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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1994

ECLI:EU:T:1994:77
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61994B0013 - IT Avis juridique important | 61994B0013 [OSCURATO:PERSONA] (PRIMA SEZIONE) DEL 4 LUGLIO 1994. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - RICEVIBILITA'. - CAUSA T-13/94. raccolta della giurisprudenza 1994 pagina II-00431 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++

1. Ricorso per carenza ° Persone fisiche o giuridiche ° Omissioni impugnabili ° Omissione di promuovere un procedimento per inadempimento ° Irricevibilità (Trattato CE, artt. 169, 173, quarto comma, e 175, terzo comma)

2. Ricorso per inadempimento ° Diritto di azione riservato alla [OSCURATO:PERSONA] e agli Stati membri ° Ricorso di una persona fisica o giuridica ° Irricevibilità (Trattato CE, artt. 169 e 170)

[OSCURATO:PERSONA]

1. E' irricevibile il ricorso per carenza proposto da una persona fisica o giuridica e diretto a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA], non avendo promosso nei confronti di uno Stato membro un procedimento di constatazione di inadempimento, si è astenuta dal pronunciarsi in violazione del Trattato.

Infatti, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a promuovere un procedimento ai sensi dell' art. 169 del Trattato, ma dispone di un potere discrezionale, che esclude il diritto dei singoli di esigere che essa decida in un determinato senso.

Dall' altro, le persone fisiche o giuridiche possono adire il giudice comunitario ai sensi dell' art. 175, terzo comma, del Trattato solo al fine di far constatare che una delle istituzioni ha omesso, in violazione del Trattato, di adottare atti di cui tali persone siano i potenziali destinatari.

Orbene, nell' ambito del procedimento per constatazione di inadempimento disciplinato dall' art. 169, i soli atti che la [OSCURATO:PERSONA] può essere indotta ad adottare sono indirizzati agli Stati membri.

Infine, la persona fisica o giuridica che chiede alla [OSCURATO:PERSONA] di instaurare un procedimento a norma dell' art. 169, chiede in realtà l' adozione di atti che non la riguarderebbero direttamente e individualmente ai sensi dell' art. 173, quarto comma, e che comunque essa non potrebbe quindi impugnare mediante ricorso di annullamento.

2. A tenore degli artt. 169 e 170 del Trattato, il potere di adire il giudice comunitario per far accertare che uno Stato membro non ha adempiuto i propri obblighi non si estende alle persone fisiche o giuridiche, ma spetta unicamente alla [OSCURATO:PERSONA] ed agli Stati membri. [OSCURATO:PERSONA] causa T-13/94, [OSCURATO:PERSONA] AE, società di diritto ellenico, con sede in Atene, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA]Kamitaki, 25, allée Scheffer, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA], essendosi astenuta dal promuovere contro la Repubblica ellenica il procedimento di cui all' art. 169 del Trattato CE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell' art. 175 del Trattato CE, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione), composto dai signori R. Schintgen, presidente, R. García-Valdecasas, H. Kirschner, K. Lenaerts e C.W.

Bellamy, giudici, cancelliere: H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Antefatti e procedimento 1 Durante l' esercizio fiscale 1981 la ricorrente vendeva un certo quantitativo di lubrificanti preparati che le autorità tributarie elleniche avevano ritenuto soggetto all' imposta di consumo di cui all' art. 57, nn. 1 e 3, della legge ellenica n. 12/1975.

Esse assoggettavano pertanto la ricorrente ad un' imposta pari a 5 097 016 DR, maggiorata di 7 645 524 DR (150% dell' imposta non dichiarata). 2 La ricorrente proponeva un ricorso avverso questa decisione dinanzi ai giudici nazionali competenti.

Nell' ambito di un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], essa in particolare sosteneva che la normativa nazionale in vigore all' epoca dei fatti presi in esame era stata adottata in violazione del combinato disposto dell' art. 2 della direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari (GU 1967, n. 71, pag. 1301), e dell' art. 17, n. 2, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari ° Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Con decisione 23 settembre 1992, n. 3043, il [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della ricorrente. 3 Nel frattempo, con lettera 11 aprile 1992, la ricorrente chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di promuovere contro la Repubblica ellenica il procedimento di cui all' art. 169 del Trattato per violazione degli obblighi ad essa incombenti in forza, in particolare, delle summenzionate direttive. 4 In risposta ad un' altra lettera della ricorrente del 4 novembre 1993, la [OSCURATO:PERSONA] con lettera 30 novembre 1993 le comunicava di non avere alcun motivo per promuovere il procedimento summenzionato in quanto, da un lato, lo Stato membro di cui trattasi aveva posto fine alla prassi contestata e, dall' altro, l' imposta cui faceva riferimento la denuncia della ricorrente era un' imposta di consumo la cui base imponibile non era soggetta alle norme ed ai principi sanciti dalle direttive comunitarie che disciplinano l' imposta sul valore aggiunto. 5 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 gennaio 1994, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. 6 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un' eccezione di irricevibilità ai sensi dell' art. 114 del regolamento di procedura ed ha chiesto al Tribunale di pronunciarsi su detta eccezione senza impegnare la discussione nel merito.

Il 24 marzo 1994 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sull' eccezione di irricevibilità. 7 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: ° riconoscere che la Repubblica ellenica ha violato le summenzionate disposizioni del diritto interno ellenico e del diritto comunitario; ° riconoscere che la [OSCURATO:PERSONA], omettendo di promuovere il procedimento di cui all' art. 169 del Trattato, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 175 del Trattato; ° dichiarare invalida questa omissione della [OSCURATO:PERSONA] per obbligarla ad agire di conseguenza. 8 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: ° dichiarare il ricorso irricevibile; ° condannare la ricorrente alle spese. 9 Ai sensi dell' art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale.

Nel caso di specie, il Tribunale (Prima Sezione) si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide che non occorre passare alla fase orale.

Sulla ricevibilità Esposizione sommaria degli argomenti delle parti 10 Nell' eccezione d' irricevibilità la convenuta sostiene che il ricorso dev' essere respinto in quanto manifestamente irricevibile e fa valere che, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte ed al testo dell' art. 175, terzo comma, del Trattato, un singolo non può proporre un ricorso per carenza contro la [OSCURATO:PERSONA] se questa si rifiuta di promuovere nei confronti di uno Stato membro il procedimento di cui all' art. 169 (v., ad esempio, sentenza della Corte 14 febbraio 1989, causa 247/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 291, punti 11 e 13). 11 La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], omettendo di emanare un parere motivato ai sensi dell' art. 169 del Trattato, si è astenuta dal "pronunciarsi" ai sensi dell' art. 175 del Trattato.

Peraltro, l' emissione di tale parere motivato, conseguente all' esercizio da parte della ricorrente del proprio diritto individuale di presentare un reclamo alla [OSCURATO:PERSONA], avrebbe significato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso che la Repubblica ellenica aveva violato il diritto individuale della ricorrente alla tutela dei suoi beni, diritto che sarebbe garantito dall' art. 1 del primo protocollo aggiuntivo allegato alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali e, in quanto tale, riconosciuto dall' art.

F, n. 2, del Trattato sull' Unione europea.

Tale parere motivato costituirebbe così un atto che dev' essere indirizzato alla ricorrente ai sensi dell' art. 175, terzo comma, del Trattato.

La ricorrente aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA], rifiutandosi di emettere questo parere motivato ai sensi dell' art. 169 del Trattato, ha violato il suddetto art.

F del Trattato sull' Unione europea.

Giudizio del Tribunale 12 Dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a promuovere un procedimento ai sensi dell' art. 169 del Trattato, ma in proposito dispone di un potere discrezionale, che esclude il diritto dei singoli di esigere che essa decida in un determinato senso (v., ad esempio, sentenze della [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], dianzi citata, punto 11, 17 maggio 1990, causa C-87/89, Sonito e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1981, punti 6 e 7, e ordinanza del Tribunale 14 dicembre 1993, causa T-29/93, [OSCURATO:PERSONA]Cortés/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1389, punto 55). 13 Inoltre, in quanto il ricorso è basato sull' art. 175, terzo comma, del Trattato, dalla costante giurisprudenza della Corte si evince altresì che le persone fisiche e giuridiche possono adire il Tribunale ai sensi di questa disposizione solo al fine di far constatare che una delle istituzioni ha omesso, in violazione del Trattato, di adottare atti di cui tali persone siano i potenziali destinatari.

