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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 1961

Cassazione n. 04003/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/04/1961 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/10/1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1964 avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] i, n che ha concluso chiedendo ok„b"~,tualutuiptU n A .

Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 27 settembre 2019 la Corte di Assise di appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza della Corte di Assise di Avellino del 9 maggio 2014 e, per l'effetto, rideterminava -in anni dodici di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e confermava nel« resto la sentenza impugnata, che aveva condannato alla pena dell'ergastolo i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili del delitto di concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e dei connessi reati in materia di armi, questi ultimi dichiarati estinti per prescrizione. 1.1 La ricostruzione della vicenda criminosa è stata compiuta sulla scorta degli accertamenti condotti dalle forze di polizia e dei contributi conoscitivi offerti dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi organici al clan di camorra Pecoraro-Renna di Giffoni, collegato al clan Cesarano ed al clan Alfieri, i quali avevano fatto luce sull'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], già esponente del clan camorristico omonimo di Sant'Antimo e dimorante a Calabritto in regime di soggiorno obbligato, ucciso da un gruppo di fuoco del clan Pecoraro a richiesta e per compiacere gli esponenti dei clan Moccia di Afragola e Verde di Sant'Antimo.

In particolare, deliberata l'uccisione di Ranucci nel corso di una riunione tenutasi presso il darage di [OSCURATO:PERSONA] alla presenza di questi, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Tedesco si era dedicato a seguire i movimenti della vittima, che aveva individuato la mattina del 26 gennaio 1993 da un punto prescelto per l'appostamento, indicandola ai complici.

Perso di vista il Ranucci dopo l'iniziale avvistamento, Tedesco si era recato al luogo concordato per il recupero degli esecutori, ove erano convenuti anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo appartenente al clan Cesarano e conosciuto quella stessa mattina.

Sempre secondo il racconto di Tedesco, egli aveva appreso dagli esecutori che [OSCURATO:PERSONA] aveva rintracciato Ranucci all'interno di un esercizio di barbiere e lo aveva colpito con plurimi colpi di arma da fuoco mentre Procida era rimasto appostato all'esterno e Schipani si era posto alla guida dell'autovettura utilizzata poi per la fuga e successivamente data alle fiamme con all'interno le armi utilizzate per eliminare possibili prove.

La rievocazione dei fatti operata da Tedesco veniva ritenuta dai giudici di merito di entrambi i gradi attendibile e convergente con quella, altrettanto meritevole di seguito, offerta da Schipani, entrambi coinvolti in prima persona nella vicenda omicidiaria e confermata anche dai dati della prova c.d. generica circa il tipo di arma impiegata, il numero di soggetti partecipi all'omicidio, l'azione di un unico sparatore, la distruzione con le fiamme dell'autovettura della [OSCURATO:PERSONA], il numero dei colpi di pistola esplosi.

A carico di Terrestre, inoltre, l'accusa era ritenuta confermata dalle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Avino.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei rispettivi difensori. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] per il tramite dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto carenza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato rilievo della prescrizione del reato, statuizione cje avrebbe dovuto essere adottata in conseguenza del riconoscimento della diminuente di cui all'art. 8 legge n. 152 del 1991.

Secondo la difesa, la norma non prevede una circostanza, ma una diminuente di pena, che non è soggetta a bilanciamento con altre circostanze ed il cui riconoscimento esclude l'aggravante di cui all'art. 7 della stessa legge.

Pertanto, avrebbe dovuto essere applicata la disciplina della prescrizione stabilita dal testo dell'art. 157 cod. pen. antecedente la riforma introdotta con la legge n. 251 del 2005 e riscontrata l'estinzione del delitto di omicidio alla data del 26 luglio 2013. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: a) violazione di legge e vizio di motivazione per avere omesso i giudici di appello la considerazione dei motivi di gravame proposti nell'interesse del ricorrente in ordine alle discrasie presenti nelle dichiarazioni dei collaboratori Schipani e Tedesco, che rendono inconciliabili le due versioni, in ordine: al movente dell'omicidio, indicato da Tedesco inizialmente nel favore richiesto dal clan Falanga, poi dai clan Moccia e Verde e da Schipani, di cui si era fatto latore [OSCURATO:PERSONA]; alle riunioni precedenti il delitto ed al ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], riferito da Tedesco e negato da Schipani; agli appostamenti effettuati da Tedesco ed all'individuazione della vittima, che secondo Tedesco gli era stata indicata da [OSCURATO:PERSONA] durante l'appostamento, secondo Schipani da un altro soggetto che aveva indicato a Tedesco l'autovettura ed il luogo di abitazione di Ranucci senza che Tedesco avesse riferito di un'attività in tal senso svolta da Schipani.

Anche in ordine ai resoconti ed ai luoghi di incontro la narrazione delle due fonti dichiarative diverge in quanto Tedesco ha descritto riunioni tenutesi dopo gli appostamenti presso il garage di [OSCURATO:PERSONA] ed il capannone di tale Rocco il solo giorno del delitto, Schipani ha riferito dell'utilizzo di più luoghi diversi.

In ordine alla fase esecutiva dell'omicidio vi è discrasia fra i due propalanti quanto al numero dei soggetti che avevano preso parte alla spedizione ed al coinvolgimento di un uomo tarchiato con la barba, di cui ha riferito il solo Schipani, circostanza decisiva che inficia l'intera ricostruzione offerta.

Anche le censure di inverosimiglianza ed incoerenza delle accuse mosse al ricorrente non sono state tenute in debita considerazione per avere la Corte distrettuale assegnato rilievo alla confessione resa dai due collaboratori ed al fatto che Tedesco era stato già irrevocabilmente condannato per lo stesso delitto, circostanze inidonee a conferire attendibilità alle chiamate in correità secondo i criteri di valutazione dettati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1653 del 21/10/1992. b) Erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 62 -bis, 114, 132 e 133 cod. pen. e motivazione apparente ed illogica quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella della minima partecipazione che avrebbe dovuto essere applicata per non avere il ricorrente partecipato alle riunioni deliberative dell'omicidio e per la risalenza nel tempo del fatto. 2.3 [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato violazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, incurante dell'ammissione delle proprie responsabilità da parte del ricorrente, sintomo di revisione critica del proprio passato, della corretta condotta carceraria tenuta per vent'anni, durante i quali egli ha mutato atteggiamento e dimostrato volontà di reinserimento tanto da avere già ottenuto permessi premio e la declassificazione della pericolosità.

Inoltre, la pena applicata, il c.d. ergastolo ostativo, è grave ed eccentrica se inflitta a quasi trent'anni di distanza dal fatto a persona ormai diversa da quella che aveva commesso il reato.

3. All'udienza odierna si è proceduto a trattazione scritta ed il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.

Considerato in diritto I ricorsi all'odierno esame, seppur per ragioni differenti, sono tutti inammissibili. 1.11 ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] lamenta con unico motivo i vizi di carenza di motivazione ed inosservanza della legge penale in ordine all'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ed all'art. 157 cod. pen. nel testo anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 251 del 2005, deducendo la intervenuta estinzione per prescrizione del delitto di omicidio.

1.1. La deduzione difensiva è manifestamente infondata: il riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al citato art. 8 non consente di ritenere il reato ascritto al ricorrente soggetto a prescrizione.

La questione è stata affrontata e risolta da recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329, per la quale «Il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea (Fattispecie relativa a delitti di omicidio aggravato commessi prima della riforma dell'art. 157 cod. pen., giudicati previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203)».

Siffatto orientamento non è più stato posto in discussione da successive pronunce di legittimità ed il ricorso non prospetta argomenti giuridici valutabili per poter approdare a diversa soluzione, risultando, dunque, inammissibile per manifesta infondatezza. 2.L'impugnazione proposta nell'interesse di Terrestre contesta in primo luogo il giudizio di responsabilità.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 191 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Schipani e Tedesco ed all'omessa considerazione delle censure difensive articolate nell'atto di appello.

2.1.1. Il motivo - che si limita a controdedurre alle valutazioni contenute nella sentenza impugnata, sollevando questioni di merito già puntualmente affrontate e risolte in appello, per tale ragione inammissibili in sede di legittimità - è manifestamente infondato.

2.1.2. La Corte territoriale ha ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori dotate di piena attendibilità intrinseca ed estrinseca, evidenziando per contro l'irrilevanza delle discrasie eccepite - e puntualmente esaminate - con l'atto di appello ai fini dell'affermazione della penale responsabilità degli imputati, poiché relative a circostanze obiettivamente marginali e non coinvolgenti il nucleo centrale del fatto illecito in contestazione.

Tedesco e Schipani sono stati considerati a ragione «chiamanti in correità, rei confessi e imputati per lo stesso reato per cui si procede, senza il loro preziosissimo contributo dichiarativo le indagini, originariamente esitate in un'archiviazione, non avrebbero conseguito nessun utile risultato».

Sotto il profilo della credibilità estrinseca i giudici di merito con conformi statuizioni hanno evidenziato l'acquisizione del patrimonio conoscitivo riversato nel processo grazie alla protratta militanza di Tedesco e Schipani nel gruppo criminale di appartenenza ed ai ruoli di rilievo assunti al suo interno, quello di Schipani definito "carismatico", e per entrambi veicolo di conoscenze estese alla fase decisionale delle azioni riferite, nonché alla personale partecipazione al delitto descritto, patrimonio non circoscritto alla loro posizione individuale, ma coinvolgente anche gli imputati "chiamati in correità".

Hanno escluso che fossero emersi nemmeno sospetti di accuse strumentali, false e calunniose, la cui origine deve rintracciarsi nel percorso di allontanamento da logiche criminali durante la patita carcerazione e nel desiderio di emanciparsi dal contesto criminale di origine per approdare ad un regime di vita improntato a normalità e legalità.

Hanno altresì rimarcato come il giudizio di attendibilità fosse stato già positivamente vagliato in plurimi separati procedimenti penali, già definiti, elencati partitamene per ciascungdi essi, uno dei quali valso la condanna irrevocabile di Tedesco per concorso nell'omicidio in contestazione.

Sul piano contenutistico ed intrinseco i giudici di merito hanno positivamente apprezzato i caratteri di precisione, coerenza logica e spontaneità delle dichiarazioni rese in numerosi interrogatori, nel corso dei quali i propalanti hanno ripercorso i fatti riferiti con costanza e linearità espositiya, senza incorrere in contraddizioni sostanziali in grado di inficiarne il corretto utilizzo probatorio, né valutabili in sede di legittimità, trattandosi di censure di merito sulle quali i giudici hanno deciso in maniera conforme ed immune da vizi di qualsiasi natura. 2.1.3 La piattaforma probatoria, valorizzata ai fini del giudizio di responsabilità, ha incluso anche il contributo dichiarativo degli altri collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vagliato in tutti gli aspetti rilevanti come frutto del ruolo assunto nei rispettivi contesti criminali di appartenenza, della conoscenza diretta dei fatti e della frequentazione dei soggetti coinvolti, caratterizzato da precisione, ricchezza di dettagli descrittivi, genuinità del percorso di collaborazione ed assenza di plausibili ragioni di astio o contrapposizione di interessi nei confronti delle persone accusate.

La chiamata in reità così acquisita è stata apprezzata in linea con i criteri indicati dalle Sezioni Unite (sentenza n. 20804 del 29/11/2012) come idonea a svolgere la funzione di riscontro rispetto alle fonti primarie, rappresentate dalle accuse mosse da Tedesco e Schipani. 2.2 Riscontrato con esito positivo il profilo della credibilità intrinseca e dell'attendibilità estrinseca del narrato delle due principali fonti dichiarative, considerate tali da costituire ciascuna un autonomo elemento di prova a carico degli imputati, la sentenza ha affrontato il tema centrale della convergenza tra i contributi conoscitivi forniti dai dichiaranti in replica delle contestazioni difensive. 2.2.1 In ordine al mandato omicidiario hanno osservato che: -si era registrata la convergenza operativa di diversi gruppi criminali, tutti interessati all'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], fra i quali gruppi spiccava il clan camorristico Verde di Sant'Antimo -alleato dei casalesi, anch'essi animati da desiderio di vendetta per ragioni di antagonismo delinquenziale-, interessato al rafforzamento dei vincoli di collaborazione con il clan Cesarano di Castellammare di Stabia, secondo quanto riferito da Schipani, da Tedesco ed anche da [OSCURATO:PERSONA], per i quali i Cesarano non erano i diretti mandanti dell'omicidio, ma si erano resi latori della richiesta dei Verde, così da fungere da mediatori fra formazioni camorristiche insediate in aree territoriali diverse, che per operare contro esponente originario di Sant'Antimo, ma trovatosi nell'avellinese, avevano dovuto ottenere la collaborazione dei Pecoraro, prestatisi a fare il favore richiesto; -il diverso livello di conoscenze riversato nel processo da [OSCURATO:PERSONA] da un lato, da [OSCURATO:PERSONA] dall'altro, quanto al mandato conferito ed alle modalità esecutive dell'omicidio, è condizionato dalla differente collocazione dei dichiaranti all'interno della catena di comando che aveva condotto al delitto, posto che i primi due vi erano stati coinvolti sul piano operativo in modo personale senza possedere informazioni dettagliate sui committenti "napoletani" e sul ruolo avuto dai casalesi, il terzo, invece, pur introdotto nelle trame organizzative intessute dai soggetti interessati all'uccisione di Ranucci, non aveva preso parte alla sua realizzazione in territorio salernitano al punto da avere ignorato l'identità degli esecutori; -tuttavia era riscontrabile, secondo i giudici di merito, che ne hanno dato ampia giustificazione, una coerente e comune descrizione del "favore" richiesto dai Verde con la mediazione dei Cesarano ai Pecoraro, che lo avevano accordato con la collaborazione di Terrestre, soggetto accusato anche da [OSCURATO:PERSONA] come partecipe al delitto di Carabritto in danno di Ranucci; -anche in merito al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], riferito da Tedesco e non da Schipani, la Corte di merito ha osservato che il riferimento non è eccentrico rispetto al contrasto criminale nel quale è stato collocato il delitto, poiché il ruolo di mandante di Falanga, descritto da Tedesco quale frutto di notizie derivate da altri, è coerente con la già accertata sua vicinanza al gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e con la ricostruzione del complesso di alleanze criminali alla base della decisione e realizzazione dell'omicidio di Ranucci, -quale conseguenza del convergere degli intenti criminosi di più formazioni camorristiche è stata apprezzata l'indicazione, proveniente da Schipani, della partecipazione al delitto di Procida e di Terrestre in quanto "napoletani", o meglio esponenti della più ampia famiglia Alfieri, cuo facevano capo anche i Cesarano, inviati appositamente a fornire il loro contributo alla fase esecutiva del delitto da realizzare "fuori zona". 2.2.2 Sulla fase organizzativa del delitto e sugli appostamenti eseguiti in via preliminare, la sentenza ha evidenziato che: -circa il ruolo svolto nelle ricerche della vittima da [OSCURATO:PERSONA], riferito da Tedesco e negato da Schipani, sebbene questi fosse stato presente alla riunione tenutasi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] nella quale Tedesco avrebbe conosciuto Plaetano, deve differenziarsi l'attività di osservazione, condotta soltanto da Tedesco per ammissione di Schipani, dai sopralluoghi effettuati da quest'ultimo con altri affiliati, ma non il Tedesco, nell'ambito dallo studio delle vie di fuga, del luogo di possibile esecuzione e delle modalità di recupero degli esecutori, sicchè la divergenza descrittiva è ascrivibile al diverso impegno profuso nell'organizzazione dell'omicidio e dà conto delle ragioni per le quali, secondo Tedesco, Schipani si sarebbe recato sul luogo del delitto solo il giorno della sua esecuzione; -il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] non era noto a Schipani, il quale, quando aveva indicato colui che aveva fatto conoscere la vittima a Tedesco, aveva inteso l'abitazione di Ranucci e non la sua persona e comunque il particolare aveva rilevanza del tutto secondaria ed era spiegabile col fatto che Tedesco aveva descritto due riunioni organizzative tenutesi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]: in una prima occasione alla presenza di Schipani si era discusso della necessità di uccidere Ranucci per "fare un piacere" ai napoletani; in una seconda circostanza il Tedesco aveva fatto la conoscenza di Plaetano senza sia stata menzionata, né altrimenti dimostrata, la presenza di Schipani; -le divergenti indicazioni dei luoghi di incontro tra i concorrenti nel reato sono solo apparenti, o comunque riferibili ad aspetti marginali, poiché le circostanze di tempo e di luogo elencate dallo Schipani non attengono alla sola pianificazione dell'omicidio Ranucci, ma anche ad argomenti di più ampio interesse per la consorteria criminale ed in ogni caso entrambi i collaboratori hanno indicato più riunioni tenutisi presso, sia l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], sia quella di tale Rocco, ubicata in Olevano sul Tusciano; -resta esclusa la dedotta inverosimiglianza dell'effettuazione da parte di Tedesco di appostamenti presso l'abitazione di una persona non conosciuta, dal momento che il collaboratore aveva chiarito che, una volta individuata la casa, aveva accertato la presenza al suo interno di un solo uomo e di una donna, sicchè l'attenzione si era poi concentrata su tale individuo, della cui identità aveva ottenuto conferma da Pecoraro. 2.2.3 In ordine alla specificazione del luogo di partenza del commando omicidiario, indicato da Schipani in [OSCURATO:PERSONA], da Tedesco in Olevano sul Tusciano, la Corte di appello ha osservato come il contrasto fosse solo apparente: Schipani, dopo l'iniziale indicazione di [OSCURATO:PERSONA], aveva chiarito che l'incontro si era articolato in due momenti: vi era stato un primo appuntamento ad Olevano sul Tusciano con Tedesco, come anche da questi riferito, quindi un secondo ad [OSCURATO:PERSONA] con Procida, Terrestre, altro soggetto che stava con costoro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.4 La sentenza impugnata ha quindi preso in esame le ulteriori discordanze segnalate dalla difesa di Terrestre in ordine alla fase esecutiva del delitto, osservando che: -il contrasto nella ricostruzione dei fatti operata da Tedesco e da Schipani riguarda uno soltanto dei molti veicoli utilizzati per compiere l'omicidio, ossia quello indicato da Tedesco come A 112, da Schipani come [OSCURATO:PERSONA], mentre risultano corrispondere le indicazioni di almeno altre due autovetture impiegate, la Regata condotta da Schipani e la [OSCURATO:PERSONA] di Tedesco ; sebbene Schipani avesse ammesso di non ricordare con precisione tutti i veicoli coinvolti; -sulla identità degli occupanti i predetti mezzi,, Schipani aveva precisato di avere condotto da solo la [OSCURATO:PERSONA], sulla quale solo in un secondo momento erano saliti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri correi avevano viaggiato a bordo delle altre autovetture e che, una volta raggiunto il luogo convenuto, Renna, Terrestre ed altro soggetto con la barba, addetti al "recupero" degli esecutori, erano scesi; Tedesco aveva descritto accadimenti in termini corrispondenti, ossia che sino a [OSCURATO:PERSONA] aveva condotto da solo la Regata in modo che, in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine, soltanto costui dovesse rispondere del trasporto delle armi e che, giunti a destinazione, constatata l'uscita da casa di Ranucci, prima Procida aveva preso posto sull'auto di Schipani e poi anche Pecoraro, sicchè l'unico profilo distonico riguarda il momento in cui quest'ultimo era salito sul veicolo di Schipani, mentre vi è concordanza sia quanto alla descrizione del viaggio sino a Calabritto, sia quanto alla partenza dal luogo degli appostamenti situato di fronte all'abitazione della vittima; -l'indicazione da parte di Schipani, e non di Tedesco, quale ulteriore partecipe di un individuo di circa cinquant'anni, basso di statura con la barba, è rimasta priva di ulteriori conferme, ma non assume rilievo determinante per escludere il concorso degli altri soggetti accusati, Procida e Terrestre, concordemente menzionati per identità, vicende criminali, frequentazioni, soprannomi e ruoli ricoperti, senza che l'intervento del predetto individuo sia stato descritto come alternativo a quello dei predetti coimputati e che possa dubitarsi della loro effettiva partecipazione al delitto. 2.3 E' perfettamente logica e rispondente ai canoni valutativi individuati dalla giurisprudenza di legittimità la conclusione raggiunta dalla Corte di appello circa la rilevanza del tutto marginale delle incongruenze denunciate dalla difesa di Terrestre, tali da non pregiudicare l'attendibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia, da costituire riprova della reciproca autonomia delle fonti e da non impedirne il legittimo utilizzo probatorio, perché addebitabili ad un mero difetto mnemonico, secondo la massima di esperienza per la quale le contraddizioni tra le versioni fornite da dichiaranti possono costituire indicazioni di falsità quando riguardino circostanze essenziali e decisive, mentre divergenze su particolari secondari possono dipendere dalla diversa percezione della realtà o da differente capacità di ricordo.

Si è, infatti, affermato da parte di questa Corte il condivisibile principio, per cui « In tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti rappresentative di fatti assai remoti nel tempo, il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze, ed il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della propalazione alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell'economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormente scomposti» (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco ed altri, Rv. 264368).

Ed ancora «Ai fini della valutazione della convergenza delle chiamate in correità, il nucleo essenziale della propalazione deve essere individuato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, con esclusivo e limitato riferimento all'azione tipizzata dalla norma incriminatrice, ma in relazione allo specifico fatto materiale oggetto della narrazione, nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nella struttura del racconto, alle circostanze evocate» (Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 260936; in termini anche Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393; Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744; Sez. 1, n. 19683 del :19/03/2003, Vitale, Rv. 223848).

E' costante nelle pronunce di questa Corte l'assunto per il quale non è esigibile la perfetta sovrapponibilità delle narrazioni provenienti da fonti diverse, che potrebbe, al contrario, risultare sospetto di un qualche accordo calunniatorio, sicchè non nuocciono alla positiva valutazione delle stesse le eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, salvo che esse, per le loro specifiche connotazioni, siano tali da far concludere che il dichiarante abbia inventato quanto riferito o alterato la verità dei fatti per sostenere un'accusa che, altrimenti, sarebbe stata insostenibile.

Di conseguenza, quando con la sentenza di merito sia stata affermata la responsabilità dell'imputato anche sulla base della ritenuta sussistenza di plurime chiamate in correità o reità, non può utilmente prospettarsi in sede di legittimità come motivo di censura il solo fatto che le dichiarazioni accusatorie ritenute concordanti presentino in realtà fra loro divergenze e discrasie, quando queste attengano a elementi di natura marginale e non vengano indicate, né siano enucleabili ictu ocull le ragioni per le quali, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuta attribuire loro una specifica e decisiva rilevanza nel senso sopra illustrato.

Nel caso specifico il ricorso proposto fa Terrestre evidenzia i medesimi punti di divergenza fra il racconto di Schipani e Tedesco che entrambe le sentenze di merito hanno già esaminato e apprezzato come tali da non incidere sulla parte essenziale della rievocazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] quanto a movente, partecipi, esecutori materiale, ruoli da ciascuno assunti, modalità di esecuzione, fasi successive all'uccisione di Ranucci.

In tal senso non è censurabile nella sua tenuta logica e nelle giustificazioni fornite, per la oggettiva minima valenza dei particolari dissonanti, il giudizio di irrilevanza delle discrasie sul coinvolgimento o meno nel delitto di tale Plaetano, sulla tipologia di autovettura utilizzata da Terrestre e Procida, sul momento in cui Procida e Pecoraro erano saliti a bordo del veicolo condotto da Schipani.

Inoltre, il ricorso di Terrestre mostra disinteresse per il contributo conoscitivo fornito dalle ulteriori fonti dichiarative valorizzate dai giudici di merito, ossia [OSCURATO:PERSONA] ed Oliva, nonché per la sopravvenuta ammissione di responsabilità da parte dei correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, oltre a valere per le loro posizioni individuali, assume valenza di autonomo riscontro della veridicità delle accuse dei collaboratori di giustizia.

A tali già ampi elementi di riscontro la sentenza ha< quindi aggiuntoanche la valutazione dei dati conoscitivi forniti dagli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del delitto, che riscontrano i collaboratori quanto al numero degli esecutori, alla presenza di una [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dell'omicidio, al numero dei colpi esplosi, alla distanza tra sparatore e vittima, alla tipologia di arma utilizzata.

Ed in ordine alla posizione di Terrestre, la sentenza in replica alle obiezioni difensive non ha mancato di giustificare la sua partecipazione al delitto nella fase di recupero degli esecutori e di fuga verso Napoli„ osservando che egli aveva agito in sinergia operativa con Procida, che meglio conosceva i luoghi per avere partecipato ai sopralluoghi ed avere frequentato in precedenti occasioni il gruppo di Pecoraro e non nelle fasi che implicavano una maggiore conoscenza dei percorsi, come nell'attività di ricerca della vittima, mentre nessuna delle divergenze narrative segnalate in ricorso attiene al suo ruolo nell'omicidio ed alla sua funzione di raccordo fra gli uomini di Pecoraro ed i gruppi camorristici facenti capo al clan Alfieri.

In definitiva, l'impugnazione in ordine al giudizio di responsabilità risulta reiterativa di argomenti già adeguatamente affrontati e risolti dai giudici di merito e non del tutto aderente al percorso motivazionale della sentenza impugnata, quindi manifestamente infondata ed in parte aspecifica. 2.4 Anche i restanti motivi sul trattamento sanzionatorio, proposti da [OSCURATO:PERSONA], sono privi di fondamento.

La Corte di merito ha rimarcato da un lato l'assenza di elementi positivi di valutazione, necessari per poter applicare le circostanze attenuanti generiche e dall'altro la sussistenza di elementi negativi, quali la gravità del fatto per le efferate modalità di esecuzione del delitto col rischio del coinvolgimento di persone innocenti ed estranee al contesto mafioso, la particolare riprovevolezza dei motivi a delinquere, che lungi da rinvenire la loro origine in ragioni personali, risiedono nell'intento di compiacere altra organizzazione camorristica e di cementare i rapporti di alleanza criminale, l'intensità del dolo che ha sostenuto azione a lungo meditata ed organizzata, la negativa personalità dell'imputato, desunta dai molteplici e gravi precedenti penali.

Ha altresì respinto la richiesta di applicazione della circostanza attenuante della minima partecipazione a ragione della sussistenza della circostanza aggravante del numero dei concorrenti nel reato, pari o superiore a cinque e del divieto sancito dall'art. 112 cod. pen: in tal senso si è pronunciata questa Corte e si ribadisce che «In tema di concorso di persone nel reato, la disposizione di cui all'art. 114, secondo comma, cod. pen., che esclude l'applicabilità dell'attenuante della minima partecipazione nelle ipotesi di aggravamento del reato ai sensi dell'art. 112 cod. pen. (numero dei concorrenti pari almeno a cinque), si riferisce anche a quelle ipotesi in cui il numero delle persone .concorrenti sia considerato, da diversa norma, aggravante speciale di un determinato reato» (Sez. 2, n. 6382 del 08/05/1996, Arcella ed altro, Rv. 205409; Sez. 3, n. 17180 del 05/03/2020, Zenarti, Rv. 279014; Sez. 5, n. 15368 del 19/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266565; Sez. 1, n. 37277 del 23/04/2015, Sclafani ed altri, Rv. 264565; Sez. 6, n. 6250 del 17/10/2002, dep. 2003, Emmanuello, Rv. 225925).

