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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03117/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Venezia il 9 marzo 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia, sezione del riesame delle misure cautelari, ha respinto l'istanza ex art. 309 cod. proc.pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il 28 dicembre 2021 è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di estorsione aggravata dal metodo mafioso, tentata violenza privata e detenzione di arma. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'indagato, deducendo: 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria.In particolare osserva che: - il tribunale del riesame non ha fatto corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al giudizio di attendibilità formulato nei confronti della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state immotivatamente ritenute coerenti e riscontrate, ove si consideri che la teste ha manifestato sentimenti ostili nei confronti del ricorrente, che possono avere inciso sulla genuinità delle sue affermazioni; - per il reato di estorsione aggravata dall'uso di armi e dall'essere stato commesso all'interno di una privata dimora non sono emersi elementi che comprovano le dichiarazioni della persona offesa, né il tribunale ha valutato la opportunità di riqualificare la condotta come integrante un mero tentativo e non una condotta estorsiva; - in ordine al delitto contestato al capo 2, di tentata violenza privata, l'ordinanza presenta vizi di motivazione poiché illogica e apparente, in quanto l'accusa si fonda sulle dichiarazioni della Cavicchiolo ma non ha considerato tutti gli altri elementi utili per pervenire ad una veritiera ricostruzione della vicenda; - in ordine ai delitti di violenza privata e lesioni aggravate contestati al capo 3 il tribunale non ha operato alcuna ricostruzione del fatto, ma si è limitato a confutare le argomentazioni difensive volte a rilevare il difetto dell'elemento soggettivo, sul rilievo che le azioni ascritte all'indagato erano dettate dalla gelosia; valorizza il referto medico ma, così facendo, incorre nel vizio di travisamento della prova poiché i medici hanno certificato una ecchimosi minima che non rientra nel campo delle lesioni; - in ordine alla contestata aggravante di cui all'articolo 577 comma due cod.pen. che la difesa aveva chiesto di escludere, poiché non era mai insorta una stabile convivenza tra il ricorrente e la persona offesa, il tribunale non ha formulato alcuna motivazione. - in relazione al furto aggravato contestato al capo 4, la condotta avrebbe dovuto più correttamente essere sussunta nella fattispecie di appropriazione indebita; - in ordine alla detenzione dell'arma contestata al capo 5 la motivazione è apparente e la prospettazione accusatoria è fondata sulle dichiarazioni della presunta persona offesa, le quali appaiono contraddittorie e illogiche, e il tribunale opera una valutazione parcellizzata dei diversi elementi probatori e non ad una verifica complessiva delle accuse formulate dalla persona offesa.

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen., la cui ricorrenza risulta motivata in maniera apparente e apodittica valorizzando la dichiarazione della presunta persona offesa, secondo cui Pellicano avrebbe pronunciato minacce evocando la figura del padre detenuto in regime di massima sorveglianza.

Osserva il ricorrente che il semplice riferimento alla carcerazione in corso del padre non integra la contestata aggravante, poiché i caratteri del metodo mafioso non possono essere desunti dalla reazione della vittima, ma dai comportamenti oggettivamente idonei a suscitare quella particolare coartazione determinata dal vincolo associativo.

3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari poiché la difesa aveva evidenziato le ragioni a sostegno della insussistenza o dell'affievolimento delle stesse, ma il tribunale non ha fornito al riguardo alcuna risposta, -eimitandosi a richiamare la duplice presunzione di pericolosità derivante dalla aggravante, senza prendere in considerazione gli elementi positivi dedotti dalla difesa.Il ricorrente ribadisce che nel caso in esame manca la concretezza e l'attualità del pericolo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e generico.

Deve premettersi che, secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, allorché siano denunciati, con ricorso per cassazione, vizi di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, nel rispetto della peculiare natura del giudizio di legittimità e dei limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Si contesta all'indagato di avere nell'ambito di una burrascosa relazione sentimentale con la persona offesa posto in essere sino al novembre 2020 reiterati atti di minaccia e violenza anche con metodo mafioso, amplificando il tenore delle minacce tramite l'esaltazione della forza e la pericolosità dell'associazione di stampo mafioso 'ndranghetista operante sul territorio e il prospettato coinvolgimento di altri sodali.

Il tribunale ha, nel provvedimento impugnato, fornito una dettagliata esposizione degli elementi indiziari a sostegno della prospettazione accusatoria e, esaminando sia pure sinteticamente le censure mosse dalla difesa, ha formulato un motivato giudizio di piena attendibilità della persona offesa, che ha reso dichiarazioni coerenti e non astiose nei confronti dell'indagato, le quali hanno trovato significativi e inequivoci elementi di riscontro esterni.

