CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 24546/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4570/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.A. CESAREO 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 8046/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Questa Corte, con la sentenza n. 15262/2017, premise che [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separate istanze ai sensi dell'art 9 della legge 1766/1927, chiesero all'assessorato per gli usi civici della Regione Calabria, quali occupatori ultradecennali di terreni siti in contrada Sant'Onofrio, nel comune di [OSCURATO:PERSONA], la legittimazione e l'affrancazione delle occupazioni, assumendo la natura civica dei lotti; espletata istruttoria demaniale sulla base della prospettazione delle domande, l'ufficio regionale formalizzò la proposta di legittimare l'occupazione; contro tale determinazione, pubblicata presso l'[OSCURATO:PERSONA], propose opposizione [OSCURATO:PERSONA], cointestatario catastale, sostenendo che l'appezzamento non apparteneva al demanio comunale, bensì al patrimonio della Chiesa e che era stato concesso in enfiteusi perpetua ai componenti della famiglia Nudi, che si ponevano solo come affittuari del predio; la Regione Calabria, ritenendo che tale contestazione mettesse in discussione la qualitas soli, trasmise per competenza la richiesta al Commissario per la liquidazione degli usi civici della Regione Calabria che iniziò il relativo giudizio: in quella sede gli originari istanti insistettero nelle richieste di legittimazione dei fondi, previo accertamento della natura demaniale dei medesimi; Filippo ed [OSCURATO:PERSONA] ribadirono la loro opposizione; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non si costituì. Venne espletata consulenza tecnica che escluse la presenza di usi civici in favore della collettività comunale, inragione della natura allodiale dei predi, già feudo della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; acquisiti al demanio pubblico a seguito della legge eversiva dell'asse ecclesiastico n. 3848 del 1867 e quindi in parte assegnati a seguito di gara d'incanto alla famiglia Nudi; in conseguenza di ciò il Commissario dichiarò la natura allodiale dei terreni oggetto di richiesta di legittimazione. Gli originari istanti, risultati soccombenti, proposero reclamo innanzi alla Corte di Appello di Roma che respinse il gravame, rilevando che la domanda di legittimazione era stata proposta agendo gli istanti uti singuli e quindi come titolari solo di una posizione di interesse legittimo. I Palermo hanno proposto ricorso per la cassazione dell'indicata decisione, facendo valere due motivi di annullamento, illustrati da successiva memoria; i Nudi hanno proposto controricorso; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma non hanno svolto difese. Con ordinanza interlocutoria del 21 ottobre 2016 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo al fine di integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e per acquisire dalla Corte di Appello di Roma il fascicolo di ufficio al fine di accertare il compimento delle formalità per l'impugnazione della sentenza commissariale e del decreto della Corte di Appello secondo le formalità indicate negli artt. 7 ed 8 della legge 10 luglio 1930 del . La Cassazione, accolti i due motivi, cassò la sentenza impugnata, spiegando che Va innanzi tutto messo in rilievo che l'accertamento della perdurante appartenenza del suolo al demanio civico viene operato in via incidentale al fine di verificare un presupposto per l'accoglimento della istanza di legittimazione, così che, in presenza di contestazione su detto elemento, appartiene alla giurisdizione commissariale pur dopo il trasferimento alle Regioni delle attribuzioni di accertamento non contenzioso dell'esistenza di usi civici (v Cass. Sez. Un n. 8673 del 1995) Il carattere incidentale di tale accertamento comporta che è infondato il ritenere che l'occupante usurpativo non sia legittimato ad agire "a tutela" del demanio locale, atteso che l'agire uti singulus è coessenziale alla posizione di occupante in legittimazione e che la deduzione dell'essere anche civis del Comune consente in astratto di rinvenire una legitimatio all'accertamento incidentale del quale s'è detto. Posto ciò non è condivisibile l'argomentazione portata dalla Corte di Appello, a mente della quale i ricorrenti sarebbero privi di legittimazione ad causam in quanto agenti senza spendere la propria qualità di residenti nel Comune ove sono ubicati i terreni oggetto di istanza di legittimazione, per il fatto che solo in sede di comparsa illustrativa delle conclusioni gli stessi avrebbero esposto di agire nella qualità di residenti nel comune sopra citato; in contrario deve rilevarsi che la Corte del merito avrebbe dovuto indagare se nel complesso delle difese degli originari ricorrenti fosse stata evidenziata la loro residenza nel comune: invero non sarebbe stato necessario - come invece divisato dalle stesse parti ricorrenti - spendere la quali tà di civis (e quindi agire espressamente in tale qualità) per essere legittimati alla proposizione della domanda, essendo a ciò sufficiente la rilevabilità ex actis di tale posizione soggettiva; nella fattispecie è mancata la delibazione della circostanza che i ricorrenti hanno speso la qualifica di residenti nello scritto introduttivo del reclamo (a fol 1 dello stesso). Ininfluente è il momento processuale in cui tale circostanza è stata fatta valere in quanto la stessa è stata espressamente affermata solo allorché gli intestatari catastali, nel costituirsi nel giudizio di reclamo innanzi alla Corte di Appello, eccepirono la carenza di legittimazione dei ricorrenti (come indicato dagli stessi Nudi a fol 6 del controricorso). Non correttamente richiamata è dunque la risalente pronuncia di legittimità (Cass. n. 1981 del 1963) a sostegno della sussistenza di un mero interesse legittimo laddove il ricorrente chieda la legittimazione, basandosi solo sulla propria condizione di occupante legittimo di terre di asserito demanio civico, dacché nella fattispecie non vi è stata tale preclusiva allegazione né, giova sottolinearlo, vi è stata una contestazione della esistenza della qualità di civis in capo ai ricorrenti bensì solo una contestazione della spendita formale di essa . 2. Riassunta la causa, la Corte d’appello di Roma, quale giudice del rinvio, rigettò il reclamo. Giudicando nel merito del reclamo (che con la sentenza cassata era stato disatteso per difetto di legittimazione) la Corte romana, mostrando piena adesione alle conclusioni cui era giunto il CTU, già fatte proprie dal Commissario, ha escluso che i fondi per cui è causa fossero gravati da usi civici. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenzaemessa in sede di rinvio sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], resistono con controricorso. 4. Il primo motivo, con il quale i ricorrenti denunciano violazione di un fatto controverso e decisivo, in presenza di doppia conforme, è inammissibile, in quanto sulla base dell’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. 5. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 116 cod. proc. civ., 2697, 2700, 1317, 2720 cod. civ., in uno all’art. 1340 cod. civ. del 1865, 2, l. n. 1766/1927, 25, r.d. n. 332/1928, in uno all’art. 1317 cod. civ. del 1865. I ricorrenti espongono una estesa rassegna degli errori nei quali sarebbe incorso il CTU, a partire dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si ebbe ad aggiudicare nel 1868 solo una parte del fondo; passando poi per una non corretta disamina dei titoli; la demanialità andava presunta, non sussistendo uno specifico titolo che ne dimostrasse la trasformazione in allodio. In definitiva, e, in sintesi, la CTU, priva delle necessarie indagini corroborative, non avrebbe potuto assurgere a prova e a fondamento della decisione. 6. 1. La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità. In sede di legittimità non è consentito riesaminare i fatti e le emergenze di causa, come si trattasse di un anomalo terzo grado. Le critiche qui mosse alla CTU, in larga parte, comunque, insondabili, non consta siano state, siccome riportate, analiticamente, sottoposte alla Corte d’appello e, pertanto, non possono essere prese in considerazione in questa sede. Inoltre alle critiche evidenziate non viene contrapposto l’integrale, o, perlomeno, sufficiente, comprensibile e compiuto richiamo all’elaborato peritale, condiviso dal Giudice di primo e secondo grado Aspecifici, sotto il profilo del difetto di autosufficienza, debbono reputarsi tutti i riferimenti a documenti e atti in questa sede inconoscibili. Di poi, è del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 7. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 8. I ricorrenti vanno condannati a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi anticipataria, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese for