CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13922/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha negato il permesso premio, richiesto da detenuto ergastolano, all'esito di approfondita disamina delle risultanze trattamentali, giudicate inidonee alla formulazione del necessario giudizio di cessata pericolosità sociale; che tale ultima valutazione, ampiamente e validamente argomentata, è dal ricorrente censurata su un piano di puro fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/