CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 36398/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26015/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] C SCALAA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 223/2018depositata il 06/06/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di €7.810,40, a titolo di quota parte delle spese sostenute dal condominio per la ristrutturazione e il ricondizionamento della facciata del fabbricato sito in Termoli. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Larino –Sez. dist. di Termoli, che veniva rigettata. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello dinanzi alla Corte d’Appello di Campobasso. 2. La Corte d’Appello di Campobasso accoglieva parzialmente il gravamee, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo; per il resto, condannava l’appellante al pagamento delle quote di spesa, riducendole a € 7.663 , 84 e la condannava a rimborsare al Condominio i 5/6 delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi. Si difendeva il condominio depositando controricorso,illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo si deduce, con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3-5 cod. proc. civ., violazione dell’art. 1123 cod. civ., commi 2 e 4; violazione del principio del giusto processo, della terzietà ed imparzialità del Giudice ai sensi dell’art. 111 Cost. – violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell’art. 24 Cost. Il motivo si articola in due diverse doglianze. Censura la ricorrente l'affermazione contenuta in sentenza relativa al la richiesta di pagamento alla Barbati delle somme di cui al d ecreto ingiuntivo , che includerebbero anche le quote condominiali ordinarie relative all’anno in corso, posto chenon esiste - a giudizio della ricorrente - alcuna delibera riguard ante la ripartizione delle quote condominiali. Con una seconda doglianza , si censura l’ omessa valutazione dell’istanza istruttoria reiterata dall’appellante, riguardante: la veridicità e validità delle fatture riferibili alla ditta esecutrice dei lavori, al direttore dei lavori e allo studio JVR; nonché gli accertamenti contabili sull’effettivo avvenuto pagamento delle somme poi chieste all’appellante, odierna ricorrente. 1.1. Il motivoè inammissibile in tutte le sue articolazioni. 1.2. La prima censura si rivela inammissibile perché carente di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, agli effetti dell'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.: partendo da una pretesa creditoria fatta valere nel decreto ingiuntivo che includeva anche le quote condominiali ordinarie, la Corte d’Appello si è limitata a richiamarne i contenuti, senza nulla decidere sulla questione specifica, limitandosi ad esaminare i motivi di gravame elevati in sede di appello. La Corte territoriale ha esplicitamente negato rilevanza alla questione dell’effettivo pagamento dei lavori alla ditta esecutrice, correttamente affermando che: «il credito del condominio nei confronti dei singoli condómini alla corresponsione delle quote delle spese relative alle parti comuni sussiste anche in presenza della sola assunzione dell’obbligo da parte del condominio… » (v. sentenza p. 4, 2° capoverso). A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare chela carenza di documentazione attestante gli esborsi fatti e la motivazione degli stessi, come esposto dalla Corte d'Appello, ove comunque sia dimostrata l'approvazione assembleare dell'intervento manutentivo, non può giustificare la statuizione di infondatezza della pretesa del condominio di riscuotere i contributi dai condomini obbligati ai sensi degli artt. 1123 e ss. cod. civ. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15696 del 23/07/2020, Rv. 658784 –01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4672 del 23/02/2017, Rv. 643364- 03) . 1.3. E’ inammissibile l a seconda censura , r elativa all'omessa motivazione sulle istanze istruttorie dell' allora appellante , in quanto, per un verso, il ricorrente dimentica i principi fissati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014(Rv. 629831 - 01), per i quali l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ. , deve essere riferita ad un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare: 1) il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso; 2) il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente; 3) il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) la sua "decisività". Ciò fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01), posto che le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile. 1.3.1. Per altro verso, « l 'onere di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., impone al ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrastocon essa» (Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448 - 01; conf. da: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021, Rv. 661805 -01). 1.4. Il motivo, in realtà, si risolve in una critica dell'esito dell'interpretazione cui è pervenuta la Corte di Appello e nella sollecitazione di una interpretazione alternativa; si tratta, perciò, di una censura di merito, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 2. Con il secondo motivo si deduce, con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione dell’art. 1123 cod. civ.; violazione dell’art. 115, comma 1, cod. proc. civ. – mancata applicazione del principio di non contestazione di un fatto rilevante ai fini della decisione – errata valutazione delle spese relative alle proprietà esclusive - violazione del principio del giusto processo (art.111 Cost.) –violazione dell’art. 96 cod. proc. civ. Anche questo motivo è articolato in diverse doglianze. Con una prima censura la ricorrente lamenta che il decreto ingiuntivo ha impo sto il pagamento di un importo di €7.810,40 senza che possa dirsi esistente alcuna delibera da cui si evinca tale somma, poiché la ripartizione delle spese non è stata effettuata a séguito di un piano di riparto, disapplicando le tabelle millesimali in violazione dell’art. 1123 cod. civ. Dall’esame dell’applicazione delle tabelle nelle delibere assembleari del 2.10.2008 e del 31.01.2009 risulta che l’importo richiesto alla Barbati non sia corretto, e quindi che le tabelle non siano affatto state applicate.Con una seconda doglianza la ricorrente afferma chenon esiste alcuna delibera di ripartizione delle spese che abbia distinto tra spese comuni e quelle riguardanti la proprietà esclusiva di alcuni condomini (i terrazzi dei condómini del primo piano). Né il condominio ha contestato tale assunto: pertanto, a giudizio della ricorrente, la non contestazione exart. 115 cod. proc. civ. è prova certa che i lavori di ristrutturazione avessero riguardato parti di proprietà esclusiva dei condómini del primo piano. Con una terza doglianzasi deduce che, stante l'ines istenza di alcuna delibera dalla quale si evinca che la ricorrente sia tenuta al pagamento di €7.810,40, il giudizio monitorio promosso dal condominio deve essere gravato delle spese ex art. 96 cod. proc. civ. per lite temeraria. 2.1. Preliminarmente occorre precisare l'errato riferimento della ricorrente a un decreto ingiuntivo revocato dalla pronuncia qui impugnata,tanto che la somma a cui è stata condannata [OSCURATO:PERSONA] consistenel divers o importo di € 7.663,84 . Tanto premesso , la prima doglianza è infondata: come già detto supra(punto 1.2.), ai fini della legittimità della pretesa del condominio di riscuotere i contributi dai condómini obbligati ai sensi degli artt. 1123 e ss. cod. civ.non è necessaria l’esistenza di un piano di riparto; è sufficiente qui aggiungere che la sua assenza preclude solo la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio(arg. ex art. 63, comma 1, disp att. cod. civ.): «l'approvazione assembleare dell'intervento, ove si tratti lavori di manutenzione straordinaria, ha valore costitutivo della obbligazione di contribuzione alle relative spese, la ripartizione, che indica il contributo di ciascuno, ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un'eventuale convenzione)» (Cass. n. 15696del 2020, cit.). 2.1.1. Quanto alla mancata o non corretta applicazione delle tabelle, si tratta di questione di merito inammissibile, sottratta al sindacato di legittimità. 2.2. Anche la seconda doglianza è inammissibile in quanto impinge nel merito: la Corte d’Appello ha verificato che i lavori indicati nel capitolato speciale e quelli ulteriori riportati nel preventivo successivo riguardano esclusivamente le parti comuni dell’immobile (v. sentenza p. 6, righi 6-12): la questione, pertanto, attiene alla valutazione delle prove, e non è riproponibile in questa sede, stante la congruità del ragionamento logico-giuridico seguito dalla Cortedistrettuale. 