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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07845/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 11913/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 9, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA];AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro-tempore;-intimate-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCALABRIA, sez.

I, n. 3436/2021, depositata il 25 ottobre 2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11913/2022Numero sezionale 8919/2025Numero di raccolta generale 7845/2026Data pubblicazione 31/03/2026Rilevato che:- [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Catanzaro avverso la cartella di pagamento n. 0302016 0006820515000, notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’importo di euro1.573,19, relativa alle tasse automobilistiche dovute per gli anni 2011 e2012, contestando la prescrizione triennale del preteso credito, l’omessanotificazione degli atti prodromici alla cartella e di atti interruttivi dellaprescrizione, l’illegittimità del calcolo degli interessi in relazione al qualenon erano stati indicati tassi e modalità di calcolo in rapporto alle varieannualità;- con sentenza n. 573/2019, l’adita Commissione dichiaravainammissibile il ricorso, in quanto proposto oltre il termine perentorio disessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, ai sensidell’art. 21, primo comma, del D. Lgs. n. 546/1992;- la Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], con sentenzan. 5582/2020, disattendeva l’appello del contribuente, condividendo leconclusioni del collegio di prime cure con riferimento all’intempestività delricorso introduttivo del giudizio.

Rilevava il Collegio regionale “(…) laviolazione del combinato disposto degli artt. 21 e 22 del D. Lgs.546/1992, in forza del quale il ricorso, a pena d'inammissibilità, deveessere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'attoimpugnato e depositato, entro 30 giorni dalla sua proposizione, presso lasegreteria della Commissione tributaria adita determina l'inammissibilitàdello stesso.

E, invero, nel caso in esame, l'atto impugnato è statonotificato in data 01.09.2016: ciò risultando sia dalla documentazioneprodotta e allegata al fascicolo di causa, sia dalle stesse ammissioni delcontribuente.

Consegue che il ricorso avrebbe dovuto essere presentatoentro il termine ultimo mercoledì 02 novembre 2016, mentre talescadenza non è stata rispettata, tenuto conto che risulta spedito all'Ufficioin data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, oltre i 60 giorni di norma.

Non vi è, dunque,Numero registro generale 11913/2022Numero sezionale 8919/2025Numero di raccolta generale 7845/2026Data pubblicazione 31/03/2026alcun dubbio sull'intempestività del ricorso introduttivo, come proposto.

Inconclusione, l'appello del contribuente deve essere respinto e la sentenzaimpugnata deve essere confermata, in quanto il ricorso introduttivo èstato proposto oltre i termini normativamente previsti”;- il contribuente ricorre per la cassazione di tale sentenza,formulando due motivi.

Deposita memoria con la quale richiama leconclusioni di cui al ricorso;- la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sonorimaste intimate;Considerato che:- con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 21,comma 1 del D. Lgs 546/1992, con riferimento all’art. 360, comma 1, n.4”, il contribuente censura la sentenza per avere i giudici d’appelloritenuto inammissibile, in quanto tardivamente notificato, il ricorsointroduttivo del giudizio.

Deduce che dalla documentazione versata in atti,emergeva, chiaramente, che il ricorso era stato consegnato per lanotificazione a mezzo del servizio postale all’[OSCURATO:PERSONA] del Distrettodella Corte d’Appello di Catanzaro in data 27 ottobre 2016, cron. n. 6634,e non in data 3 novembre 2016, come invece confermato, erroneamentee illogicamente, dalla Commissione tributaria regionale.

Richiamava,inoltre, le censure e le eccezioni formulate nelle memorie illustrativeinnanzi ai giudici d’appello;- con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art.21,comma 1 del D. Lgs 546/1992, comma 1, con riferimento all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.”, il contribuente deduce l’omesso esame di un fattodecisivo, costituito dall’avvenuta tempestiva consegna del ricorsoall’ufficiale giudiziario per la notificazione.

Osserva come la consegna delricorso introduttivo del giudizio all’[OSCURATO:PERSONA] del Distretto della Corted’appello di Catanzaro risultasse chiaramente dalla relata di notificazione,in data 27 ottobre 2016 e non, come dichiarato dai giudici di primo gradoNumero registro generale 11913/2022Numero sezionale 8919/2025Numero di raccolta generale 7845/2026Data pubblicazione 31/03/2026e dai giudici del gravame, in data 3 novembre 2016. [OSCURATO:PERSONA] regionale avrebbe dovuto, pertanto, tener conto, al fine divalutare la tempestività dell'opposizione, della data di consegna dell’attoda parte del notificante all'ufficiale giudiziario, data individuabile nel 27ottobre 2016, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dellacartella di pagamento impugnata;- risulta necessario, ai fini della decisione, l’esame degli atti delfascicolo d’ufficio del giudizio definito dalla sentenza d’appello resa dallaCommissione Tributaria Regionale della [OSCURATO:PERSONA], Sez.

I, n. 3436/2021,pubblicata il 25 ottobre 2021, di cui va disposta l’acquisizione.

P.Q.MLa Corte, dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al giudiziodefinito dalla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCalabria – Sezione I - n. 3436/2021, depositata il 25 ottobre 2021, erinvia il ricorso a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il16/12/2025.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 11913/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 9, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA];AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro-tempore;-intimate-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCALABRIA, sez. I, n. 3436/2021, depositata il 25 ottobre 2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11913/2022Numero sezionale 8919/2025Numero di raccolta generale 7845/2026Data pubblicazione 31/03/2026Rilevato che:- [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Catanzaro avverso la cartella di pagamento n. 0302016 0006820515000, notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’importo di euro1.573,19, relativa alle tasse automobilistiche dovute per gli anni 2011 e2012, contestando la prescrizione triennale del preteso credito, l’omessanotificazione degli atti prodromici alla cartella e di atti interruttivi dellaprescrizione, l’illegittimità del calcolo degli interessi in relazione al qualenon erano stati indicati tassi e modalità di calcolo in rapporto alle varieannualità;- con sentenza n. 573/2019, l’adita Commissione dichiaravainammissibile il ricorso, in quanto proposto oltre il termine perentorio disessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, ai sensidell’art. 21, primo comma, del D. Lgs. n. 546/1992;- la Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], con sentenzan. 5582/2020, disattendeva l’appello del contribuente, condividendo leconclusioni del collegio di prime cure con riferimento all’intempestività delricorso introduttivo del giudizio. Rilevava il Collegio regionale “(…) laviolazione del combinato disposto degli artt. 21 e 22 del D. Lgs.546/1992, in forza del quale il ricorso, a pena d'inammissibilità, deveessere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'attoimpugnato e depositato, entro 30 giorni dalla sua proposizione, presso lasegreteria della Commissione tributaria adita determina l'inammissibilitàdello stesso. E, invero, nel caso in esame, l'atto impugnato è statonotificato in data 01.09.2016: ciò risultando sia dalla documentazioneprodotta e allegata al fascicolo di causa, sia dalle stesse ammissioni delcontribuente. Consegue che il ricorso avrebbe dovuto essere presentatoentro il termine ultimo mercoledì 02 novembre 2016, mentre talescadenza non è stata rispettata, tenuto conto che risulta spedito all'Ufficioin data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, oltre i 60 giorni di norma. Non vi è, dunque,Numero registro generale 11913/2022Numero sezionale 8919/2025Numero di raccolta generale 7845/2026Data pubblicazione 31/03/2026alcun dubbio sull'intempestività del ricorso introduttivo, come proposto. Inconclusione, l'appello del contribuente deve essere respinto e la sentenzaimpugnata deve essere confermata, in quanto il ricorso introduttivo èstato proposto oltre i termini normativamente previsti”;- il contribuente ricorre per la cassazione di tale sentenza,formulando due motivi. Deposita memoria con la quale richiama leconclusioni di cui al ricorso;- la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sonorimaste intimate;Considerato che:- con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 21,comma 1 del D. Lgs 546/1992, con riferimento all’art. 360, comma 1, n.4”, il contribuente censura la sentenza per avere i giudici d’appelloritenuto inammissibile, in quanto tardivamente notificato, il ricorsointroduttivo del giudizio. Deduce che dalla documentazione versata in atti,emergeva, chiaramente, che il ricorso era stato consegnato per lanotificazione a mezzo del servizio postale all’[OSCURATO:PERSONA] del Distrettodella Corte d’Appello di Catanzaro in data 27 ottobre 2016, cron. n. 6634,e non in data 3 novembre 2016, come invece confermato, erroneamentee illogicamente, dalla Commissione tributaria regionale. Richiamava,inoltre, le censure e le eccezioni formulate nelle memorie illustrativeinnanzi ai giudici d’appello;- con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art.21,comma 1 del D. Lgs 546/1992, comma 1, con riferimento all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.”, il contribuente deduce l’omesso esame di un fattodecisivo, costituito dall’avvenuta tempestiva consegna del ricorsoall’ufficiale giudiziario per la notificazione. Osserva come la consegna delricorso introduttivo del giudizio all’[OSCURATO:PERSONA] del Distretto della Corted’appello di Catanzaro risultasse chiaramente dalla relata di notificazione,in data 27 ottobre 2016 e non, come dichiarato dai giudici di primo gradoNumero registro generale 11913/2022Numero sezionale 8919/2025Numero di raccolta generale 7845/2026Data pubblicazione 31/03/2026e dai giudici del gravame, in data 3 novembre 2016. [OSCURATO:PERSONA] regionale avrebbe dovuto, pertanto, tener conto, al fine divalutare la tempestività dell'opposizione, della data di consegna dell’attoda parte del notificante all'ufficiale giudiziario, data individuabile nel 27ottobre 2016, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dellacartella di pagamento impugnata;- risulta necessario, ai fini della decisione, l’esame degli atti delfascicolo d’ufficio del giudizio definito dalla sentenza d’appello resa dallaCommissione Tributaria Regionale della [OSCURATO:PERSONA], Sez. I, n. 3436/2021,pubblicata il 25 ottobre 2021, di cui va disposta l’acquisizione. P.Q.MLa Corte, dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al giudiziodefinito dalla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCalabria – Sezione I - n. 3436/2021, depositata il 25 ottobre 2021, erinvia il ricorso a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il16/12/2025.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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