CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 05441/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Cosenza dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998 e lo condannava, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di euro 3.500 di ammenda. Con successiva ordinanza adottata all'udienza del 16 settembre 2020, il Giudice di Pace correggeva il dispositivo della sentenza, facendo risultare che la condanna era stata pronunciata per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286 del 1998 e che la pena inflitta era la multa di euro 3.500. Nei confronti dell'imputato erano stati emessi il 12/12/2014 un decreto di espulsione del Prefetto di Terni e l'ordine del Questore di Terni di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di legge; l'imputato era stato identificato a Rende il 7/7/2015. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. L'ordine del Questore violato era palesemente illegittimo, in quanto era carente del verbale di notifica allo straniero del predetto ordine. Inoltre, l'ordine non era stato tradotto nelle lingue veicolari o in una lingua conosciuta dallo straniero. In effetti, il Questore aveva disposto che l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale fosse tradotto in lingua inglese e notificato allo straniero, ma ciò non era avvenuto. In ogni caso, l'ordine del Questore avrebbe dovuto essere tradotto in lingua serba. La conoscenza della lingua italiana cui il Giudice di Pace faceva riferimento era stata accertata successivamente e non in occasione dell'emissione dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. La questione della mancata notifica all'interessato dell'ordine del Questore di Terni di lasciare il territorio nazionale ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis d.lgs. n. 286 del 1998 era già stato rappresentata dalla difesa dell'imputato con una memoria che non risulta in alcun modo valutata dal Giudice di Pace. In effetti, la motivazione della sentenza impugnata affronta il tema della traduzione dell'atto in lingua inglese, ma non la diversa questione dell'avvenuta notifica del provvedimento all'interessato, che è il presupposto necessario per l'integrazione del delitto contestato. Gli atti allegati al ricorso fanno dubitare che l'ordine del Questore di Terni sia stato tradotto in lingua inglese e che la copia tradotta sia stata notificata allo straniero: in effetti, è presente una copia tradotta in inglese del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Terni riportante, in calce, la sottoscrizione del destinatario, mentre analoga copia tradotta e notificata del provvedimento del Questore non si rinviene. Non è possibile, quindi, escludere che, quando il provvedimento del Questore recita: "copia del presente decreto è consegnata allo straniero unitamente al verbale di notifica redatto in lingua inglese, preferita dallo straniero", il riferimento sia al verbale di notifica del decreto del Prefetto e non del provvedimento del Questore. In sede di rinvio il Giudice di Pace dovrà, quindi, accertare tale circostanza. 2. La questione della mancata notifica del provvedimento del Questore di allontanamento dal territorio dello Stato assorbe - se risulterà fondata - quella della sua mancata traduzione in lingua inglese. Nel caso in cui, al contrario, la notifica del provvedimento del Questore risultasse essere stata effettuata, la questione della traduzione assume rilevanza: sotto questo profilo la motivazione della sentenza impugnata non appare convincente perché fa riferimento alla conoscenza della lingua italiana attestata da atti successivi a quello di cui si tratta e non tiene conto che lo stesso provvedimento dava atto della necessità di una sua traduzione in una lingua straniera, individuata in quella inglese, preferita dallo straniero. 3. La sentenza impugnata, in definitiva, deve essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Cosenza in diversa, persona fisica. Il reato contestato non è prescritto in quanto - come anticipato - l'imputato è stato condannato per un delitto e non, come risultava dal dispositivo successivamente corretto, per una contravvenzione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Cosenza, in diversa persona fisica. Così deciso il 18 gennaio 20