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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15631/2026

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elettivamentedomiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 52, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del suo legale rappresentantepro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Boccuccia;- controricorrente -Numero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.483/2022, pubblicata il 10 febbraio 2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 26 febbraio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dalP.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona della SostitutaProcuratrice generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che hachiesto il rigetto del ricorso; conclusioni ribadite nel corsodell’udienza pubblica;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.;sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la controricorrente.1.– [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale diMilano, la [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., in ragione di fusione per incorporazione),chiedendo che fosse accertato l’abuso di dipendenza economicaperpetrato nei suoi confronti, con la conseguente condanna dellasocietà convenuta al risarcimento dei danni che ne erano derivati.L’attore esponeva che aveva eseguito dei mandati perl’acquisizione, presso l’Agenzia del Territorio, di documenti, dati einformazioni ipotecarie e catastali nonché per il pagamento deirelativi tributi speciali catastali e tasse ipotecarie nell’area delnapoletano, come da specifico “accordo di fornitura”, nell’ambitoNumero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026del quale il Garifo si era impegnato allo svolgimento della propriaConsit, di un importo variabile in dipendenza del numero e dellatipologia di richieste effettuate e calcolato in base ad un tariffariounilateralmente predisposto, rapporto che si concludevadefinitivamente il 18 luglio 2015 per effetto della facoltà direcesso esercitata dalla Consit con notifica del 18 maggio 2015.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la qualecontestava che il rapporto potesse essere ricondotto alla figuradella subfornitura, escludendo comunque l’integrazione dell’abusodi dipendenza economica, e negava altresì che le clausolecontestate fossero inique, specificando che la previa riduzionedelle tariffe applicate e la successiva scelta di interrompere ilrapporto con la controparte rappresentavano l’esito naturale dellatrasformazione del settore di estrazione e di aggiornamento diinformazioni tratte da pubblici registri, con l’ingresso prepotentenel mercato dell’Agenzia del Territorio mediante il sistema Sister.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 9989/2019,depositata il 5 novembre 2019, rigettava le domande proposte.2.– Con atto di citazione notificato il 2 luglio 2020,[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronuncia di primogrado, lamentando: 1) che le conclusioni cui era pervenuto ilTribunale erano erronee e contraddittorie, oltre che frutto di unaindebita valutazione della prova; 2) che alla fattispecie trovavaapplicazione la legge n. 192/1998, di cui erano stati erroneamentedecodificati la ratio e gli scopi, impedendo così che venissegarantita idonea tutela all’appellante, quale contraente debolesoggetto all’altrui abuso; 3) che l’analisi del caso dovevaNumero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026compiutamente essere rinnovata, con la disposizione di indaginiistruttorie che il giudice di primo grado aveva omessoerroneamente di svolgere.Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] GroupS.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la qualeconcludeva per l’inammissibilità o il rigetto dell’appello spiegato ela conferma della sentenza impugnata.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diMilano, con la sentenza di cui in epigrafe, respingeval’impugnazione spiegata e, per l’effetto, confermava integralmentela pronuncia appellata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di meritorilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che,nonostante la sua collocazione normativa, l’istituto regolatodall’art. 9 della legge n. 192/1998 era invocabile anche inrelazione a tipi contrattuali non riconducibili alla subfornitura, inquanto espressione di principi assolutamente generali, quali labuona fede, la solidarietà contrattuale e il divieto di abuso deldiritto; b) che l’abuso di dipendenza economica presupponeval’esistenza di una situazione di dipendenza economica diun’impresa verso un’altra nonché il profittamento della propriacondizione di vantaggio da parte dell’impresa forte, che se nefosse giovata attraverso l’imposizione di condizioni contrattuali asé favorevoli e assolutamente svantaggiose per l’altra parte; c)che l’intero fatturato del Garifo si basava sull’attività lavorativache questi svolgeva in qualità di collaboratore della Consit/[OSCURATO:PERSONA],per cui non poteva che constatarsi la dipendenza economicadell’appellante dall’appellata; d) che, nondimeno, la dipendenzaNumero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026economica rilevante, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 192/1998,era diversa da quella che poteva rinvenirsi nel rapporto tra leparti, poiché la dipendenza che il legislatore mirava a contrastareera quella “inevitabile”, figlia dell’assenza oggettiva dellapossibilità di reperire alternative soddisfacenti sul mercato, noncertamente quella “evitabile”, legata alla mancata ricerca diulteriore clientela nell’ambito del settore di interesse, come nelcaso di specie; e) che, infatti, la dipendenza economica del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], lungi dall’essere frutto dell’impossibilità direperire alternative sul mercato soddisfacenti, era la direttaconseguenza di una scelta autonoma del collaboratore, chegarantiva alla società committente un’esclusiva che giammai gliera stata imposta; f) che l’allegazione in base alla quale lapossibilità di reperire ulteriore clientela fosse in concreto preclusadalla clausola che vietava al Garifo di prestare la propria attivitànei confronti di soggetti diversi dalla Consit/[OSCURATO:PERSONA] a prezzi piùalti (recte più bassi) di quelli praticati nei confronti di quest’ultimanon coglieva nel segno, stante che la clausola in parola non eramanifestazione di squilibrio contrattuale, ma mera disposizionecautelativa attraverso la quale la società mirava ad evitare ilpagamento di un servizio al proprio collaboratore a prezzi piùelevati di quelli che lo stesso applicava a terzi; g) che dettaclausola, peraltro, non impediva al Garifo di offrire i propri servizianche ai competitor della Consit/[OSCURATO:PERSONA] o ad altri soggettinell’arco della decennale collaborazione con quest’ultima, sicchénon era condivisibile la prospettazione secondo cui il Garifo nonavrebbe avuto la possibilità di reperire alternative soddisfacentisul mercato, posto che, durante la vigenza del rapporto con laNumero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026committente, il Garifo ben avrebbe potuto ampliare il propriospettro di clienti, diversificare l’attività e, dunque, trovare fonti disostentamento diverse rispetto al mero contratto di collaborazionecon l’appellata; h) che le ulteriori clausole contrattuali richiamatedall’appellante, a fondamento del presunto abuso di dipendenzaeconomica, non smentivano quanto già evidenziato, atteso che latemporaneità e libertà di recedere di entrambe le parti,l’unilaterale predisposizione delle tariffe, l’assenza di un vincolo diesclusiva rappresentavano gli ordinari termini di un rapporto dicollaborazione professionale; i) che il rapporto contrattuale si erainterrotto nel luglio 2015, a seguito della disdetta notificata 60giorni prima dalla committente verso l’appellante, in applicazionedell’art. 5, paragrafo 1, del contratto di fornitura stipulato il 25febbraio 2013, clausola, questa, che, oltre a non esserericonducibile all’abuso di dipendenza economica, non potevaritenersi neanche figlia dell’abuso del relativo diritto dellacommittente.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito, con controricorso, l’intimata [OSCURATO:PERSONA] GroupS.p.A.4.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378,primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascrittein epigrafe.Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorieillustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.Numero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 9della legge n. 192/1998 nonché dei principi di buona fede ecorrettezza, per avere la Corte di merito ritenuto che ladipendenza economica del Garifo fosse “evitabile”, poichéquest’ultimo avrebbe avuto la possibilità di reperire alternativesoddisfacenti sul mercato, mentre, in realtà, nella fattispecie, laCerved sarebbe stata in grado di determinare, nei rapporticommerciali con il Garifo, un eccessivo squilibrio di diritti e diobblighi.Osserva, ancora, l’istante che l’imposizione di condizionicontrattuali ingiustificatamente gravose avrebbe impeditoall’impresa più debole di realizzare un’indipendenza commerciale edi poter svolgere la propria attività a condizioni di mercato, con laconseguenza che la possibilità di reperire nuovi clienti avrebbecostituito soltanto un elemento marginale, che non avrebbecomunque evitato la violazione dei canoni di buona fede ecorrettezza che avrebbero dovuto improntare l’operato delcontraente forte.E tanto perché: A) sarebbe stato impedito al Garifo di poterliberamente determinare nel mercato di riferimento il compensoda applicare per i servizi resi in favore di clienti terzi; B) sarebbestato escluso che il Garifo potesse offrire i propri servizi ad istitutibancari e società finanziarie, quali principali utilizzatori diinformazioni immobiliari nonché clienti di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoicompetitor, alla stregua del divieto di contrattare con soggettigiuridici non operanti sul mercato delle informazioni commercialiNumero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026in regime di riutilizzo commerciale autorizzato; C) sarebbe statoriservato alla [OSCURATO:PERSONA] un diritto di esclusiva anche per il riutilizzodelle informazioni, benché il Garifo fosse rimasto proprietario delleinformazioni acquisite nello svolgimento dell’incarico; D) sarebbestato imposto un ulteriore onere al Garifo, tenuto a rispondere,nei confronti dei clienti della committente, per eventuali dannicagionati da informazioni errate.1.1.– Il motivo è infondato.Nei limiti in cui la critica non si risolva nella sostanzialerichiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove già apprezzati daentrambi i giudici di merito, rivalutazione preclusa in sede dilegittimità, le direttrici seguite dalla pronuncia impugnatacristallizzano i limiti entro cui l’abuso dedotto può essereintegrato.Precisamente la Corte distrettuale, dopo avere rilevato chel’abuso di dipendenza economica è una fattispecie di applicazionegenerale, la cui possibile integrazione prescinde dalla sussistenzadi uno specifico rapporto di subfornitura (Cass. Sez. 1, Ordinanzan. 27435 del 23/10/2024; Sez. 3, Sentenza n. 16787 del23/07/2014; Sez.

U, Ordinanza n. 24906 del 25/11/2011), havalorizzato i seguenti profili: A) che la dipendenza economicarilevante, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 192/1998, che illegislatore mira a contrastare, è quella “inevitabile”, figliadell’assenza oggettiva della possibilità di reperire alternativesoddisfacenti sul mercato, non certamente quella “evitabile”,legata alla mancata ricerca di ulteriore clientela nell’ambito delsettore di interesse; B) che, infatti, la dipendenza economica delGarifo dalla Consit/[OSCURATO:PERSONA] era la diretta conseguenza di unaNumero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026scelta autonoma del collaboratore, che garantiva alla societàcommittente un’esclusiva che giammai gli era stata imposta; C)che la clausola che vietava al Garifo di prestare la propria attivitànei confronti di soggetti diversi dalla Consit/[OSCURATO:PERSONA] a prezzi piùbassi di quelli praticati nei confronti di quest’ultima non coglievanel segno, stante che la clausola in parola non era manifestazionedi squilibrio contrattuale, ma mera disposizione cautelativaservizio al proprio collaboratore a prezzi più elevati di quelli che lostesso praticava a terzi; D) che detta clausola, peraltro, nonimpediva al Garifo di offrire i propri servizi anche ai competitordella Consit/[OSCURATO:PERSONA] o ad altri soggetti nell’arco della decennalecollaborazione con quest’ultima, sicché non era condivisibile laprospettazione secondo cui il Garifo non avrebbe avuto lapossibilità di reperire alternative soddisfacenti sul mercato, postoche, durante la vigenza del rapporto con la committente, il Garifoben avrebbe potuto ampliare il proprio spettro di clienti,diversificare l’attività e, dunque, trovare fonti di sostentamentodiverse rispetto al mero contratto di collaborazione conl’appellata; E) che le ulteriori clausole contrattuali richiamatedall’appellante, a fondamento del presunto abuso di dipendenzaeconomica, non smentivano quanto già evidenziato, atteso che latemporaneità e libertà di recedere di entrambe le parti,l’unilaterale predisposizione delle tariffe, l’assenza di un vincolo diesclusiva rappresentavano gli ordinari termini di un rapporto dicollaborazione professionale.In ragione di questa ricostruzione, correttamente è statoescluso l’abuso di dipendenza economica di cui alla richiamataNumero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026norma, che è nozione indeterminata, il cui accertamento postulal’enucleazione della causa concreta della singola operazione che ilcomplessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterioteleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell’interessein vista del quale il comportamento è stato tenuto e chenell’applicazione della norma è, pertanto, necessario: 1) quantoalla sussistenza della situazione di “dipendenza economica”,indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia“eccessivo”, essendo il contraente che lo subisce privo di realialternative economiche sul mercato (per esempio, perchéimpossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività oper avere adeguato l’organizzazione e gli investimenti in vista diquel rapporto); 2) quanto all’ “abuso”, indagare la condottaarbitraria contraria a buona fede, ovvero l’intenzionalità di unavessazione perpetrata sull’altra impresa, in vista di fini esulantidalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabileinteresse dell’impresa dominante (quale, per esempio, modificarele proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità diprodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando lacondotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1184 del 21/01/2020; nello stessosenso Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10537 del 22/04/2025; Sez. 1,Ordinanza n. 9803 del 14/04/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 9357 del09/04/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 9332 del 09/04/2025; Sez. 1,Ordinanza n. 27420 del 23/10/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 20270del 22/07/2024).Nella vicenda in esame proprio la concreta possibilità che il“visurista” fosse libero di rinvenire altri clienti sul mercato haNumero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026indotto ad escludere la natura “eccessiva” della dipendenzaeconomica.

Mentre la clausola che imponeva di non praticareprezzi più bassi non è stata qualificata come “arbitraria”, essendosemplicemente volta ad evitare il pagamento di un servizio alproprio collaboratore a prezzi più elevati di quelli praticati verso iterzi.Al riguardo, occorre rilevare che, in tema diimmeritevolezza delle clausole contrattuali, lo squilibrio delleprestazioni non può farsi coincidere con la convenienza delcontratto, sicché la parte che abbia fatto un cattivo affare non puòpretendere di sciogliersi dal contratto invocando lo squilibrio delleprestazioni.Ed invero, il primo presupposto per l’applicazione dellanorma è l’esistenza della “posizione dominante” di uno deicontraenti, intesa come possibilità preesistente del contraente“dominante” di determinare, nei rapporti commerciali con un’altraimpresa, un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi.

Sicchél’esistenza della posizione dominante si deve collocare al di fuoridel tenore del mero contenuto della pattuizione contrattuale edunque, di regola, all’esterno del contratto, cioè del mero tenoredelle sue clausole, sia pure dispiegando rilevanza sulla suastipulazione; può accadere, semmai, che il contratto dia atto dellasituazione esterna al contenuto delle pattuizioni contrattuali, adesempio riferendola nelle premesse, ma resta fermo che essa nonpuò rintracciarsi in quel solo contenuto (Cass. Sez. 3, Ordinanzan. 15023 del 04/06/2025).A fronte della reale possibilità di reperire alternativesoddisfacenti sul mercato, rivolgendosi ad altri soggetti quali notaiNumero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026e banche, coerentemente è stata negata la ricorrenza di unosquilibrio contrattuale.E questo perché: 1) restava ferma la facoltà del fornitore dideterminare nel mercato di riferimento il compenso da applicareper i servizi resi in favore di clienti terzi, purché uguali o superioria quelli praticati verso la Consit/[OSCURATO:PERSONA]; 2) rimaneva integra lapossibilità del Garifo di offrire i propri servizi ad istituti bancari esocietà finanziarie, al di fuori dell’ambito della clientela diConsit/[OSCURATO:PERSONA]; 3) pur essendo stato riservato alla Consit/[OSCURATO:PERSONA] ildiritto di riutilizzo delle informazioni, il Garifo era rimastoproprietario delle informazioni acquisite nello svolgimentodell’incarico; 4) legittimamente il Garifo era tenuto a rispondereper i danni cagionati nei confronti dei clienti della committente,conseguenti alle informazioni errate fornite.Quanto al recesso, tale diritto potestativo non era statoesercitato arbitrariamente, ma era stato motivato da unapprezzabile interesse della [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla necessità difronteggiare la crisi del settore ed il conseguente calo delfatturato, dovuti all’informatizzazione del settore medesimo.Per l’effetto, debitamente è stata esclusa alcuna condottalesiva, appunto perché il divieto di abuso di dipendenzaeconomica, previsto dall’art. 9 della legge n. 192/1998, avendo ilduplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolocontratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato,presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattualetale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettiveprestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza direali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti,Numero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026nonché l’abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condottaarbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista difini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da unapprezzabile interesse dell’impresa dominante, ad appropriarsi delmargine di profitto altrui (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27435 del23/10/2024).2.– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di unfatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 9, secondo comma,della legge n. 192/1998, all’art. 2697 c.c. e all’art. 115 c.p.c., peravere la Corte territoriale giustificato il recesso in ragione dellariduzione del volume di affari, reputando provata la circostanzadedotta da controparte, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbeprogressivamente ridotto gli incarichi affidati a [OSCURATO:PERSONA], a seguitodell’accesso diretto della stessa [OSCURATO:PERSONA] al servizio gestitodall’Agenzia del Territorio con il sistema Sister.E ciò mancando di esaminare il documento n. 9, allegatoalla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., depositato daCerved e relativo alle tariffe [OSCURATO:PERSONA], da cui sarebbe emerso chenon vi era stato alcun accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conriferimento alla Regione Campania, ove operava il Garifo, sicchél’eventuale perdita del cliente [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potutodeterminare alcuna riduzione dei dati da acquisire nella zona dicompetenza del fornitore.Obietta, in proposito, l’istante che la disdetta dall’accordo difornitura del 19 maggio 2015 non aveva dedotto alcuna riduzionedel volume d’affari a causa della perdita del cliente [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026E, in aggiunta, il “prospetto andamento dei clienti [OSCURATO:PERSONA] dal 2012 al 2016”, come prodotto dalla stessaCerved, sarebbe stato privo di valore probatorio, trattandosi diuna mera tabella per uso interno, priva di riferimento al rapportooggetto di causa.2.1.– Il motivo è inammissibile.Infatti, si ricade in un’ipotesi di “doppia conforme” ex art.348-ter, ultimo comma, c.p.c. vigente ratione temporis (normaora ripresa dall’art. 360, quarto comma, c.p.c.), a fronte di ungiudizio d’appello instaurato dopo l’11 settembre 2012, ipotesi inordine alla quale il vizio di omesso esame di fatto decisivo nonpuò essere dedotto.E tanto appunto perché nei due gradi di merito le “questionidi fatto”, relative alla esclusione di un abuso di dipendenzaeconomica rilevante, sono state decise in base alle “stesseragioni” e ripercorrendo il medesimo iter logico-argomentativo inrelazione ai fatti principali oggetto della causa (Cass. Sez. 6-2,Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021;Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n.26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del10/03/2014).D’altronde, è onere del ricorrente indicare, allo scopo diescludere la declaratoria di inammissibilità, le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sonotra loro eterogenee (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del28/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; Sez.

L,Numero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774del 22/12/2016), specificazione di cui, nel corpo dell’attointroduttivo del giudizio di legittimità, non vi è traccia.Né è dato configurare alcun travisamento del contenutooggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente ilfatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàad esso dell’informazione probatoria (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.13085 del 16/05/2025; Sez.

U, Sentenza n. 5792 del05/03/2024).Le censure mirano, piuttosto, ad ottenere una rivalutazionedei fatti di causa debitamente esaminati per giungere ad unaconclusione diversa, rivalutazione preclusa in sede di legittimità(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1,Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez.

