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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 luglio 2023

Cassazione n. 38778/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MASSAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MASSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.11 Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Massa ha ritualmente promosso ricorso per cassazione - deducendone l'abnormità funzionale - avverso l'ordinanza del tribunale del Massa del 18 ottobre 2022, che ha dichiarato la nullità della notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio emessa dal pubblico ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni personali aggravate e porto d'arma impropria in luogo pubblico senza giustificato motivo.

Ha lamentato il pubblico ministero che l'atto di esercizio dell'azione penale era stato regolarmente notificato all'imputato presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., in quanto irreperibile all'indirizzo del domicilio dichiarato.

Nelle more del presente giudizio, è pervenuto, da parte dei Carabinieri competenti, incaricati della comunicazione dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio, il certificato di avvenuto decesso del [OSCURATO:PERSONA] in data 22 febbraio 2023. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

E' ormai consolidato principio di diritto, espresso da questa Corte, che "è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero avverso una sentenza di assoluzione, qualora l'imputato nelle more sia deceduto, non potendosi instaurare il contraddittorio tra le parti, con conseguente sopravvenuta carenza di legittimazione al gravame" (da ultimo, sez. 6, n. 6427 del 04/01/2017, Bozzato, Rv. 269108).

L'opzione ermeneutica è agevolmente estensibile al caso in cui sia stato impugnato un provvedimento incidentale dell'organo giudicante, dovendosi garantire comunque un contraddittorio cartolare oggi ancora regolato dall'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020, non realizzabile per la morte dell'imputato intervenuta prima della celebrazione dell'udienza in camera di consiglio e venendo meno, in ogni caso, l'interesse della pubblica accusa all'ottenimento di una decisione favorevole, necessariamente proiettata sulla prosecuzione del procedimento penale, non più possibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero per sopravvenuta carenza d'interesse.

Così deciso kri Roma, il 14/07/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MASSAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MASSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.11 Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Massa ha ritualmente promosso ricorso per cassazione - deducendone l'abnormità funzionale - avverso l'ordinanza del tribunale del Massa del 18 ottobre 2022, che ha dichiarato la nullità della notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio emessa dal pubblico ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni personali aggravate e porto d'arma impropria in luogo pubblico senza giustificato motivo. Ha lamentato il pubblico ministero che l'atto di esercizio dell'azione penale era stato regolarmente notificato all'imputato presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., in quanto irreperibile all'indirizzo del domicilio dichiarato. Nelle more del presente giudizio, è pervenuto, da parte dei Carabinieri competenti, incaricati della comunicazione dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio, il certificato di avvenuto decesso del [OSCURATO:PERSONA] in data 22 febbraio 2023. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. E' ormai consolidato principio di diritto, espresso da questa Corte, che "è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero avverso una sentenza di assoluzione, qualora l'imputato nelle more sia deceduto, non potendosi instaurare il contraddittorio tra le parti, con conseguente sopravvenuta carenza di legittimazione al gravame" (da ultimo, sez. 6, n. 6427 del 04/01/2017, Bozzato, Rv. 269108). L'opzione ermeneutica è agevolmente estensibile al caso in cui sia stato impugnato un provvedimento incidentale dell'organo giudicante, dovendosi garantire comunque un contraddittorio cartolare oggi ancora regolato dall'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020, non realizzabile per la morte dell'imputato intervenuta prima della celebrazione dell'udienza in camera di consiglio e venendo meno, in ogni caso, l'interesse della pubblica accusa all'ottenimento di una decisione favorevole, necessariamente proiettata sulla prosecuzione del procedimento penale, non più possibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso kri Roma, il 14/07/2023
Decreto Cassazione n. 38778/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris