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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15071/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27602/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso, nonché dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ktic\ Lanzillotta, in forza di procura in calce all'atto di costituzione in giudizio di ulteriore difensore depositato il 25 gennaio 2022, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 11 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, - intimata- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 784/5/15, pronunciata in data 23 marzo 2015 e pubblicata in data 27 aprile 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di c:onsiglio del 24 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva contro due distinti avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Firenze, recanti la rideterminazione del maggior reddito Irpef per gli anni 2006 e 2007 con metodo sintetico; in particolare, a fronte di un reddito imponibile uguale a zero, l'Amministrazione finanziaria rilevava per l'anno 2006 l'acquisto di un'autovettura Audi A6, la disponibilità nella misura del 50% di un immobile in agro fiorentino e la disponibilità nella misura dell'il% di un immobile in Napoli.

A fronte di tali beni, indici di capacità contributiva, l'Agenzia rideterminava il reddito in via sintetica, elevandolo per il 2006 dai dichiarati euro 2.693,00 ad euro 35.196,77 e per il 2007 dai dichiarati euro 83,00 ad euro 42.802,20.

I due giudizi erano riuniti e decisi dalla C.T.P. di Firenze con sentenza di rigetto, confermata dalla sentenza di appello della C.T.R. della Toscana n. 784/5/15, emessa in data 23 marzo 2015 e pubblicata in data 27 aprile 2015.

2. Ricorre contro la sentenza della Commissione tributaria regionale [OSCURATO:PERSONA], con cinque motivi; si è costituita Agenzia delle Entrate con memoria di costituzione ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione.

Con ordinanza del 12 maggio 2021 la Corte, preso atto del deposito da parte del ricorrente di documentazione da cui risultava aver aderito alla definizione agevolata della lite, con prospetto di rateizzazione non completata, assegnava al medesimo termine di 60 giorni per la notifica dei documenti alla controparte. r.g. n. 27602/2015 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197.

Considerato che:

1. In data 26 aprile 2021 il difensore del ricorrente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 di. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con I. 27 dicembre .2018, n. 136, relativamente alle cartelle originate dall'avviso di ac:certamento n.

T8B011805469 e dall'avviso di accertamento n.

T8B011805475, indicati nel frontespizio della sentenza appellata quali oggetto della lite, formulando altresì espressa rinuncia, in virtù di facoltà concessa al procuratore dalla procura posta a margine del ricorso, per intervenuta definizione agevolata, ai sensi dell'art. 3 medesimo.

2. La Corte ha ordinato la notificazione dei documenti alla controparte.

3. In data 25 gennaio 2022 il nuovo difensore del ricorrente ha depositato i medesimi documenti con prova della notificazione all'Avvocatura dello Stato, ribadendo la volontà di rinunciare al giudizio per intervenuta definizione agevolata.

4. Trattasi di rinuncia presentata ai sensi dell'art. 3 d.l. 118 del 2018 il cui sesto comma prevede che l'estinzione del giudizio sia subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.

5. Dalla memoria del ricorrente e dalla documentazione depositata emerge che il pagamento dell'ultima rata sia previsto per il 30 novembre 2023.

6. La causa deva essere rinviata a data successiva a quest'ultima per verificare l'avvenuto perfezionamento. r.g. n. 27602/2015 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, da fissarsi dopo il 30 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27602/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso, nonché dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ktic\ Lanzillotta, in forza di procura in calce all'atto di costituzione in giudizio di ulteriore difensore depositato il 25 gennaio 2022, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 11 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, - intimata- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 784/5/15, pronunciata in data 23 marzo 2015 e pubblicata in data 27 aprile 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di c:onsiglio del 24 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva contro due distinti avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Firenze, recanti la rideterminazione del maggior reddito Irpef per gli anni 2006 e 2007 con metodo sintetico; in particolare, a fronte di un reddito imponibile uguale a zero, l'Amministrazione finanziaria rilevava per l'anno 2006 l'acquisto di un'autovettura Audi A6, la disponibilità nella misura del 50% di un immobile in agro fiorentino e la disponibilità nella misura dell'il% di un immobile in Napoli. A fronte di tali beni, indici di capacità contributiva, l'Agenzia rideterminava il reddito in via sintetica, elevandolo per il 2006 dai dichiarati euro 2.693,00 ad euro 35.196,77 e per il 2007 dai dichiarati euro 83,00 ad euro 42.802,20. I due giudizi erano riuniti e decisi dalla C.T.P. di Firenze con sentenza di rigetto, confermata dalla sentenza di appello della C.T.R. della Toscana n. 784/5/15, emessa in data 23 marzo 2015 e pubblicata in data 27 aprile 2015. 2. Ricorre contro la sentenza della Commissione tributaria regionale [OSCURATO:PERSONA], con cinque motivi; si è costituita Agenzia delle Entrate con memoria di costituzione ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione. Con ordinanza del 12 maggio 2021 la Corte, preso atto del deposito da parte del ricorrente di documentazione da cui risultava aver aderito alla definizione agevolata della lite, con prospetto di rateizzazione non completata, assegnava al medesimo termine di 60 giorni per la notifica dei documenti alla controparte. r.g. n. 27602/2015 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che: 1. In data 26 aprile 2021 il difensore del ricorrente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 di. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con I. 27 dicembre .2018, n. 136, relativamente alle cartelle originate dall'avviso di ac:certamento n. T8B011805469 e dall'avviso di accertamento n. T8B011805475, indicati nel frontespizio della sentenza appellata quali oggetto della lite, formulando altresì espressa rinuncia, in virtù di facoltà concessa al procuratore dalla procura posta a margine del ricorso, per intervenuta definizione agevolata, ai sensi dell'art. 3 medesimo. 2. La Corte ha ordinato la notificazione dei documenti alla controparte. 3. In data 25 gennaio 2022 il nuovo difensore del ricorrente ha depositato i medesimi documenti con prova della notificazione all'Avvocatura dello Stato, ribadendo la volontà di rinunciare al giudizio per intervenuta definizione agevolata. 4. Trattasi di rinuncia presentata ai sensi dell'art. 3 d.l. 118 del 2018 il cui sesto comma prevede che l'estinzione del giudizio sia subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. 5. Dalla memoria del ricorrente e dalla documentazione depositata emerge che il pagamento dell'ultima rata sia previsto per il 30 novembre 2023. 6. La causa deva essere rinviata a data successiva a quest'ultima per verificare l'avvenuto perfezionamento. r.g. n. 27602/2015 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, da fissarsi dopo il 30 n
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