Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:145
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione)
17 luglio 2007
Causa F‑141/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo e Commissione delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Incidenti processuali – Eccezione di irricevibilità»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione
del [OSCURATO:PERSONA] 27 marzo 2006 e della decisione della Commissione 12 aprile 2006, nella parte in cui fissano il suo inquadramento
nel grado B*3.
Decisione:
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto contro il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le
proprie spese. Il ricorrente e la Commissione sopporteranno le proprie spese relative al procedimento sull’eccezione di irricevibilità.
Per il resto, le spese sono riservate.
[OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Requisiti di forma
(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)
Poiché il reclamo amministrativo presentato da un funzionario non deve rivestire una forma particolare, costituisce un reclamo
ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto un atto presentato per via elettronica e che esprime chiaramente e in maniera precisa
la volontà del suo autore di impugnare una decisione adottata nei suoi confronti.
Un reclamo si ritiene presentato quando perviene all’istituzione destinataria. Ciò non vale nel caso di un reclamo inviato
ad un indirizzo di posta elettronica inesatto, anche se può pervenire sul server centrale dell’istituzione, senza che il mittente
riceva alcuna segnalazione di errore.
Infatti, un funzionario diligente, che sceglie di inviare il suo reclamo per via elettronica, deve accertarsi dell’esattezza
dell’indirizzo del destinatario e della buona ricezione del documento, ad esempio telefonando a tale destinatario o chiedendogli
un documento che comprovi la ricezione del messaggio di posta elettronica. Tale precauzione elementare è necessaria, tanto
più che non è provato che le tecniche di comunicazione, così come sono utilizzate attualmente in seno alle istituzioni, permettano
di garantire, particolarmente qualora i termini precedenti la chiocciola siano erronei o inesatti, una ridistribuzione sistematica
del documento in questione al suo destinatario, o, quanto meno, l’invio al mittente di una comunicazione di errore sotto forma
di risposta automatica («autoreply»).
(v. punti 26-30 e 32)
Riferimento:
Corte: 31 maggio 1988, causa 167/86, Rousseau/Corte dei conti (Racc. pag. 2705, punto 8); 14 luglio 1988, cause riunite 23/87
e 24/87, Aldinger e Virgili/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 4395, punto 13)
Tribunale di primo grado: 25 settembre 1991, causa T‑54/90, Lacroix/Commissione (Racc. pag. II‑749, punti 28 e 29); 16 febbraio
2005, causa T‑354/03, Reggimenti/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑33 e II‑147, punto 43)
Tribunale della funzione pubblica: 15 maggio 2006, causa F‑3/05, Schmit/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-1-9 e II-A-1-33, punto
28)