CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32313/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale per il reato di furto aggravato. Due i motivi sollevati: con il primo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando la mancata proposizione della querela entro il termine di cui all'85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, permanendo in atti soltanto la denuncia presentata il 23/04/2021; con il secondo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che, in base a consolidata giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela del reato di furto, per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul c.d. giudicato sostanziale, per cui è inammissibile il ricorso che solleciti la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione ai reati per i quali è stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dall'anzidetto decreto legislativo (cfr. Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467). Quanto al motivo sul trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256197). Nel caso di specie, la pena è stata determinata in maniera prossima ai minimi edittali: non si richiede pertanto alcuna specifica motivazione sul punto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2