U, Sentenza n. 34476del 27/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017;Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).3.– In definitiva, alla stregua delle complessiveargomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.Le spese e compensi del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di CassazioneNumero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, infavore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida incomplessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 26 febbraio 2026.Il Consigliere estensoreCesare TrapuzzanoLa PresidenteMilena Falaschi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elettivamentedomiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 52, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del suo legale rappresentantepro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Boccuccia;- controricorrente -Numero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.483/2022, pubblicata il 10 febbraio 2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 26 febbraio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dalP.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona della SostitutaProcuratrice generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che hachiesto il rigetto del ricorso; conclusioni ribadite nel corsodell’udienza pubblica;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.;sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la controricorrente.1.– [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale diMilano, la [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., in ragione di fusione per incorporazione),chiedendo che fosse accertato l’abuso di dipendenza economicaperpetrato nei suoi confronti, con la conseguente condanna dellasocietà convenuta al risarcimento dei danni che ne erano derivati.L’attore esponeva che aveva eseguito dei mandati perl’acquisizione, presso l’Agenzia del Territorio, di documenti, dati einformazioni ipotecarie e catastali nonché per il pagamento deirelativi tributi speciali catastali e tasse ipotecarie nell’area delnapoletano, come da specifico “accordo di fornitura”, nell’ambitoNumero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026del quale il Garifo si era impegnato allo svolgimento della propriaConsit, di un importo variabile in dipendenza del numero e dellatipologia di richieste effettuate e calcolato in base ad un tariffariounilateralmente predisposto, rapporto che si concludevadefinitivamente il 18 luglio 2015 per effetto della facoltà direcesso esercitata dalla Consit con notifica del 18 maggio 2015.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la qualecontestava che il rapporto potesse essere ricondotto alla figuradella subfornitura, escludendo comunque l’integrazione dell’abusodi dipendenza economica, e negava altresì che le clausolecontestate fossero inique, specificando che la previa riduzionedelle tariffe applicate e la successiva scelta di interrompere ilrapporto con la controparte rappresentavano l’esito naturale dellatrasformazione del settore di estrazione e di aggiornamento diinformazioni tratte da pubblici registri, con l’ingresso prepotentenel mercato dell’Agenzia del Territorio mediante il sistema Sister.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 9989/2019,depositata il 5 novembre 2019, rigettava le domande proposte.2.– Con atto di citazione notificato il 2 luglio 2020,[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronuncia di primogrado, lamentando: 1) che le conclusioni cui era pervenuto ilTribunale erano erronee e contraddittorie, oltre che frutto di unaindebita valutazione della prova; 2) che alla fattispecie trovavaapplicazione la legge n. 192/1998, di cui erano stati erroneamentedecodificati la ratio e gli scopi, impedendo così che venissegarantita idonea tutela all’appellante, quale contraente debolesoggetto all’altrui abuso; 3) che l’analisi del caso dovevaNumero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026compiutamente essere rinnovata, con la disposizione di indaginiistruttorie che il giudice di primo grado aveva omessoerroneamente di svolgere.Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] GroupS.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la qualeconcludeva per l’inammissibilità o il rigetto dell’appello spiegato ela conferma della sentenza impugnata.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diMilano, con la sentenza di cui in epigrafe, respingeval’impugnazione spiegata e, per l’effetto, confermava integralmentela pronuncia appellata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di meritorilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che,nonostante la sua collocazione normativa, l’istituto regolatodall’art. 9 della legge n. 192/1998 era invocabile anche inrelazione a tipi contrattuali non riconducibili alla subfornitura, inquanto espressione di principi assolutamente generali, quali labuona fede, la solidarietà contrattuale e il divieto di abuso deldiritto; b) che l’abuso di dipendenza economica presupponeval’esistenza di una situazione di dipendenza economica diun’impresa verso un’altra nonché il profittamento della propriacondizione di vantaggio da parte dell’impresa forte, che se nefosse giovata attraverso l’imposizione di condizioni contrattuali asé favorevoli e assolutamente svantaggiose per l’altra parte; c)che l’intero fatturato del Garifo si basava sull’attività lavorativache questi svolgeva in qualità di collaboratore della Consit/[OSCURATO:PERSONA],per cui non poteva che constatarsi la dipendenza economicadell’appellante dall’appellata; d) che, nondimeno, la dipendenzaNumero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026economica rilevante, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 192/1998,era diversa da quella che poteva rinvenirsi nel rapporto tra leparti, poiché la dipendenza che il legislatore mirava a contrastareera quella “inevitabile”, figlia dell’assenza oggettiva dellapossibilità di reperire alternative soddisfacenti sul mercato, noncertamente