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] investe il diniego delle circostanze attenuanti generiche con argomentazioni che non hanno consistenza. 3.1 La sentenza impugnata ha rimarcato, oltre agli altri elementi negativi già evidenziati per le posizioni dei coimputati, che la confessione resa non assume una reale valenza favorevole così da giustificare l'attenuazione del regime punitivo.

L'ammissione di responsabilità non è sintomatica di certa volontà di ravvedimento e di collaborazione ai fini dell'accertamento della verità, sia per essere intervenuta tardivamente dopo che nel giudizio di primo grado il coinvolgimento del ricorrente era rimasto accertato, sebbene egli avesse assunto una linea difensiva improntata al netto antagonismo processuale, che aveva cercato di contrastare l'ipotesi accusatoria con la totale negazione dell'addebito, espressa anche mediante l'esame dibattimentale reso nel corso del giudizio di primo grado, sia perché non accompagnata dalla rivelazione di particolari illustrativi della fase ideativa e di quella esecutiva del delitto e nemmeno del ruolo svolto dai correi e dai coimputati. 3.2 La conclusione circa la natura strumentale e necessitata della confessione resa poggia, dunque, su solida base giustificativa, che non viene nemmeno scalfita dai rilievi sviluppati in ricorso, privo della indicazione degli elementi favorevoli già dedotti ed asseritamente pretermessi dai giudici di appello e richiama principi astratti e generali, non riferiti in termini di concretezza alla presente fattispecie. 3.3 Anche le censure incentrate sulla natura "ostativa" dell'ergastolo non sono pertinenti, poiché allusive a tematiche riferibili alla sola fase esecutiva del rapporto processuale e non a quella di cognizione.