2.3. Quanto alla censura riguardante la pretesa responsabilità aggravata del condominio , questa Corte ha precisa to che non è ipotizzabile la responsabilità aggravata in caso di soccombenza (prevalente) ( Cass. Sez. L, Sentenza n. 3830 del 15/02/2021 , Rv. 660533 – 02; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020 , Rv. 659226 –01; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, Rv. 656160 –01; tutte confermano: Cass. n. 27623/2017), nel caso di specie accertata in capo alla ricorrente. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, exart. 360, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1123-1136, codice civile e palese errore di calcolo delle presunte somme dovute – mancato conteggio dell’acconto versato dalla Barbati. Oltre a ribadire le precedenti doglianze relative all'assenza di delibera sul riparto delle spese e alla confusione tra spese comuni e spese esclusive , l a ricorrente deduce lamancata sottrazione della somma da lei versata in acconto: come dimostrato in atti, laBarbati aveva provveduto, con bonifico del 10.11.2008, al pagamento della prima quota ristrutturazione (€1.106,56), che non sarebbe statasottratta dalla Corte d’Appello nel rideterminare il credito del condominio, una volta annullato il decreto ingiuntivo(v. sentenza p. 8, righe 25-33). Con un’ulteriore doglianza si deduce che non esisterebbe alcuna approvazione assembleare di spesa dovuta allo studio JVR né all’Ing. Iovine, avendo l’assemblea unicamente approvato preventivi. 3.1. Sull ’assenza di delibera di ripartizione delle spese condominiali posta base del decreto ingiuntivo si è già detto supra (punti 1.2., 2.1.).È inammissibile la doglianza relativa alla mancata sottrazione della somma versata in acconto dalla Barbati : la ricorrente lamenta un’illegittima maggiorazione (pari ad €535,82) del pagamento dovuto al condominio per ragioni che confondono, in maniera non intellegibile , errori di calcolo nei conteggi della quota (non ammissibili in questa sede, ma che devono eventualmente essere fatti valere dinanzi allo stesso giudice che ha emesso la decisione,da correggere con apposito procedimento ex art. 287 ss.cod. proc. civ.) con censure attinenti alla violazione di legge, rispetto alle quali sono già state evidenziate le ragioni dell'inammissibilità(v. supra, punto 1.3.1.). 3.2. Quanto,infine, al l'ultima doglianza , in virtù della quale non esisterebbealcuna approvazione assembleare di spesa dovuta allo studio JVR né all’Ing. Iovine, anch’essa è inammissibile,in quanto sollecita una nuova valutazione delle risultanze probatorie. La Corte distrettuale,infatti, ha e saminato le risultanze istruttorie ricavando da un verbale di assemblea « in termini inequivocabili il conferimento dell’incaricoall'Ing. Iovine » (v. sentenza p. 7, penultimo capoverso). 4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 360, n. 3 e 5 cod. proc. civ.l’irragionevole condanna alle spese a séguito di errore di calcolo. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe sub í to una decurtazione minima dell’importo oggetto della condanna monitoria, pari ad 1/6 delle spese di primo e secondo grado: ella ha, invece, subíto una maggiorazione dell’importo dovuto, pari a 3,656/6 delle spese. 4.1. Il motivo è inammissibile: intanto assume un presupposto (la maggiorazione dell’importo dovuto a carico della Barbati) non dimostrato, anzi in contrasto con la pronuncia di seconde cure c he , revocando il decreto ingiuntivo, aveva condannato la B arbati al pagamento della somma di €7.663,84 anziché €7.810,40. In secondo luogo, è corretta la liquidazione delle spese dei due giudizi di merito con riferimento alla parziale soccombenza – agli effetti dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. - per il limitato a ccoglimento della sentenza n. 299/2013, adeguatamente motivata e,perciò, insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis: Sez. 6 - 2, n. 18183 del 24/06/2021 , Rv. 661665 –01; Cass. Sez. VI-2, 21/07/2020, nn. 15499 e 15500). 5. In definitiva,il Collegio rigetta ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €3.000,00 per compensi, oltre a €200,00 per esborsie agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore im