica prova contraria che sarebbestata idonea a vincere la presunzione quella conformata dal comunicato 20maggio 2009, punto 14, lettera a), in relazione alle delibere CIPAG.28. Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza di appello va cassatacon rinvio alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione anche per lespese del presente giudizio, che nella decisione del ricorso si atterrà ai principidi diritto sopra illustrati. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ancheper le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Brescia in diversacomposizione.Roma, così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili il 13gennaio 2026.Il Presidente di Sezione estensore [OSCURATO:PERSONA] PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]Ascola
Sentenza Cassazione n. 13506/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris