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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15360/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 053C33K ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Fi enze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Prato il 22 dicembre a022 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusion ed euro 2.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 9 otto )re 1990 n.309.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamenti ndo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferinr ento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale d( Ila pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo proposto riproduce profili di censura già adeguatamente ragliati e disattesi, con corrette argomentazioni giuridiche, dai giudici di merit (pag. 4 e 5) La motivazione fornita dalla Corte territoriale appare priva di profili di llogicità, laddove ben si confronta con il dato normativo e nega l'applicazil nne della sospensione condizionale della pena sulla base della carenza, ne caso di specie, dei presupposti di legge.

Infatti, l'art. 164 cod. pen. richied al fine della concessione del beneficio, una valutazione che tenga coi ito delle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen.

Sul punto, i giudici di secondo grado, valorizzando le modalità dell'azione, le condizioni vita dell'imi utato ed il precedente di polizia a suo carico, connotato da una particolare ag5, ressività (pag. 4 e 5) hanno correttamente formulato un giudizio negativo n ordine all'astensione dell'imputato dalla commissione di nuovi reati.

È o )portuno richiamare il principio secondo cui, in tema di sospensione condizior ale della pena, ai fini della formulazione del giudizio prognostico, il giudice pt ò tenere conto dei precedenti di polizia dell'imputato, purché dalla valutazi( ne degli stessi possano trarsi concreti elementi fattuali che giustifich ino una valutazione negativa della sua personalità e una prognosi di ulterior( recidiva (Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023 Ud. (dep. 01/02/2023) Rv. 28409 Sez.5, n. 9106 del 21/10/2019 Ud. (dep.06/03/2020) Rv. 278685).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc( ssuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma a la Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 od. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il riporr nte al pag E nto delle i A. Crga.MA .1 spese processuali e della somma di euro tremila Ea ersare IISCE ssa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 053C33K ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Fi enze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Prato il 22 dicembre a022 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusion ed euro 2.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 9 otto )re 1990 n.309. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamenti ndo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferinr ento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale d( Ila pena. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto riproduce profili di censura già adeguatamente ragliati e disattesi, con corrette argomentazioni giuridiche, dai giudici di merit (pag. 4 e 5) La motivazione fornita dalla Corte territoriale appare priva di profili di llogicità, laddove ben si confronta con il dato normativo e nega l'applicazil nne della sospensione condizionale della pena sulla base della carenza, ne caso di specie, dei presupposti di legge. Infatti, l'art. 164 cod. pen. richied al fine della concessione del beneficio, una valutazione che tenga coi ito delle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen. Sul punto, i giudici di secondo grado, valorizzando le modalità dell'azione, le condizioni vita dell'imi utato ed il precedente di polizia a suo carico, connotato da una particolare ag5, ressività (pag. 4 e 5) hanno correttamente formulato un giudizio negativo n ordine all'astensione dell'imputato dalla commissione di nuovi reati. È o )portuno richiamare il principio secondo cui, in tema di sospensione condizior ale della pena, ai fini della formulazione del giudizio prognostico, il giudice pt ò tenere conto dei precedenti di polizia dell'imputato, purché dalla valutazi( ne degli stessi possano trarsi concreti elementi fattuali che giustifich ino una valutazione negativa della sua personalità e una prognosi di ulterior( recidiva (Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023 Ud. (dep. 01/02/2023) Rv. 28409 Sez.5, n. 9106 del 21/10/2019 Ud. (dep.06/03/2020) Rv. 278685). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc( ssuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma a la Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 od. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il riporr nte al pag E nto delle i A. Crga.MA .1 spese processuali e della somma di euro tremila Ea ersare IISCE ssa delle ammende. Così deciso in Roma