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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26041/2023

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l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n.29034/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di LucianoCarani; -intimato- avverso la sentenza n. 182/2019 della CORTE d’APPELLO di LECCE, depositata il 20febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2023dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. i l Tribunale di Brindisi, S ezione distaccata di Ostuni, con sentenza in data 9dicembre 2005, dichiarò [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di insolvenza fraudolenta, così diversamente qualificato il fatto originariamente ascrittogli, perché, a seguito della stipula di un contratto di vendita di una imbarcazionecon [OSCURATO:PERSONA], aveva ricevuto e trattenuto la somma di lire 550 milioni, senza che al pagamento del prezzo fosse seguita la consegna del bene venduto, non essendo egli l’effettivo rappresentante dell’impresa venditrice; LucianoCarani fu condannato alla pena di mesi tre di reclusione, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civileGiovanni Franzelli, cui fu a ssegnata una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 50.000; 2.la Corte di appello di Lecce – adìta con impugnazione principale dall'imputato e con impugnazione incidentale dalla parte civile – con sentenza in data 19gennaio 2009, ritenuto che il Carani fosse invece l’effettivo gestoredell’impresa venditrice, tra l’altro contrassegnata con la ditta "[OSCURATO:PERSONA]" di Ostuni , dichiarò la nullità della sentenza appellata e rimise gli atti al T ribunale di Brindisi per la celebrazione di un nuovo giudizio in cui avrebbe previamente dovuto farsi luogo alla compiuta contestazione dei reati nei termini della condotta posta in essere dall' imputato; 3.avverso la sentenza della Corte leccese il difensore della parte civile propose ricorso per cassazione, che fu rigettato dalla C orte di legittimità con sentenza n. 18599 del 15aprile 2010;

4. nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] domandò , ai sensi dell’art.2033 cod. civ., la restituzione della somma pagata a titolo di provvisionale , in ragione del sopravvenuto venir meno della causa debendi , costituita dalla sentenza penaledi condanna, dichiarata nulla; la domanda è stata accolta sia in primo grado, dal Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, che in appello dalla Corte di appello di Lecce,la quale, con sentenza 20 febbraio 2019, n. 182, ha rigettato l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA]; 5.q uest’ultimo p ropone ricorso per cassazione sulla base di due motivi; non risponde l’intimato [OSCURATO:PERSONA]; il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte; il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. non è necessario procedere all’illustrazione dei motivi, i quali non possono essere scrutinati, dovendosi dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto proposto in violazione del termine “lungo” previsto dall’art.327 cod. proc. civ.; la sentenza d’appello è stata pubblicata il 20 febbraio 2019; il termine lungo per l’impugnazione– avuto riguardo alla sua durata originaria di sei mesi (il giudizio di primo grado era iniziato nell’anno 2011) e alla necessità di tenere conto della sospensione feriale – scadeva, pertanto, il giorno 20 settembre 2019; il ricorso per cassazione è stato notificato il 14 ottobre 2019; esso è dunque tardivo e, in quanto tale, deve essere dichiarato inammissibile;

2. non vi è luogo a provvedere sulle spese, attesa l’ indefensio dell’intimato; 3.l’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228), ove dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n.29034/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di LucianoCarani; -intimato- avverso la sentenza n. 182/2019 della CORTE d’APPELLO di LECCE, depositata il 20febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2023dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. i l Tribunale di Brindisi, S ezione distaccata di Ostuni, con sentenza in data 9dicembre 2005, dichiarò [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di insolvenza fraudolenta, così diversamente qualificato il fatto originariamente ascrittogli, perché, a seguito della stipula di un contratto di vendita di una imbarcazionecon [OSCURATO:PERSONA], aveva ricevuto e trattenuto la somma di lire 550 milioni, senza che al pagamento del prezzo fosse seguita la consegna del bene venduto, non essendo egli l’effettivo rappresentante dell’impresa venditrice; LucianoCarani fu condannato alla pena di mesi tre di reclusione, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civileGiovanni Franzelli, cui fu a ssegnata una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 50.000; 2.la Corte di appello di Lecce – adìta con impugnazione principale dall'imputato e con impugnazione incidentale dalla parte civile – con sentenza in data 19gennaio 2009, ritenuto che il Carani fosse invece l’effettivo gestoredell’impresa venditrice, tra l’altro contrassegnata con la ditta "[OSCURATO:PERSONA]" di Ostuni , dichiarò la nullità della sentenza appellata e rimise gli atti al T ribunale di Brindisi per la celebrazione di un nuovo giudizio in cui avrebbe previamente dovuto farsi luogo alla compiuta contestazione dei reati nei termini della condotta posta in essere dall' imputato; 3.avverso la sentenza della Corte leccese il difensore della parte civile propose ricorso per cassazione, che fu rigettato dalla C orte di legittimità con sentenza n. 18599 del 15aprile 2010; 4. nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] domandò , ai sensi dell’art.2033 cod. civ., la restituzione della somma pagata a titolo di provvisionale , in ragione del sopravvenuto venir meno della causa debendi , costituita dalla sentenza penaledi condanna, dichiarata nulla; la domanda è stata accolta sia in primo grado, dal Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, che in appello dalla Corte di appello di Lecce,la quale, con sentenza 20 febbraio 2019, n. 182, ha rigettato l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA]; 5.q uest’ultimo p ropone ricorso per cassazione sulla base di due motivi; non risponde l’intimato [OSCURATO:PERSONA]; il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte; il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. non è necessario procedere all’illustrazione dei motivi, i quali non possono essere scrutinati, dovendosi dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto proposto in violazione del termine “lungo” previsto dall’art.327 cod. proc. civ.; la sentenza d’appello è stata pubblicata il 20 febbraio 2019; il termine lungo per l’impugnazione– avuto riguardo alla sua durata originaria di sei mesi (il giudizio di primo grado era iniziato nell’anno 2011) e alla necessità di tenere conto della sospensione feriale – scadeva, pertanto, il giorno 20 settembre 2019; il ricorso per cassazione è stato notificato il 14 ottobre 2019; esso è dunque tardivo e, in quanto tale, deve essere dichiarato inammissibile; 2. non vi è luogo a provvedere sulle spese, attesa l’ indefensio dell’intimato; 3.l’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228), ove dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dov
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