Orbene, nell' ambito del procedimento di accertamento dell' inadempimento disciplinato dall' art. 169 del Trattato, i soli atti che la [OSCURATO:PERSONA] può essere indotta ad adottare sono indirizzati agli Stati membri (v. ordinanze della Corte 30 marzo 1990, causa C-371/89, Emrich/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1555, punti 5 e 6, 23 maggio 1990, causa C-72/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-2181, punti 10 e 11, e ordinanza del Tribunale 4 marzo 1994, causa T-5/94, J./[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 12). 14 Benché questa constatazione sia sufficiente a dimostrare l' irricevibilità del presente ricorso, occorre aggiungere in subordine che, chiedendo alla [OSCURATO:PERSONA] di instaurare un procedimento a norma dell' art. 169 del Trattato, la ricorrente chiede in realtà l' adozione di atti che non la riguarderebbero direttamente e individualmente ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato CE e che comunque essa non potrebbe quindi impugnare mediante ricorso di annullamento (v. citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 13). 15 Il Tribunale considera che i principi della summenzionata giurisprudenza non possono essere modificati dalla natura della violazione del diritto comunitario dedotta nel caso di specie.

Il fatto che la ricorrente deduca una violazione del suo diritto di proprietà, che sarebbe tutelato dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali e dall' art.

F del Trattato sull' Unione europea, non è rilevante per valutare la ricevibilità del ricorso. 16 Ne consegue che il ricorso è irricevibile in quanto diretto all' accertamento di una carenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] e dell' illegittimità della sua omissione di promuovere il procedimento di cui all' art. 169 del Trattato. 17 Infine, in quanto il ricorso è diretto a far accertare che la Repubblica ellenica ha violato talune disposizioni giuridiche, occorre ricordare che, a tenore degli artt. 169 e 170 del Trattato CE, il potere di adire il giudice comunitario per far accertare un inadempimento dei propri obblighi da parte di uno Stato membro non si estende alle persone fisiche o giuridiche, ma spetta unicamente alla [OSCURATO:PERSONA] ed agli altri Stati membri. 18 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso dev' essere dichiarato irricevibile nel suo complesso.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 19 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) La ricorrente è condannata alle spese.

Lussemburgo, 4 luglio 1994.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994B0013 - IT Avis juridique important | 61994B0013 [OSCURATO:PERSONA] (PRIMA SEZIONE) DEL 4 LUGLIO 1994. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - RICEVIBILITA'. - CAUSA T-13/94. raccolta della giurisprudenza 1994 pagina II-00431 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1. Ricorso per carenza ° Persone fisiche o giuridiche ° Omissioni impugnabili ° Omissione di promuovere un procedimento per inadempimento ° Irricevibilità (Trattato CE, artt. 169, 173, quarto comma, e 175, terzo comma) 2. Ricorso per inadempimento ° Diritto di azione riservato alla [OSCURATO:PERSONA] e agli Stati membri ° Ricorso di una persona fisica o giuridica ° Irricevibilità (Trattato CE, artt. 169 e 170) [OSCURATO:PERSONA] 1. E' irricevibile il ricorso per carenza proposto da una persona fisica o giuridica e diretto a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA], non avendo promosso nei confronti di uno Stato membro un procedimento di constatazione di inadempimento, si è astenuta dal pronunciarsi in violazione del Trattato. Infatti, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a promuovere un procedimento ai sensi dell' art. 169 del Trattato, ma dispone di un potere discrezionale, che esclude il diritto dei singoli di esigere che essa decida in un determinato senso. Dall' altro, le persone fisiche o giuridiche possono adire il giudice comunitario ai sensi dell' art. 175, terzo comma, del Trattato solo al fine di far constatare che una delle istituzioni ha omesso, in violazione del Trattato, di adottare atti di cui tali persone siano i potenziali destinatari. Orbene, nell' ambito del procedimento per constatazione di inadempimento disciplinato dall' art. 169, i soli atti che la [OSCURATO:PERSONA] può essere indotta ad adottare sono indirizzati agli Stati membri. Infine, la persona fisica o giuridica che chiede alla [OSCURATO:PERSONA] di instaurare un procedimento a norma dell' art. 169, chiede in realtà l' adozione di atti che non la riguarderebbero direttamente e individualmente ai sensi dell' art. 173, quarto comma, e che comunque essa non potrebbe quindi impugnare mediante ricorso di annullamento. 2. A tenore degli artt. 169 e 170 del Trattato, il potere di adire il giudice comunitario per far accertare che uno Stato membro non ha adempiuto i propri obblighi non si estende alle persone fisiche o giuridiche, ma spetta unicamente alla [OSCURATO:PERSONA] ed agli Stati membri. [OSCURATO:PERSONA] causa T-13/94, [OSCURATO:PERSONA] AE, società di diritto ellenico, con sede in Atene, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA]Kamitaki, 25, allée Scheffer, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA], essendosi astenuta dal promuovere contro la Repubblica ellenica il procedimento di cui all' art. 169 del Trattato CE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell' art. 175 del Trattato CE, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione), composto dai signori R. Schintgen, presidente, R. García-Valdecasas, H. Kirschner, K. Lenaerts e C.W. Bellamy, giudici, cancelliere: H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Antefatti e procedimento 1 Durante l' esercizio fiscale 1981 la ricorrente vendeva un certo quantitativo di lubrificanti preparati che le autorità tributarie elleniche avevano ritenuto soggetto all' imposta di consumo di cui all' art. 57, nn. 1 e 3, della legge ellenica n. 12/1975. Esse assoggettavano pertanto la ricorrente ad un' imposta pari a 5 097 016 DR, maggiorata di 7 645 524 DR (150% dell' imposta non dichiarata). 2 La ricorrente proponeva un ricorso avverso questa decisione dinanzi ai giudici nazionali competenti. Nell' ambito di un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], essa in particolare sosteneva che la normativa nazionale in vigore all' epoca dei fatti presi in esame era stata adottata in violazione del combinato disposto dell' art. 2 della direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari (GU 1967, n. 71, pag. 1301), e dell' art. 17, n. 2, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari ° Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1). Con decisione 23 settembre 1992, n. 3043, il [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della ricorrente. 3 Nel frattempo, con lettera 11 aprile 1992, la ricorrente chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di promuovere contro la Repubblica ellenica il procedimento di cui all' art. 169 del Trattato per violazione degli obblighi ad essa incombenti in forza, in particolare, delle summenzionate direttive. 4 In risposta ad un' altra lettera della ricorrente del 4 novembre 1993, la [OSCURATO:PERSONA] con lettera 30 novembre 1993 le comunicava di non avere alcun motivo per promuovere il procedimento summenzionato in quanto, da un lato, lo Stato membro di cui trattasi aveva posto fine alla prassi contestata e, dall' altro, l' imposta cui faceva riferimento la denuncia della ricorrente era un' imposta di consumo la cui base imponibile non era soggetta alle norme ed ai principi sanciti dalle direttive comunitarie che disciplinano l' imposta sul valore aggiunto. 5 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 gennaio 1994, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. 6 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un' eccezione di irricevibilità ai sensi dell' art. 114 del regolamento di procedura ed ha chiesto al Tribunale di pronunciarsi su detta eccezione senza impegnare la discussione nel merito. Il 24 marzo 1994 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sull' eccezione di irricevibilità. 7 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: ° riconoscere che la Repubblica ellenica ha violato le summenzionate disposizioni del diritto interno ellenico e del diritto comunitario; ° riconoscere che la [OSCURATO:PERSONA], omettendo di promuovere il procedimento di cui all' art. 169 del Trattato, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 175 del Trattato; ° dichiarare invalida questa omissione della [OSCURATO:PERSONA] per obbligarla ad agire di conseguenza. 