quella “evitabile”, legata alla mancata ricerca diulteriore clientela nell’ambito del settore di interesse, come nelcaso di specie; e) che, infatti, la dipendenza economica del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], lungi dall’essere frutto dell’impossibilità direperire alternative sul mercato soddisfacenti, era la direttaconseguenza di una scelta autonoma del collaboratore, chegarantiva alla società committente un’esclusiva che giammai gliera stata imposta; f) che l’allegazione in base alla quale lapossibilità di reperire ulteriore clientela fosse in concreto preclusadalla clausola che vietava al Garifo di prestare la propria attivitànei confronti di soggetti diversi dalla Consit/[OSCURATO:PERSONA] a prezzi piùalti (recte più bassi) di quelli praticati nei confronti di quest’ultimanon coglieva nel segno, stante che la clausola in parola non eramanifestazione di squilibrio contrattuale, ma mera disposizionecautelativa attraverso la quale la società mirava ad evitare ilpagamento di un servizio al proprio collaboratore a prezzi piùelevati di quelli che lo stesso applicava a terzi; g) che dettaclausola, peraltro, non impediva al Garifo di offrire i propri servizianche ai competitor della Consit/[OSCURATO:PERSONA] o ad altri soggettinell’arco della decennale collaborazione con quest’ultima, sicchénon era condivisibile la prospettazione secondo cui il Garifo nonavrebbe avuto la possibilità di reperire alternative soddisfacentisul mercato, posto che, durante la vigenza del rapporto con laNumero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026committente, il Garifo ben avrebbe potuto ampliare il propriospettro di clienti, diversificare l’attività e, dunque, trovare fonti disostentamento diverse rispetto al mero contratto di collaborazionecon l’appellata; h) che le ulteriori clausole contrattuali richiamatedall’appellante, a fondamento del presunto abuso di dipendenzaeconomica, non smentivano quanto già evidenziato, atteso che latemporaneità e libertà di recedere di entrambe le parti,l’unilaterale predisposizione delle tariffe, l’assenza di un vincolo diesclusiva rappresentavano gli ordinari termini di un rapporto dicollaborazione professionale; i) che il rapporto contrattuale si erainterrotto nel luglio 2015, a seguito della disdetta notificata 60giorni prima dalla committente verso l’appellante, in applicazionedell’art. 5, paragrafo 1, del contratto di fornitura stipulato il 25febbraio 2013, clausola, questa, che, oltre a non esserericonducibile all’abuso di dipendenza economica, non potevaritenersi neanche figlia dell’abuso del relativo diritto dellacommittente.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito, con controricorso, l’intimata [OSCURATO:PERSONA] GroupS.p.A.4.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378,primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascrittein epigrafe.Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorieillustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.Numero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 9della legge n. 192/1998 nonché dei principi di buona fede ecorrettezza, per avere la Corte di merito ritenuto che ladipendenza economica del Garifo fosse “evitabile”, poichéquest’ultimo avrebbe avuto la possibilità di reperire alternativesoddisfacenti sul mercato, mentre, in realtà, nella fattispecie, laCerved sarebbe stata in grado di determinare, nei rapporticommerciali con il Garifo, un eccessivo squilibrio di diritti e diobblighi.Osserva, ancora, l’istante che l’imposizione di condizionicontrattuali ingiustificatamente gravose avrebbe impeditoall’impresa più debole di realizzare un’indipendenza commerciale edi poter svolgere la propria attività a condizioni di mercato, con laconseguenza che la possibilità di reperire nuovi clienti avrebbecostituito soltanto un elemento marginale, che non avrebbecomunque evitato la violazione dei canoni di buona fede ecorrettezza che avrebbero dovuto improntare l’operato delcontraente forte.E tanto perché: A) sarebbe stato impedito al Garifo di poterliberamente determinare nel mercato di riferimento il compensoda applicare per i servizi resi in favore di clienti terzi; B) sarebbestato escluso che il Garifo potesse offrire i propri servizi ad istitutibancari e società finanziarie, quali principali utilizzatori diinformazioni immobiliari nonché clienti di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoicompetitor, alla stregua del divieto di contrattare con soggettigiuridici non operanti sul mercato delle informazioni commercialiNumero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026in regime di riutilizzo commerciale autorizzato; C) sarebbe statoriservato alla [OSCURATO:PERSONA] un diritto di esclusiva anche per il riutilizzodelle informazioni, benché il Garifo fosse rimasto proprietario delleinformazioni acquisite nello svolgimento dell’incarico; D) sarebbestato imposto un ulteriore onere al Garifo, tenuto a rispondere,nei confronti dei clienti della committente, per eventuali dannicagionati da informazioni errate.1.1.– Il motivo è infondato.Nei limiti in cui la critica non si risolva nella sostanzialerichiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove già apprezzati daentrambi i giudici di merito, rivalutazione preclusa in sede dilegittimità, le direttrici seguite dalla pronuncia impugnatacristallizzano i limiti entro cui l’abuso dedotto può essereintegrato.Precisamente la Corte distrettuale, dopo avere rilevato chel’abuso di dipendenza economica è una fattispecie di applicazionegenerale, la cui possibile integrazione prescinde dalla sussistenzadi uno specifico rapporto di subfornitura (Cass. Sez. 1, Ordinanzan. 27435 del 23/10/2024; Sez. 3, Sentenza n. 16787 del23/07/2014; Sez. U, Ordinanza n. 24906 del 25/11/2011), havalorizzato i seguenti profili: A) che la dipendenza economicarilevante, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 192/1998, che illegislatore mira a contrastare, è quella “inevitabile”, figliadell’assenza oggettiva della possibilità di reperire alternativesoddisfacenti sul mercato, non certamente quella “evitabile”,legata alla mancata ricerca di ulteriore clientela nell’ambito delsettore di interesse; B) che, infatti, la dipendenza economica delGarifo dalla Consit/[OSCURATO:PERSONA] era la diretta conseguenza di unaNumero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026scelta autonoma del collaboratore, che garantiva alla societàcommittente un’esclusiva che giammai gli era stata imposta; C)che la clausola che vietava al Garifo di prestare la propria attivitànei confronti di soggetti diversi dalla Consit/[OSCURATO:PERSONA] a prezzi piùbassi di quelli praticati nei confronti di quest’ultima non coglievanel segno, stante che la clausola in parola non era manifestazionedi squilibrio contrattuale, ma mera disposizione cautelativaservizio al proprio collaboratore a prezzi più elevati di quelli che lostesso praticava a terzi; D) che detta clausola, peraltro, nonimpediva al Garifo di offrire i propri servizi anche ai competitordella Consit/[OSCURATO:PERSONA] o ad altri soggetti nell’arco della decennalecollaborazione con quest’ultima, sicché non era condivisibile laprospettazione secondo cui il Garifo non avrebbe avuto lapossibilità di reperire alternative soddisfacenti sul mercato, postoche, durante la vigenza del rapporto con la committente, il Garifoben avrebbe potuto ampliare il proprio spettro di clienti,diversificare l’attività e, dunque, trovare fonti di sostentamentodiverse rispetto al mero contratto di collaborazione conl’appellata; E) che le ulteriori clausole contrattuali richiamatedall’appellante, a fondamento del presunto abuso di dipendenzaeconomica, non smentivano quanto già evidenziato, atteso che latemporaneità e libertà di recedere di entrambe le parti,l’unilaterale predisposizione delle tariffe, l’assenza di un vincolo diesclusiva rappresentavano gli ordinari termini di un rapporto dicollaborazione professionale.In ragione di questa ricostruzione, correttamente è statoescluso l’abuso di dipendenza economica di cui alla richiamataNumero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026norma, che è nozione indeterminata, il cui accertamento postulal’enucleazione della causa concreta della singola operazione che ilcomplessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterioteleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell’interessein vista del quale il comportamento è stato tenuto e chenell’applicazione della norma è, pertanto, necessario: 1) quantoalla sussistenza della situazione di “dipendenza economica”,indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia“eccessivo”, essendo il contraente che lo subisce privo di realialternative economiche sul mercato (per esempio, perchéimpossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività oper avere adeguato l’organizzazione e gli investimenti in vista diquel rapporto); 2) quanto all’ “abuso”, indagare la condottaarbitraria contraria a buona fede, ovvero l’intenzionalità di unavessazione perpetrata sull’altra impresa, in vista di fini esulantidalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabileinteresse dell’impresa dominante (quale, per esempio, modificarele proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità diprodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando lacondotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1184 del 21/01/2020; nello stessosenso Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10537 del 22/04/2025; Sez. 1,Ordinanza n. 9803 del 14/04/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 9357 del09/04/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 9332 del 09/04/2025; Sez. 1,Ordinanza n. 27420 del 23/10/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 20270del 22/07/2024).Nella vicenda in esame proprio la concreta possibilità che il“visurista” fosse libero di rinvenire altri clienti sul mercato haNumero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026indotto ad escludere la natura “eccessiva” della dipendenzaeconomica. Mentre la clausola che imponeva di non praticareprezzi più bassi non è stata qualificata come “arbitraria”, essendosemplicemente volta ad evitare il pagamento di un servizio alproprio collaboratore a prezzi più elevati di quelli praticati verso iterzi.Al riguardo, occorre rilevare che, in tema diimmeritevolezza delle clausole contrattuali, lo squilibrio delleprestazioni non può farsi coincidere con la convenienza delcontratto, sicché la parte che abbia fatto un cattivo affare non puòpretendere di sciogliersi dal contratto invocando lo squilibrio delleprestazioni.Ed invero, il primo presupposto per l’applicazione dellanorma è l’esistenza della “posizione dominante” di uno deicontraenti, intesa come possibilità preesistente del contraente“dominante” di determinare, nei rapporti commerciali con un’altraimpresa, un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi. Sicchél’esistenza della posizione dominante si deve collocare al di fuoridel tenore del mero contenuto della pattuizione contrattuale edunque, di regola, all’esterno del contratto, cioè del mero tenoredelle sue clausole, sia pure dispiegando rilevanza sulla suastipulazione; può accadere, semmai, che il contratto dia atto dellasituazione esterna al contenuto delle pattuizioni contrattuali, adesempio riferendola nelle premesse, ma resta fermo che essa nonpuò rintracciarsi in quel solo contenuto (Cass. Sez. 3, Ordinanzan. 