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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11903/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno e giorni dieci di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen..

2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata verificata della possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.

Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di vio- lazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 10:32 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno e giorni dieci di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen.. 2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata verificata della possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di vio- lazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 10:32 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 mar