CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 11612/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11985-2020 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; tùn R GELLR r\lú AKIIGNIA - intimata - avverso la sentenza n. 6/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che con sentenza del 6 febbraio 2020, la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Ferrara, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei contratti a tempo determinato in virtù dei quali le istanti erano state impiegate per l'insegnamento della religione cattolica, trattandosi di esigenza non contingente ma volta alla copertura di posti vacanti e disponibili, la conversione a tempo indeterminato del rapporto e la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto applicabile la disciplina antidiscriminatoria in materia di assunzioni a termine anche nei confronti degli insegnanti di religione cattolica nonostante il peculiare regime di accesso ai ruoli che limita al 70% del fabbisogno totale le cattedre da coprire mediante assunzioni a tempo indeterminato ed illegittimo nella fattispecie il ricorso ai contratti a termine essendo i rapporti in questione tutti relativi a supplenze annuali su "organico di diritto" aventi ad oggetto posti disponibili e vacanti spesso concernenti i medesimi istituti scolastici; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero dell'Istruzione, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale le istanti intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., del principio dispositivo e dell'onere di allegazione delle parti nonché dell'art. 1, I. n. 186/2003, imputa alla Corte territoriale di essersi pronunciata sulla ricorrenza dell'abuso del ricorso al contratto a termine pur a fronte del mancato assolvimento da parte delle istanti degli oneri di allegazione e prova circa l'imputabilità delle cattedre coperte alla quota del 70% dei posti di insegnamento da assegnare a tempo indeterminato; che la questione dell'abuso di contratti a termine con riguardo agli insegnanti di religione cattolica non è stato ex professo affrontato nella giurisprudenza di questa Corte, dovendo pertanto riconoscersi alla controversia in questione valenza nomofilattica, che ne rende opportuna la trattazione nella sezione ordinaria P.Q.M. La Corte, non sussistendo i presupposti per la decisione della causa in sezione sesta, ne rimette la trattazione alla sezione quarta. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 19 gennaio