15023 del 04/06/2025).A fronte della reale possibilità di reperire alternativesoddisfacenti sul mercato, rivolgendosi ad altri soggetti quali notaiNumero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026e banche, coerentemente è stata negata la ricorrenza di unosquilibrio contrattuale.E questo perché: 1) restava ferma la facoltà del fornitore dideterminare nel mercato di riferimento il compenso da applicareper i servizi resi in favore di clienti terzi, purché uguali o superioria quelli praticati verso la Consit/[OSCURATO:PERSONA]; 2) rimaneva integra lapossibilità del Garifo di offrire i propri servizi ad istituti bancari esocietà finanziarie, al di fuori dell’ambito della clientela diConsit/[OSCURATO:PERSONA]; 3) pur essendo stato riservato alla Consit/[OSCURATO:PERSONA] ildiritto di riutilizzo delle informazioni, il Garifo era rimastoproprietario delle informazioni acquisite nello svolgimentodell’incarico; 4) legittimamente il Garifo era tenuto a rispondereper i danni cagionati nei confronti dei clienti della committente,conseguenti alle informazioni errate fornite.Quanto al recesso, tale diritto potestativo non era statoesercitato arbitrariamente, ma era stato motivato da unapprezzabile interesse della [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla necessità difronteggiare la crisi del settore ed il conseguente calo delfatturato, dovuti all’informatizzazione del settore medesimo.Per l’effetto, debitamente è stata esclusa alcuna condottalesiva, appunto perché il divieto di abuso di dipendenzaeconomica, previsto dall’art. 9 della legge n. 192/1998, avendo ilduplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolocontratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato,presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattualetale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettiveprestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza direali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti,Numero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026nonché l’abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condottaarbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista difini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da unapprezzabile interesse dell’impresa dominante, ad appropriarsi delmargine di profitto altrui (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27435 del23/10/2024).2.– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di unfatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 9, secondo comma,della legge n. 192/1998, all’art. 2697 c.c. e all’art. 115 c.p.c., peravere la Corte territoriale giustificato il recesso in ragione dellariduzione del volume di affari, reputando provata la circostanzadedotta da controparte, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbeprogressivamente ridotto gli incarichi affidati a [OSCURATO:PERSONA], a seguitodell’accesso diretto della stessa [OSCURATO:PERSONA] al servizio gestitodall’Agenzia del Territorio con il sistema Sister.E ciò mancando di esaminare il documento n. 9, allegatoalla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., depositato daCerved e relativo alle tariffe [OSCURATO:PERSONA], da cui sarebbe emerso chenon vi era stato alcun accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conriferimento alla Regione Campania, ove operava il Garifo, sicchél’eventuale perdita del cliente [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potutodeterminare alcuna riduzione dei dati da acquisire nella zona dicompetenza del fornitore.Obietta, in proposito, l’istante che la disdetta dall’accordo difornitura del 19 maggio 2015 non aveva dedotto alcuna riduzionedel volume d’affari a causa della perdita del cliente [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026E, in aggiunta, il “prospetto andamento dei clienti [OSCURATO:PERSONA] dal 2012 al 2016”, come prodotto dalla stessaCerved, sarebbe stato privo di valore probatorio, trattandosi diuna mera tabella per uso interno, priva di riferimento al rapportooggetto di causa.2.1.– Il motivo è inammissibile.Infatti, si ricade in un’ipotesi di “doppia conforme” ex art.348-ter, ultimo comma, c.p.c. vigente ratione temporis (normaora ripresa dall’art. 360, quarto comma, c.p.c.), a fronte di ungiudizio d’appello instaurato dopo l’11 settembre 2012, ipotesi inordine alla quale il vizio di omesso esame di fatto decisivo nonpuò essere dedotto.E tanto appunto perché nei due gradi di merito le “questionidi fatto”, relative alla esclusione di un abuso di dipendenzaeconomica rilevante, sono state decise in base alle “stesseragioni” e ripercorrendo il medesimo iter logico-argomentativo inrelazione ai fatti principali oggetto della causa (Cass. Sez. 6-2,Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021;Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n.26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del10/03/2014).D’altronde, è onere del ricorrente indicare, allo scopo diescludere la declaratoria di inammissibilità, le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sonotra loro eterogenee (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del28/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; Sez. L,Numero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774del 22/12/2016), specificazione di cui, nel corpo dell’attointroduttivo del giudizio di legittimità, non vi è traccia.Né è dato configurare alcun travisamento del contenutooggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente ilfatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàad esso dell’informazione probatoria (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.13085 del 16/05/2025; Sez. U, Sentenza n. 5792 del05/03/2024).Le censure mirano, piuttosto, ad ottenere una rivalutazionedei fatti di causa debitamente esaminati per giungere ad unaconclusione diversa, rivalutazione preclusa in sede di legittimità(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1,Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476del 27/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017;Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).3.– In definitiva, alla stregua delle complessiveargomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.Le spese e compensi del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di CassazioneNumero registro generale 21900/2022Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15631/2026Data pubblicazione 21/05/2026rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, infavore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida incomplessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 26 febbraio 2026.Il Consigliere estensoreCesare TrapuzzanoLa PresidenteMilena Falaschi