Le censure formulate nel ricorso deducono vizi della motivazione inesistenti e invocano in realtà una diversa valutazione delle fonti probatorie che sono state oggetto di logica e coerente esposizione da parte del tribunale. 1.1 Con particolare riferimento al primo articolato motivo di ricorso, il tribunale ha richiamato il tenore di alcune testimonianze e il contenuto di diverse videoregistrazioni e intercettazioni, alcune delle quali aventi per oggetto la voce dello stesso indagato, che costituiscono elementi idonei a garantire, in relazione alla fase cautelare in cui si inserisce il provvedimento impugnato, la sussistenza di adeguata gravità indiziaria a carico dell'indagato.

Il ricorrente si dilunga nella esposizione di pronunzie giurisprudenziali e dettagliate censure di merito che non possono trovare ingresso in questo giudizio e deduce presunte manifeste illogicità che trovano ampia smentita in atti.

La censura in ordine all'aggravante di cui all'articolo 577 comma due cod.pen. è inconducente poiché la / Zn è stata applicata per il delitto di lesioni. 2.In ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, il tribunale ha valorizzato e richiamato le espressioni utilizzate dall'indagato e i reiterati riferimenti ai principi, ai valori e alla forza dell'associazione n'dranghetista, certamente idonei ad evocare il vincolo associativo, che palesano la sua peculiare capacità intimidatoria, anche in ragione dell'appartenenza familiare del Pellicano.

3. La censura in ordine alle esigenze cautelari è manifestamente infondata poiché il tribunale ha rilevato le peculiari modalità della condotta a riprova della spiccata pericolosità dell'indagato e ha correttamente sottolineato la duplice presunzione che assiste i delitti aggravati dall'articolo 416 bis.1 cod.pen.; inoltre a conferma dell'inadeguatezza della misura domiciliare a contenere la sua pericolosità sociale, ha osservato che la stessa è stata ripetutamente violata dal ricorrente sia pure nell'ambito di altro procedimento, a conferma dell'inadeguatezza della misura meno afflittiva, fondata sulla propria capacità di autocontrollo, a porre un limite agli agiti violenti dell'indagato. 4.In forza di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le statuizioni conseguenti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen.

Roma 20 ottobre 2022 il consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Venezia il 9 marzo 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia, sezione del riesame delle misure cautelari, ha respinto l'istanza ex art. 309 cod. proc.pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il 28 dicembre 2021 è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di estorsione aggravata dal metodo mafioso, tentata violenza privata e detenzione di arma. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'indagato, deducendo: 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria.In particolare osserva che: - il tribunale del riesame non ha fatto corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al giudizio di attendibilità formulato nei confronti della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state immotivatamente ritenute coerenti e riscontrate, ove si consideri che la teste ha manifestato sentimenti ostili nei confronti del ricorrente, che possono avere inciso sulla genuinità delle sue affermazioni; - per il reato di estorsione aggravata dall'uso di armi e dall'essere stato commesso all'interno di una privata dimora non sono emersi elementi che comprovano le dichiarazioni della persona offesa, né il tribunale ha valutato la opportunità di riqualificare la condotta come integrante un mero tentativo e non una condotta estorsiva; - in ordine al delitto contestato al capo 2, di tentata violenza privata, l'ordinanza presenta vizi di motivazione poiché illogica e apparente, in quanto l'accusa si fonda sulle dichiarazioni della Cavicchiolo ma non ha considerato tutti gli altri elementi utili per pervenire ad una veritiera ricostruzione della vicenda; - in ordine ai delitti di violenza privata e lesioni aggravate contestati al capo 3 il tribunale non ha operato alcuna ricostruzione del fatto, ma si è limitato a confutare le argomentazioni difensive volte a rilevare il difetto dell'elemento soggettivo, sul rilievo che le azioni ascritte all'indagato erano dettate dalla gelosia; valorizza il referto medico ma, così facendo, incorre nel vizio di travisamento della prova poiché i medici hanno certificato una ecchimosi minima che non rientra nel campo delle lesioni; - in ordine alla contestata aggravante di cui all'articolo 577 comma due cod.pen. che la difesa aveva chiesto di escludere, poiché non era mai insorta una stabile convivenza tra il ricorrente e la persona offesa, il tribunale non ha formulato alcuna motivazione. - in relazione al furto aggravato contestato al capo 4, la condotta avrebbe dovuto più correttamente essere sussunta nella fattispecie di appropriazione indebita; - in ordine alla detenzione dell'arma contestata al capo 5 la motivazione è apparente e la prospettazione accusatoria è fondata sulle dichiarazioni della presunta persona offesa, le quali appaiono contraddittorie e illogiche, e il tribunale opera una valutazione parcellizzata dei diversi elementi probatori e non ad una verifica complessiva delle accuse formulate dalla persona offesa. 2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen., la cui ricorrenza risulta motivata in maniera apparente e apodittica valorizzando la dichiarazione della presunta persona offesa, secondo cui Pellicano avrebbe pronunciato minacce evocando la figura del padre detenuto in regime di massima sorveglianza. Osserva il ricorrente che il semplice riferimento alla carcerazione in corso del padre non integra la contestata aggravante, poiché i caratteri del metodo mafioso non possono essere desunti dalla reazione della vittima, ma dai comportamenti oggettivamente idonei a suscitare quella particolare coartazione determinata dal vincolo associativo. 3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari poiché la difesa aveva evidenziato le ragioni a sostegno della insussistenza o dell'affievolimento delle stesse, ma il tribunale non ha fornito al riguardo alcuna risposta, -eimitandosi a richiamare la duplice presunzione di pericolosità derivante dalla aggravante, senza prendere in considerazione gli elementi positivi dedotti dalla difesa.Il ricorrente ribadisce che nel caso in esame manca la concretezza e l'attualità del pericolo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e generico. Deve premettersi che, secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, allorché siano denunciati, con ricorso per cassazione, vizi di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, nel rispetto della peculiare natura del giudizio di legittimità e dei limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Si contesta all'indagato di avere nell'ambito di una burrascosa relazione sentimentale con la persona offesa posto in essere sino al novembre 2020 reiterati atti di minaccia e violenza anche con metodo mafioso, amplificando il tenore delle minacce tramite l'esaltazione della forza e la pericolosità dell'associazione di stampo mafioso 'ndranghetista operante sul territorio e il prospettato coinvolgimento di altri sodali. Il tribunale ha, nel provvedimento impugnato, fornito una dettagliata esposizione degli elementi indiziari a sostegno della prospettazione accusatoria e, esaminando sia pure sinteticamente le censure mosse dalla difesa, ha formulato un motivato giudizio di piena attendibilità della persona offesa, che ha reso dichiarazioni coerenti e non astiose nei confronti dell'indagato, le quali hanno trovato significativi e inequivoci elementi di riscontro esterni. Le censure formulate nel ricorso deducono vizi della motivazione inesistenti e invocano in realtà una diversa valutazione delle fonti probatorie che sono state oggetto di logica e coerente esposizione da parte del tribunale. 1.1 Con particolare riferimento al primo articolato motivo di ricorso, il tribunale ha richiamato il tenore di alcune testimonianze e il contenuto di diverse videoregistrazioni e intercettazioni, alcune delle quali aventi per oggetto la voce dello stesso indagato, che costituiscono elementi idonei a garantire, in relazione alla fase cautelare in cui si inserisce il provvedimento impugnato, la sussistenza di adeguata gravità indiziaria a carico dell'indagato. Il ricorrente si dilunga nella esposizione di pronunzie giurisprudenziali e dettagliate censure di merito che non possono trovare ingresso in questo giudizio e deduce presunte manifeste illogicità che trovano ampia smentita in atti. La censura in ordine all'aggravante di cui all'articolo 577 comma due cod.pen. è inconducente poiché la / Zn è stata applicata per il delitto di lesioni. 2.In ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, il tribunale ha valorizzato e richiamato le espressioni utilizzate dall'indagato e i reiterati riferimenti ai principi, ai valori e alla forza dell'associazione n'dranghetista, certamente idonei ad evocare il vincolo associativo, che palesano la sua peculiare capacità intimidatoria, anche in ragione dell'appartenenza familiare del Pellicano. 3. La censura in ordine alle esigenze cautelari è manifestamente infondata poiché il tribunale ha rilevato le peculiari modalità della condotta a riprova della spiccata pericolosità dell'indagato e ha correttamente sottolineato la duplice presunzione che assiste i delitti aggravati dall'articolo 416 bis.1 cod.pen.; inoltre a conferma dell'inadeguatezza della misura domiciliare a contenere la sua pericolosità sociale, ha osservato che la stessa è stata ripetutamente violata dal ricorrente sia pure nell'ambito di altro procedimento, a conferma dell'inadeguatezza della misura meno afflittiva, fondata sulla propria capacità di autocontrollo, a porre un limite agli agiti violenti dell'indagato. 4.In forza di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le statuizioni conseguenti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen. Roma 20 ottobre 2022 il consigliere esten
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