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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2024

Cassazione n. 01102/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cerignola avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]., ratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con le quali riprende i motivi di ricorso ed insiste per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma ha confermato, in sede di riesame, la misura cautelare della custodia in carcere emessa il 27 maggio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confr:mti di P7\, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cofinanziatore, per la tentata importazione i i Italia di 30 kg di cocaina dalla Colombia, per la somma di C 200.000 (capo B) e per l'importazione dalla Spagna di centinaia di chili di hashish rivenduti dopo lo ;carico (capo C).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], trE mite il suo difensore di fiducia, articolando quattro motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 56 cod. pen. e 73 d.P.R.. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione in quanto l'ordinanza impugnata, con rifer mento al capo B), non descrive né gli indici sintomatici del perfezionamento dell'accordo illecito tra i colombiani e gli acquirenti italiani per l'importazione (incortri tra fornitori ed acquirenti, assaggi della sostanza, versamenti degli acconti sul prezzo, programmazione specifica del trasporto della merce); né il luogo di destir azione della sostanza (Napoli o [OSCURATO:PERSONA]), il mezzo per l'esportazione (nave o ziereo), la tipologia di droga, con la valorizzazione della permanenza di [OSCURATO:PERSONA] in Italia per quattro mesi, quale garante per i colombiani della spedizione a seguito del pagamento dell'acconto, che, invece, dimostra sia l'infruttuosità delle inaffidabili trattative, arrestatesi ad uno stadio anteriore rispetto al te nativo punibile nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, sia l'assEnza di disponibilità della partita di stupefacenti.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 d. ).R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, con riferimento al capo B), in quanto non viene indicato né il contributo causale, in termini materiali o morali, appori ato da Saracino nella consumazione della condotta ascrittagli, né il dolo.

Infatti, gli incontri del dominus dell'intera operazione, cioè Napolitano (detto zio), che Saracino talvolta accompagnava, sono stati ritenuti dall'orcinanza impugnata dimostrativi del ruolo di cofinanziatore del ricorrente, sebbene successivi al ritenuto finanziamento.

Inoltre, l'unico ad essere identifican dagli interlocutori romani, quale effettivo creditore della somma incriminata era stato Napolitano e lo stesso Saracino non risulta che fosse il solo "pugliese" in compagnia di Napolitano, atteso che lo stesso Tribunale indica che vi erano altre due persone non identificate agli appuntamenti.

2.3. Omessa motivazione, con riferimento al capo C), in quanto l'orcinanza impugnata ritiene sussistente la gravità indiziaria per l'importazione dalla 5.;pagna dello stupefacente, consumatasi tra agosto e novembre 2020, in base agli i icontri di Saracino avvenuti nel 2021 e per una diversa somma rispetto a quella fornita per la cocaina.

2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274, 275, 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelE ri e al giudizio di proporzionalità ed adeguatezza della sola custodia in carcere st3nte la risalenza ed aspecificità dei precedenti penali di Saracino, il suo av Jenuto reinserimento sociale, il ruolo accessorio rispetto a Napolitano e la sua pr3sen2:a solo nella fase successiva alla sparizione del denaro, elementi tali da con gentire l'applicazione degli arresti donniciliari.

3. E' stata disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi cell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per come successivamente prorogato, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

2. L'ordinanza impugnata ha basato la gravità indiziaria delle condotte, contestate in via provvisoria a [OSCURATO:PERSONA], sulle intercettazioni telefpniche e ambientali, per come riscontrate dai servizi di osservazione nei luoghi degli incontri tra i coindagati.

Dall'attività investigativa era stato desunto che vi erano state due ope azioni di narcotraffico (Capo B per cocaina importata dalla Colombia per il tramite di due soggetti albanesi e capo C per hashish importato dalla Spagna), gestite dal ruppo criminale facente capo a [OSCURATO:PERSONA], finanziate dal ricorrente e da Pa ;quale Napolitano (detto Zio) con il pagamento di 400.000 euro che, però, non arri ndavano tutti a destinazione in quanto [OSCURATO:PERSONA], intermediario, che covava materialmente versarli, li aveva fatti in parte sparire, tanto da ssere successivamente minacciato se non li avesse restituiti.

Dall'ampio compendio indiziario esaminato dal Tribunale del riesame gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono: a) che [OSCURATO:PERSONA], dcrninus dell'intera vicenda delittuosa, agli incontri fosse spesso in compagnia di un "ragazzo" (pag. 10) individuato nel ricorrente sia per l'età anagrafica sia per il riferimento al paese di Cerignola, luogo di origine di Saracino (pag. 22); 3) che nell'intercettazione del 30 novembre 2020, in cui Brunetti e Mango commentavano l'avvenuta sparizione dei 200.000 euro anticipati per l'acquisto di stupefazente, avevano fatto riferimento «ai proprietari pugliesi» a proposito di «quelli dei !,oldi», identificati in Napolitano e Saracino in quanto unici pugliesi entrati in contat:o con il gruppo Colafigli nel periodo in contestazione; c) che avesse partecipato, con Napolitano, ad alcuni appuntamenti con Colafigli ed altri nel 2021 (il 28 gE nnaio, 1'8 febbraio, il 10 febbraio ed il 18 febbraio), avvenuti per risolvere il prublerna della sparizione del denaro (pagg. 14-15); d) che il 28 gennaio 2021 Colafigli, dopo l'incontro avvenuto con Napolitano e Saracino, ne aveva -iferito all'interlocutore il contenuto ovverosia che i due investitori avevano l'altern3tiva o di ottenere la restituzione dei loro i soldi o di mantenere ferma l'operazione e in tal caso avrebbero ottenuto il profitto di un milione di euro (pag. 22) e) che l'intercettazione dell'8 febbraio 2021 - in cui Napolitano informava Colafigli di essere stato fermato insieme a Saracino dalle forze dell'ordine otteneldo la rassicurazione dell'interlocutore in questi termini «tranquillo, io sto attenth;simo» - dimostrasse che gli incontri non avessero un oggetto lecito e vi fosse il tinore di un'attività investigativa; f) che l'utilizzo di soprannomi nel corso delle intercettazioni, in cui Saracino era sempre chiamato il "ragazzo" o il "pischello", non si giustificasse rispetto all'incarico di reperire un locale per la rivendita di bevande; g) che gli interlocutori usavano sempre il plurale per riferirsi a Nap»litano e Saracino (pagg. 22 e 23).

L'ordinanza impugnata ha anche spiegato che la diversa ricostruzione dei fatti prospettata negli interrogatori di garanzia, da Saracino e da Napolitano (secondo cui gli incontri erano volti alla ricerca di un locale a Roma per le attività commerciali di Saracino), in forza delle indagini successive fosse risultata destituita di fondamento (pagina 20).

3. A fronte della puntualità della motivazione sviluppata dal Tribunele del riesame in ordine alla sussistenza sia della gravità indiziaria per i delitti cortestati sia all'identificazione di Saracino quale accompagnatore di Napolitano agli incontri per gli acquisti delle partite di droga, il ricorso si limita ad avanzare argomen:azioni di puro merito, in diretto confronto con le evidenze investigative, con un netodo di analisi estraneo al sindacato di legittimità rispetto a questioni affrontate dall'ordinanza cautelare in piena aderenza ai numerosi e convergenti elementi indiziari ivi esposti sulla base di argomenti non manifestamente infondati (lez. n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

4. La Corte, tuttavia, ritiene che la questione centrale posta dal r corso, ovverosia quale fosse stato il ruolo in concreto rivestito da [OSCURATO:PERSONA] io, sia stata affrontata in modo non esaustivo dal provvedimento impugnato, che si è limitato a ritenere il ricorrente un "cofinanziatore", insieme a Napclitano, dell'operazione di acquisto di stupefacenti dall'estero senza indicare gli elementi, anche di natura logica, che portano a detta conclusione, non potendosi ri:enere sufficiente la valorizzazione, rimasta vaga, dei riferimenti contenuti nelle intercettazioni a «quelli dei soldi» e ai «proprietari pugliesi», pur doverosE mente collocati in un contesto indiziario e fattuale più ampio.

La motivazione, invero, pur a fronte di un compendio indiziario - costitiito da intercettazioni e servizi di osservazione - non ha fornito una risposta adeg .iata in ordine al concreto contributo offerto da Saracino, valorizzando elementi di sicuro rilievo, quali la sua partecipazione agli incontri con il gruppo Colafigli, in qualità di accompagnatore di Napolitano, e le risultanze delle sopra memionate intercettazioni, ma allo stato non sufficienti per delineare il suo con:ributo concorsuale di "cofinanziatore".

Pertanto, la questione deve essere riesaminata in sede di rinvio alla luce dei menzionati rilievi. 5.11 motivo relativo alle esigenze cautelari si ritiene, allo stato, assorbito da quello che precede.

6. Per gli argomenti esposti, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame sul punto indicato al paragrafo

3. [OSCURATO:PERSONA] procederà agli adempimenti di rito.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribur ale di Roma, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cerignola avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]., ratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con le quali riprende i motivi di ricorso ed insiste per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma ha confermato, in sede di riesame, la misura cautelare della custodia in carcere emessa il 27 maggio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confr:mti di P7\, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cofinanziatore, per la tentata importazione i i Italia di 30 kg di cocaina dalla Colombia, per la somma di C 200.000 (capo B) e per l'importazione dalla Spagna di centinaia di chili di hashish rivenduti dopo lo ;carico (capo C). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], trE mite il suo difensore di fiducia, articolando quattro motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 56 cod. pen. e 73 d.P.R.. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione in quanto l'ordinanza impugnata, con rifer mento al capo B), non descrive né gli indici sintomatici del perfezionamento dell'accordo illecito tra i colombiani e gli acquirenti italiani per l'importazione (incortri tra fornitori ed acquirenti, assaggi della sostanza, versamenti degli acconti sul prezzo, programmazione specifica del trasporto della merce); né il luogo di destir azione della sostanza (Napoli o [OSCURATO:PERSONA]), il mezzo per l'esportazione (nave o ziereo), la tipologia di droga, con la valorizzazione della permanenza di [OSCURATO:PERSONA] in Italia per quattro mesi, quale garante per i colombiani della spedizione a seguito del pagamento dell'acconto, che, invece, dimostra sia l'infruttuosità delle inaffidabili trattative, arrestatesi ad uno stadio anteriore rispetto al te nativo punibile nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, sia l'assEnza di disponibilità della partita di stupefacenti. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 d. ).R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, con riferimento al capo B), in quanto non viene indicato né il contributo causale, in termini materiali o morali, appori ato da Saracino nella consumazione della condotta ascrittagli, né il dolo. Infatti, gli incontri del dominus dell'intera operazione, cioè Napolitano (detto zio), che Saracino talvolta accompagnava, sono stati ritenuti dall'orcinanza impugnata dimostrativi del ruolo di cofinanziatore del ricorrente, sebbene successivi al ritenuto finanziamento. Inoltre, l'unico ad essere identifican dagli interlocutori romani, quale effettivo creditore della somma incriminata era stato Napolitano e lo stesso Saracino non risulta che fosse il solo "pugliese" in compagnia di Napolitano, atteso che lo stesso Tribunale indica che vi erano altre due persone non identificate agli appuntamenti. 2.3. Omessa motivazione, con riferimento al capo C), in quanto l'orcinanza impugnata ritiene sussistente la gravità indiziaria per l'importazione dalla 5.;pagna dello stupefacente, consumatasi tra agosto e novembre 2020, in base agli i icontri di Saracino avvenuti nel 2021 e per una diversa somma rispetto a quella fornita per la cocaina. 2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274, 275, 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelE ri e al giudizio di proporzionalità ed adeguatezza della sola custodia in carcere st3nte la risalenza ed aspecificità dei precedenti penali di Saracino, il suo av Jenuto reinserimento sociale, il ruolo accessorio rispetto a Napolitano e la sua pr3sen2:a solo nella fase successiva alla sparizione del denaro, elementi tali da con gentire l'applicazione degli arresti donniciliari. 3. E' stata disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi cell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per come successivamente prorogato, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. L'ordinanza impugnata ha basato la gravità indiziaria delle condotte, contestate in via provvisoria a [OSCURATO:PERSONA], sulle intercettazioni telefpniche e ambientali, per come riscontrate dai servizi di osservazione nei luoghi degli incontri tra i coindagati. Dall'attività investigativa era stato desunto che vi erano state due ope azioni di narcotraffico (Capo B per cocaina importata dalla Colombia per il tramite di due soggetti albanesi e capo C per hashish importato dalla Spagna), gestite dal ruppo criminale facente capo a [OSCURATO:PERSONA], finanziate dal ricorrente e da Pa ;quale Napolitano (detto Zio) con il pagamento di 400.000 euro che, però, non arri ndavano tutti a destinazione in quanto [OSCURATO:PERSONA], intermediario, che covava materialmente versarli, li aveva fatti in parte sparire, tanto da ssere successivamente minacciato se non li avesse restituiti. Dall'ampio compendio indiziario esaminato dal Tribunale del riesame gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono: a) che [OSCURATO:PERSONA], dcrninus dell'intera vicenda delittuosa, agli incontri fosse spesso in compagnia di un "ragazzo" (pag. 10) individuato nel ricorrente sia per l'età anagrafica sia per il riferimento al paese di Cerignola, luogo di origine di Saracino (pag. 22); 3) che nell'intercettazione del 30 novembre 2020, in cui Brunetti e Mango commentavano l'avvenuta sparizione dei 200.000 euro anticipati per l'acquisto di stupefazente, avevano fatto riferimento «ai proprietari pugliesi» a proposito di «quelli dei !,oldi», identificati in Napolitano e Saracino in quanto unici pugliesi entrati in contat:o con il gruppo Colafigli nel periodo in contestazione; c) che avesse partecipato, con Napolitano, ad alcuni appuntamenti con Colafigli ed altri nel 2021 (il 28 gE nnaio, 1'8 febbraio, il 10 febbraio ed il 18 febbraio), avvenuti per risolvere il prublerna della sparizione del denaro (pagg. 14-15); d) che il 28 gennaio 2021 Colafigli, dopo l'incontro avvenuto con Napolitano e Saracino, ne aveva -iferito all'interlocutore il contenuto ovverosia che i due investitori avevano l'altern3tiva o di ottenere la restituzione dei loro i soldi o di mantenere ferma l'operazione e in tal caso avrebbero ottenuto il profitto di un milione di euro (pag. 22) e) che l'intercettazione dell'8 febbraio 2021 - in cui Napolitano informava Colafigli di essere stato fermato insieme a Saracino dalle forze dell'ordine otteneldo la rassicurazione dell'interlocutore in questi termini «tranquillo, io sto attenth;simo» - dimostrasse che gli incontri non avessero un oggetto lecito e vi fosse il tinore di un'attività investigativa; f) che l'utilizzo di soprannomi nel corso delle intercettazioni, in cui Saracino era sempre chiamato il "ragazzo" o il "pischello", non si giustificasse rispetto all'incarico di reperire un locale per la rivendita di bevande; g) che gli interlocutori usavano sempre il plurale per riferirsi a Nap»litano e Saracino (pagg. 22 e 23). L'ordinanza impugnata ha anche spiegato che la diversa ricostruzione dei fatti prospettata negli interrogatori di garanzia, da Saracino e da Napolitano (secondo cui gli incontri erano volti alla ricerca di un locale a Roma per le attività commerciali di Saracino), in forza delle indagini successive fosse risultata destituita di fondamento (pagina 20). 3. A fronte della puntualità della motivazione sviluppata dal Tribunele del riesame in ordine alla sussistenza sia della gravità indiziaria per i delitti cortestati sia all'identificazione di Saracino quale accompagnatore di Napolitano agli incontri per gli acquisti delle partite di droga, il ricorso si limita ad avanzare argomen:azioni di puro merito, in diretto confronto con le evidenze investigative, con un netodo di analisi estraneo al sindacato di legittimità rispetto a questioni affrontate dall'ordinanza cautelare in piena aderenza ai numerosi e convergenti elementi indiziari ivi esposti sulla base di argomenti non manifestamente infondati (lez. n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 4. La Corte, tuttavia, ritiene che la questione centrale posta dal r corso, ovverosia quale fosse stato il ruolo in concreto rivestito da [OSCURATO:PERSONA] io, sia stata affrontata in modo non esaustivo dal provvedimento impugnato, che si è limitato a ritenere il ricorrente un "cofinanziatore", insieme a Napclitano, dell'operazione di acquisto di stupefacenti dall'estero senza indicare gli elementi, anche di natura logica, che portano a detta conclusione, non potendosi ri:enere sufficiente la valorizzazione, rimasta vaga, dei riferimenti contenuti nelle intercettazioni a «quelli dei soldi» e ai «proprietari pugliesi», pur doverosE mente collocati in un contesto indiziario e fattuale più ampio. La motivazione, invero, pur a fronte di un compendio indiziario - costitiito da intercettazioni e servizi di osservazione - non ha fornito una risposta adeg .iata in ordine al concreto contributo offerto da Saracino, valorizzando elementi di sicuro rilievo, quali la sua partecipazione agli incontri con il gruppo Colafigli, in qualità di accompagnatore di Napolitano, e le risultanze delle sopra memionate intercettazioni, ma allo stato non sufficienti per delineare il suo con:ributo concorsuale di "cofinanziatore". Pertanto, la questione deve essere riesaminata in sede di rinvio alla luce dei menzionati rilievi. 5.11 motivo relativo alle esigenze cautelari si ritiene, allo stato, assorbito da quello che precede. 6. Per gli argomenti esposti, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame sul punto indicato al paragrafo 3. [OSCURATO:PERSONA] procederà agli adempimenti di rito. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribur ale di Roma, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c
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