8 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: ° dichiarare il ricorso irricevibile; ° condannare la ricorrente alle spese. 9 Ai sensi dell' art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Nel caso di specie, il Tribunale (Prima Sezione) si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide che non occorre passare alla fase orale. Sulla ricevibilità Esposizione sommaria degli argomenti delle parti 10 Nell' eccezione d' irricevibilità la convenuta sostiene che il ricorso dev' essere respinto in quanto manifestamente irricevibile e fa valere che, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte ed al testo dell' art. 175, terzo comma, del Trattato, un singolo non può proporre un ricorso per carenza contro la [OSCURATO:PERSONA] se questa si rifiuta di promuovere nei confronti di uno Stato membro il procedimento di cui all' art. 169 (v., ad esempio, sentenza della Corte 14 febbraio 1989, causa 247/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 291, punti 11 e 13). 11 La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], omettendo di emanare un parere motivato ai sensi dell' art. 169 del Trattato, si è astenuta dal "pronunciarsi" ai sensi dell' art. 175 del Trattato. Peraltro, l' emissione di tale parere motivato, conseguente all' esercizio da parte della ricorrente del proprio diritto individuale di presentare un reclamo alla [OSCURATO:PERSONA], avrebbe significato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso che la Repubblica ellenica aveva violato il diritto individuale della ricorrente alla tutela dei suoi beni, diritto che sarebbe garantito dall' art. 1 del primo protocollo aggiuntivo allegato alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali e, in quanto tale, riconosciuto dall' art. F, n. 2, del Trattato sull' Unione europea. Tale parere motivato costituirebbe così un atto che dev' essere indirizzato alla ricorrente ai sensi dell' art. 175, terzo comma, del Trattato. La ricorrente aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA], rifiutandosi di emettere questo parere motivato ai sensi dell' art. 169 del Trattato, ha violato il suddetto art. F del Trattato sull' Unione europea. Giudizio del Tribunale 12 Dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a promuovere un procedimento ai sensi dell' art. 169 del Trattato, ma in proposito dispone di un potere discrezionale, che esclude il diritto dei singoli di esigere che essa decida in un determinato senso (v., ad esempio, sentenze della [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], dianzi citata, punto 11, 17 maggio 1990, causa C-87/89, Sonito e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1981, punti 6 e 7, e ordinanza del Tribunale 14 dicembre 1993, causa T-29/93, [OSCURATO:PERSONA]Cortés/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1389, punto 55). 13 Inoltre, in quanto il ricorso è basato sull' art. 175, terzo comma, del Trattato, dalla costante giurisprudenza della Corte si evince altresì che le persone fisiche e giuridiche possono adire il Tribunale ai sensi di questa disposizione solo al fine di far constatare che una delle istituzioni ha omesso, in violazione del Trattato, di adottare atti di cui tali persone siano i potenziali destinatari. Orbene, nell' ambito del procedimento di accertamento dell' inadempimento disciplinato dall' art. 169 del Trattato, i soli atti che la [OSCURATO:PERSONA] può essere indotta ad adottare sono indirizzati agli Stati membri (v. ordinanze della Corte 30 marzo 1990, causa C-371/89, Emrich/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1555, punti 5 e 6, 23 maggio 1990, causa C-72/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2181, punti 10 e 11, e ordinanza del Tribunale 4 marzo 1994, causa T-5/94, J./[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 12). 14 Benché questa constatazione sia sufficiente a dimostrare l' irricevibilità del presente ricorso, occorre aggiungere in subordine che, chiedendo alla [OSCURATO:PERSONA] di instaurare un procedimento a norma dell' art. 169 del Trattato, la ricorrente chiede in realtà l' adozione di atti che non la riguarderebbero direttamente e individualmente ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato CE e che comunque essa non potrebbe quindi impugnare mediante ricorso di annullamento (v. citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 13). 15 Il Tribunale considera che i principi della summenzionata giurisprudenza non possono essere modificati dalla natura della violazione del diritto comunitario dedotta nel caso di specie. Il fatto che la ricorrente deduca una violazione del suo diritto di proprietà, che sarebbe tutelato dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali e dall' art. F del Trattato sull' Unione europea, non è rilevante per valutare la ricevibilità del ricorso. 16 Ne consegue che il ricorso è irricevibile in quanto diretto all' accertamento di una carenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] e dell' illegittimità della sua omissione di promuovere il procedimento di cui all' art. 169 del Trattato. 17 Infine, in quanto il ricorso è diretto a far accertare che la Repubblica ellenica ha violato talune disposizioni giuridiche, occorre ricordare che, a tenore degli artt. 169 e 170 del Trattato CE, il potere di adire il giudice comunitario per far accertare un inadempimento dei propri obblighi da parte di uno Stato membro non si estende alle persone fisiche o giuridiche, ma spetta unicamente alla [OSCURATO:PERSONA] ed agli altri Stati membri. 18 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso dev' essere dichiarato irricevibile nel suo complesso. Decisione relativa alle spese Sulle spese 19 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) La ricorrente è condannata alle spese. Lussemburgo, 4 luglio 1994.
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