I ricorsi sono, quindi, tutti inammissibili, il che comporta la condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/04/1961 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/10/1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1964 avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] i, n che ha concluso chiedendo ok„b"~,tualutuiptU n A . Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 27 settembre 2019 la Corte di Assise di appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza della Corte di Assise di Avellino del 9 maggio 2014 e, per l'effetto, rideterminava -in anni dodici di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e confermava nel« resto la sentenza impugnata, che aveva condannato alla pena dell'ergastolo i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili del delitto di concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e dei connessi reati in materia di armi, questi ultimi dichiarati estinti per prescrizione. 1.1 La ricostruzione della vicenda criminosa è stata compiuta sulla scorta degli accertamenti condotti dalle forze di polizia e dei contributi conoscitivi offerti dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi organici al clan di camorra Pecoraro-Renna di Giffoni, collegato al clan Cesarano ed al clan Alfieri, i quali avevano fatto luce sull'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], già esponente del clan camorristico omonimo di Sant'Antimo e dimorante a Calabritto in regime di soggiorno obbligato, ucciso da un gruppo di fuoco del clan Pecoraro a richiesta e per compiacere gli esponenti dei clan Moccia di Afragola e Verde di Sant'Antimo. In particolare, deliberata l'uccisione di Ranucci nel corso di una riunione tenutasi presso il darage di [OSCURATO:PERSONA] alla presenza di questi, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Tedesco si era dedicato a seguire i movimenti della vittima, che aveva individuato la mattina del 26 gennaio 1993 da un punto prescelto per l'appostamento, indicandola ai complici. Perso di vista il Ranucci dopo l'iniziale avvistamento, Tedesco si era recato al luogo concordato per il recupero degli esecutori, ove erano convenuti anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo appartenente al clan Cesarano e conosciuto quella stessa mattina. Sempre secondo il racconto di Tedesco, egli aveva appreso dagli esecutori che [OSCURATO:PERSONA] aveva rintracciato Ranucci all'interno di un esercizio di barbiere e lo aveva colpito con plurimi colpi di arma da fuoco mentre Procida era rimasto appostato all'esterno e Schipani si era posto alla guida dell'autovettura utilizzata poi per la fuga e successivamente data alle fiamme con all'interno le armi utilizzate per eliminare possibili prove. La rievocazione dei fatti operata da Tedesco veniva ritenuta dai giudici di merito di entrambi i gradi attendibile e convergente con quella, altrettanto meritevole di seguito, offerta da Schipani, entrambi coinvolti in prima persona nella vicenda omicidiaria e confermata anche dai dati della prova c.d. generica circa il tipo di arma impiegata, il numero di soggetti partecipi all'omicidio, l'azione di un unico sparatore, la distruzione con le fiamme dell'autovettura della [OSCURATO:PERSONA], il numero dei colpi di pistola esplosi. A carico di Terrestre, inoltre, l'accusa era ritenuta confermata dalle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Avino. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei rispettivi difensori. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] per il tramite dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto carenza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato rilievo della prescrizione del reato, statuizione cje avrebbe dovuto essere adottata in conseguenza del riconoscimento della diminuente di cui all'art. 8 legge n. 152 del 1991. Secondo la difesa, la norma non prevede una circostanza, ma una diminuente di pena, che non è soggetta a bilanciamento con altre circostanze ed il cui riconoscimento esclude l'aggravante di cui all'art. 7 della stessa legge. Pertanto, avrebbe dovuto essere applicata la disciplina della prescrizione stabilita dal testo dell'art. 157 cod. pen. antecedente la riforma introdotta con la legge n. 251 del 2005 e riscontrata l'estinzione del delitto di omicidio alla data del 26 luglio 2013. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: a) violazione di legge e vizio di motivazione per avere omesso i giudici di appello la considerazione dei motivi di gravame proposti nell'interesse del ricorrente in ordine alle discrasie presenti nelle dichiarazioni dei collaboratori Schipani e Tedesco, che rendono inconciliabili le due versioni, in ordine: al movente dell'omicidio, indicato da Tedesco inizialmente nel favore richiesto dal clan Falanga, poi dai clan Moccia e Verde e da Schipani, di cui si era fatto latore [OSCURATO:PERSONA]; alle riunioni precedenti il delitto ed al ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], riferito da Tedesco e negato da Schipani; agli appostamenti effettuati da Tedesco ed all'individuazione della vittima, che secondo Tedesco gli era stata indicata da [OSCURATO:PERSONA] durante l'appostamento, secondo Schipani da un altro soggetto che aveva indicato a Tedesco l'autovettura ed il luogo di abitazione di Ranucci senza che Tedesco avesse riferito di un'attività in tal senso svolta da Schipani. Anche in ordine ai resoconti ed ai luoghi di incontro la narrazione delle due fonti dichiarative diverge in quanto Tedesco ha descritto riunioni tenutesi dopo gli appostamenti presso il garage di [OSCURATO:PERSONA] ed il capannone di tale Rocco il solo giorno del delitto, Schipani ha riferito dell'utilizzo di più luoghi diversi. In ordine alla fase esecutiva dell'omicidio vi è discrasia fra i due propalanti quanto al numero dei soggetti che avevano preso parte alla spedizione ed al coinvolgimento di un uomo tarchiato con la barba, di cui ha riferito il solo Schipani, circostanza decisiva che inficia l'intera ricostruzione offerta. Anche le censure di inverosimiglianza ed incoerenza delle accuse mosse al ricorrente non sono state tenute in debita considerazione per avere la Corte distrettuale assegnato rilievo alla confessione resa dai due collaboratori ed al fatto che Tedesco era stato già irrevocabilmente condannato per lo stesso delitto, circostanze inidonee a conferire attendibilità alle chiamate in correità secondo i criteri di valutazione dettati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1653 del 21/10/1992. b) Erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 62 -bis, 114, 132 e 133 cod. pen. e motivazione apparente ed illogica quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella della minima partecipazione che avrebbe dovuto essere applicata per non avere il ricorrente partecipato alle riunioni deliberative dell'omicidio e per la risalenza nel tempo del fatto. 2.3 [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato violazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, incurante dell'ammissione delle proprie responsabilità da parte del ricorrente, sintomo di revisione critica del proprio passato, della corretta condotta carceraria tenuta per vent'anni, durante i quali egli ha mutato atteggiamento e dimostrato volontà di reinserimento tanto da avere già ottenuto permessi premio e la declassificazione della pericolosità. Inoltre, la pena applicata, il c.d. ergastolo ostativo, è grave ed eccentrica se inflitta a quasi trent'anni di distanza dal fatto a persona ormai diversa da quella che aveva commesso il reato. 3. All'udienza odierna si è proceduto a trattazione scritta ed il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. Considerato in diritto I ricorsi all'odierno esame, seppur per ragioni differenti, sono tutti inammissibili. 1.11 ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] lamenta con unico motivo i vizi di carenza di motivazione ed inosservanza della legge penale in ordine all'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ed all'art. 157 cod. pen. nel testo anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 251 del 2005, deducendo la intervenuta estinzione per prescrizione del delitto di omicidio. 1.1. La deduzione difensiva è manifestamente infondata: il riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al citato art. 8 non consente di ritenere il reato ascritto al ricorrente soggetto a prescrizione. La questione è stata affrontata e risolta da recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329, per la quale «Il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea (Fattispecie relativa a delitti di omicidio aggravato commessi prima della riforma dell'art. 157 cod. pen., giudicati previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203)». Siffatto orientamento non è più stato posto in discussione da successive pronunce di legittimità ed il ricorso non prospetta argomenti giuridici valutabili per poter approdare a diversa soluzione, risultando, dunque, inammissibile per manifesta infondatezza. 2.L'impugnazione proposta nell'interesse di Terrestre contesta in primo luogo il giudizio di responsabilità. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 191 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Schipani e Tedesco ed all'omessa considerazione delle censure difensive articolate nell'atto di appello. 2.1.1. Il motivo - che si limita a controdedurre alle valutazioni contenute nella sentenza impugnata, sollevando questioni di merito già puntualmente affrontate e risolte in appello, per tale ragione inammissibili in sede di legittimità - è manifestamente infondato. 2.1.2. La Corte territoriale ha ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori dotate di piena attendibilità intrinseca ed estrinseca, evidenziando per contro l'irrilevanza delle discrasie eccepite - e puntualmente esaminate - con l'atto di appello ai fini dell'affermazione della penale responsabilità degli imputati, poiché relative a circostanze obiettivamente marginali e non coinvolgenti il nucleo centrale del fatto illecito in contestazione. Tedesco e Schipani sono stati considerati a ragione «chiamanti in correità, rei confessi e imputati per lo stesso reato per cui si procede, senza il loro preziosissimo contributo dichiarativo le indagini, originariamente esitate in un'archiviazione, non avrebbero conseguito nessun utile risultato». Sotto il profilo della credibilità estrinseca i giudici di merito con conformi statuizioni hanno evidenziato l'acquisizione del patrimonio conoscitivo riversato nel processo grazie alla protratta militanza di Tedesco e Schipani nel gruppo criminale di appartenenza ed ai ruoli di rilievo assunti al suo interno, quello di Schipani definito "carismatico", e per entrambi veicolo di conoscenze estese alla fase decisionale delle azioni riferite, nonché alla personale partecipazione al delitto descritto, patrimonio non circoscritto alla loro posizione individuale, ma coinvolgente anche gli imputati "chiamati in correità". Hanno escluso che fossero emersi nemmeno sospetti di accuse strumentali, false e calunniose, la cui origine deve rintracciarsi nel percorso di allontanamento da logiche criminali durante la patita carcerazione e nel desiderio di emanciparsi dal contesto criminale di origine per approdare ad un regime di vita improntato a normalità e legalità. Hanno altresì rimarcato come il giudizio di attendibilità fosse stato già positivamente vagliato in plurimi separati procedimenti penali, già definiti, elencati partitamene per ciascungdi essi, uno dei quali valso la condanna irrevocabile di Tedesco per concorso nell'omicidio in contestazione. Sul piano contenutistico ed intrinseco i giudici di merito hanno positivamente apprezzato i caratteri di precisione, coerenza logica e spontaneità delle dichiarazioni rese in numerosi interrogatori, nel corso dei quali i propalanti hanno ripercorso i fatti riferiti con costanza e linearità espositiya, senza incorrere in contraddizioni sostanziali in grado di inficiarne il corretto utilizzo probatorio, né valutabili in sede di legittimità, trattandosi di censure di merito sulle quali i giudici hanno deciso in maniera conforme ed immune da vizi di qualsiasi natura. 2.1.3 La piattaforma probatoria, valorizzata ai fini del giudizio di responsabilità, ha incluso anche il contributo dichiarativo degli altri collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vagliato in tutti gli aspetti rilevanti come frutto del ruolo assunto nei rispettivi contesti criminali di appartenenza, della conoscenza diretta dei fatti e della frequentazione dei soggetti coinvolti, caratterizzato da precisione, ricchezza di dettagli descrittivi, genuinità del percorso di collaborazione ed assenza di plausibili ragioni di astio o contrapposizione di interessi nei confronti delle persone accusate. La chiamata in reità così acquisita è stata apprezzata in linea con i criteri indicati dalle Sezioni Unite (sentenza n. 20804 del 29/11/2012) come idonea a svolgere la funzione di riscontro rispetto alle fonti primarie, rappresentate dalle accuse mosse da Tedesco e Schipani. 2.2 Riscontrato con esito positivo il profilo della credibilità intrinseca e dell'attendibilità estrinseca del narrato delle due principali fonti dichiarative, considerate tali da costituire ciascuna un autonomo elemento di prova a carico degli imputati, la sentenza ha affrontato il tema centrale della convergenza tra i contributi conoscitivi forniti dai dichiaranti in replica delle contestazioni difensive. 2.2.1 In ordine al mandato omicidiario hanno osservato che: -si era registrata la convergenza operativa di diversi gruppi criminali, tutti interessati all'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], fra i quali gruppi spiccava il clan camorristico Verde di Sant'Antimo -alleato dei casalesi, anch'essi animati da desiderio di vendetta per ragioni di antagonismo delinquenziale-, interessato al rafforzamento dei vincoli di collaborazione con il clan Cesarano di Castellammare di Stabia, secondo quanto riferito da Schipani, da Tedesco ed anche da [OSCURATO:PERSONA], per i quali i Cesarano non erano i diretti mandanti dell'omicidio, ma si erano resi latori della richiesta dei Verde, così da fungere da mediatori fra formazioni camorristiche insediate in aree territoriali diverse, che per operare contro esponente originario di Sant'Antimo, ma trovatosi nell'avellinese, avevano dovuto ottenere la collaborazione dei Pecoraro, prestatisi a fare il favore richiesto; -il diverso livello di conoscenze riversato nel processo da [OSCURATO:PERSONA] da un lato, da [OSCURATO:PERSONA] dall'altro, quanto al mandato conferito ed alle modalità esecutive dell'omicidio, è condizionato dalla differente collocazione dei dichiaranti all'interno della catena di comando che aveva condotto al delitto, posto che i primi due vi erano stati coinvolti sul piano operativo in modo personale senza possedere informazioni dettagliate sui committenti "napoletani" e sul ruolo avuto dai casalesi, il terzo, invece, pur introdotto nelle trame organizzative intessute dai soggetti interessati all'uccisione di Ranucci, non aveva preso parte alla sua realizzazione in territorio salernitano al punto da avere ignorato l'identità degli esecutori; -tuttavia era riscontrabile, secondo i giudici di merito, che ne hanno dato ampia giustificazione, una coerente e comune descrizione del "favore" richiesto dai Verde con la mediazione dei Cesarano ai Pecoraro, che lo avevano accordato con la collaborazione di Terrestre, soggetto accusato anche da [OSCURATO:PERSONA] come partecipe al delitto di Carabritto in danno di Ranucci; -anche in merito al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], riferito da Tedesco e non da Schipani, la Corte di merito ha osservato che il riferimento non è eccentrico rispetto al contrasto criminale nel quale è stato collocato il delitto, poiché il ruolo di mandante di Falanga, descritto da Tedesco quale frutto di notizie derivate da altri, è coerente con la già accertata sua vicinanza al gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e con la ricostruzione del complesso di alleanze criminali alla base della decisione e realizzazione dell'omicidio di Ranucci, -quale conseguenza del convergere degli intenti criminosi di più formazioni camorristiche è stata apprezzata l'indicazione, proveniente da Schipani, della partecipazione al delitto di Procida e di Terrestre in quanto "napoletani", o meglio esponenti della più ampia famiglia Alfieri, cuo facevano capo anche i Cesarano, inviati appositamente a fornire il loro contributo alla fase esecutiva del delitto da realizzare "fuori zona". 2.2.2 Sulla fase organizzativa del delitto e sugli appostamenti eseguiti in via preliminare, la sentenza ha evidenziato che: -circa il ruolo svolto nelle ricerche della vittima da [OSCURATO:PERSONA], riferito da Tedesco e negato da Schipani, sebbene questi fosse stato presente alla riunione tenutasi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] nella quale Tedesco avrebbe conosciuto Plaetano, deve differenziarsi l'attività di osservazione, condotta soltanto da Tedesco per ammissione di Schipani, dai sopralluoghi effettuati da quest'ultimo con altri affiliati, ma non il Tedesco, nell'ambito dallo studio delle vie di fuga, del luogo di possibile esecuzione e delle modalità di recupero degli esecutori, sicchè la divergenza descrittiva è ascrivibile al diverso impegno profuso nell'organizzazione dell'omicidio e dà conto delle ragioni per le quali, secondo Tedesco, Schipani si sarebbe recato sul luogo del delitto solo il giorno della sua esecuzione; -il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] non era noto a Schipani, il quale, quando aveva indicato colui che aveva fatto conoscere la vittima a Tedesco, aveva inteso l'abitazione di Ranucci e non la sua persona e comunque il particolare aveva rilevanza del tutto secondaria ed era spiegabile col fatto che Tedesco aveva descritto due riunioni organizzative tenutesi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]: in una prima occasione alla presenza di Schipani si era discusso della necessità di uccidere Ranucci per "fare un piacere" ai napoletani; in una seconda circostanza il Tedesco aveva fatto la conoscenza di Plaetano senza sia stata menzionata, né altrimenti dimostrata, la presenza di Schipani; -le divergenti indicazioni dei luoghi di incontro tra i concorrenti nel reato sono solo apparenti, o comunque riferibili ad aspetti marginali, poiché le circostanze di tempo e di luogo elencate dallo Schipani non attengono alla sola pianificazione dell'omicidio Ranucci, ma anche ad argomenti di più ampio interesse per la consorteria criminale ed in ogni caso entrambi i collaboratori hanno indicato più riunioni tenutisi presso, sia l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], sia quella di tale Rocco, ubicata in Olevano sul Tusciano; -resta esclusa la dedotta inverosimiglianza dell'effettuazione da parte di Tedesco di appostamenti presso l'abitazione di una persona non conosciuta, dal momento che il collaboratore aveva chiarito che, una volta individuata la casa, aveva accertato la presenza al suo interno di un solo uomo e di una donna, sicchè l'attenzione si era poi concentrata su tale individuo, della cui identità aveva ottenuto conferma da Pecoraro. 2.2.3 In ordine alla specificazione del luogo di partenza del commando omicidiario, indicato da Schipani in [OSCURATO:PERSONA], da Tedesco in Olevano sul Tusciano, la Corte di appello ha osservato come il contrasto fosse solo apparente: Schipani, dopo l'iniziale indicazione di [OSCURATO:PERSONA], aveva chiarito che l'incontro si era articolato in due momenti: vi era stato un primo appuntamento ad Olevano sul Tusciano con Tedesco, come anche da questi riferito, quindi un secondo ad [OSCURATO:PERSONA] con Procida, Terrestre, altro soggetto che stava con costoro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.4 La sentenza impugnata ha quindi preso in esame le ulteriori discordanze segnalate dalla difesa di Terrestre in ordine alla fase esecutiva del delitto, osservando che: -il contrasto nella ricostruzione dei fatti operata da Tedesco e da Schipani riguarda uno soltanto dei molti veicoli utilizzati per compiere l'omicidio, ossia quello indicato da Tedesco come A 112, da Schipani come [OSCURATO:PERSONA], mentre risultano corrispondere le indicazioni di almeno altre due autovetture impiegate, la Regata condotta da Schipani e la [OSCURATO:PERSONA] di Tedesco ; sebbene Schipani avesse ammesso di non ricordare con precisione tutti i veicoli coinvolti; -sulla identità degli occupanti i predetti mezzi,, Schipani aveva precisato di avere condotto da solo la [OSCURATO:PERSONA], sulla quale solo in un secondo momento erano saliti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri correi avevano viaggiato a bordo delle altre autovetture e che, una volta raggiunto il luogo convenuto, Renna, Terrestre ed altro soggetto con la barba, addetti al "recupero" degli esecutori, erano scesi; Tedesco aveva descritto accadimenti in termini corrispondenti, ossia che sino a [OSCURATO:PERSONA] aveva condotto da solo la Regata in modo che, in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine, soltanto costui dovesse rispondere del trasporto delle armi e che, giunti a destinazione, constatata l'uscita da casa di Ranucci, prima Procida aveva preso posto sull'auto di Schipani e poi anche Pecoraro, sicchè l'unico profilo distonico riguarda il momento in cui quest'ultimo era salito sul veicolo di Schipani, mentre vi è concordanza sia quanto alla descrizione del viaggio sino a Calabritto, sia quanto alla partenza dal luogo degli appostamenti situato di fronte all'abitazione della vittima; -l'indicazione da parte di Schipani, e non di Tedesco, quale ulteriore partecipe di un individuo di circa cinquant'anni, basso di statura con la barba, è rimasta priva di ulteriori conferme, ma non assume rilievo determinante per escludere il concorso degli altri soggetti accusati, Procida e Terrestre, concordemente menzionati per identità, vicende criminali, frequentazioni, soprannomi e ruoli ricoperti, senza che l'intervento del predetto individuo sia stato descritto come alternativo a quello dei predetti coimputati e che possa dubitarsi della loro effettiva partecipazione al delitto. 2.3 E' perfettamente logica e rispondente ai canoni valutativi individuati dalla giurisprudenza di legittimità la conclusione raggiunta dalla Corte di appello circa la rilevanza del tutto marginale delle incongruenze denunciate dalla difesa di Terrestre, tali da non pregiudicare l'attendibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia, da costituire riprova della reciproca autonomia delle fonti e da non impedirne il legittimo utilizzo probatorio, perché addebitabili ad un mero difetto mnemonico, secondo la massima di esperienza per la quale le contraddizioni tra le versioni fornite da dichiaranti possono costituire indicazioni di falsità quando riguardino circostanze essenziali e decisive, mentre divergenze su particolari secondari possono dipendere dalla diversa percezione della realtà o da differente capacità di ricordo. Si è, infatti, affermato da parte di questa Corte il condivisibile principio, per cui « In tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti rappresentative di fatti assai remoti nel tempo, il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze, ed il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della propalazione alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell'economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormente scomposti» (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco ed altri, Rv. 264368). Ed ancora «Ai fini della valutazione della convergenza delle chiamate in correità, il nucleo essenziale della propalazione deve essere individuato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, con esclusivo e limitato riferimento all'azione tipizzata dalla norma incriminatrice, ma in relazione allo specifico fatto materiale oggetto della narrazione, nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nella struttura del racconto, alle circostanze evocate» (Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 260936; in termini anche Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393; Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744; Sez. 1, n. 19683 del :19/03/2003, Vitale, Rv. 223848). E' costante nelle pronunce di questa Corte l'assunto per il quale non è esigibile la perfetta sovrapponibilità delle narrazioni provenienti da fonti diverse, che potrebbe, al contrario, risultare sospetto di un qualche accordo calunniatorio, sicchè non nuocciono alla positiva valutazione delle stesse le eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, salvo che esse, per le loro specifiche connotazioni, siano tali da far concludere che il dichiarante abbia inventato quanto riferito o alterato la verità dei fatti per sostenere un'accusa che, altrimenti, sarebbe stata insostenibile. Di conseguenza, quando con la sentenza di merito sia stata affermata la responsabilità dell'imputato anche sulla base della ritenuta sussistenza di plurime chiamate in correità o reità, non può utilmente prospettarsi in sede di legittimità come motivo di censura il solo fatto che le dichiarazioni accusatorie ritenute concordanti presentino in realtà fra loro divergenze e discrasie, quando queste attengano a elementi di natura marginale e non vengano indicate, né siano enucleabili ictu ocull le ragioni per le quali, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuta attribuire loro una specifica e decisiva rilevanza nel senso sopra illustrato. Nel caso specifico il ricorso proposto fa Terrestre evidenzia i medesimi punti di divergenza fra il racconto di Schipani e Tedesco che entrambe le sentenze di merito hanno già esaminato e apprezzato come tali da non incidere sulla parte essenziale della rievocazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] quanto a movente, partecipi, esecutori materiale, ruoli da ciascuno assunti, modalità di esecuzione, fasi successive all'uccisione di Ranucci. In tal senso non è censurabile nella sua tenuta logica e nelle giustificazioni fornite, per la oggettiva minima valenza dei particolari dissonanti, il giudizio di irrilevanza delle discrasie sul coinvolgimento o meno nel delitto di tale Plaetano, sulla tipologia di autovettura utilizzata da Terrestre e Procida, sul momento in cui Procida e Pecoraro erano saliti a bordo del veicolo condotto da Schipani. Inoltre, il ricorso di Terrestre mostra disinteresse per il contributo conoscitivo fornito dalle ulteriori fonti dichiarative valorizzate dai giudici di merito, ossia [OSCURATO:PERSONA] ed Oliva, nonché per la sopravvenuta ammissione di responsabilità da parte dei correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, oltre a valere per le loro posizioni individuali, assume valenza di autonomo riscontro della veridicità delle accuse dei collaboratori di giustizia. A tali già ampi elementi di riscontro la sentenza ha< quindi aggiuntoanche la valutazione dei dati conoscitivi forniti dagli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del delitto, che riscontrano i collaboratori quanto al numero degli esecutori, alla presenza di una [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dell'omicidio, al numero dei colpi esplosi, alla distanza tra sparatore e vittima, alla tipologia di arma utilizzata. Ed in ordine alla posizione di Terrestre, la sentenza in replica alle obiezioni difensive non ha mancato di giustificare la sua partecipazione al delitto nella fase di recupero degli esecutori e di fuga verso Napoli„ osservando che egli aveva agito in sinergia operativa con Procida, che meglio conosceva i luoghi per avere partecipato ai sopralluoghi ed avere frequentato in precedenti occasioni il gruppo di Pecoraro e non nelle fasi che implicavano una maggiore conoscenza dei percorsi, come nell'attività di ricerca della vittima, mentre nessuna delle divergenze narrative segnalate in ricorso attiene al suo ruolo nell'omicidio ed alla sua funzione di raccordo fra gli uomini di Pecoraro ed i gruppi camorristici facenti capo al clan Alfieri. In definitiva, l'impugnazione in ordine al giudizio di responsabilità risulta reiterativa di argomenti già adeguatamente affrontati e risolti dai giudici di merito e non del tutto aderente al percorso motivazionale della sentenza impugnata, quindi manifestamente infondata ed in parte aspecifica. 2.4 Anche i restanti motivi sul trattamento sanzionatorio, proposti da [OSCURATO:PERSONA], sono privi di fondamento. La Corte di merito ha rimarcato da un lato l'assenza di elementi positivi di valutazione, necessari per poter applicare le circostanze attenuanti generiche e dall'altro la sussistenza di elementi negativi, quali la gravità del fatto per le efferate modalità di esecuzione del delitto col rischio del coinvolgimento di persone innocenti ed estranee al contesto mafioso, la particolare riprovevolezza dei motivi a delinquere, che lungi da rinvenire la loro origine in ragioni personali, risiedono nell'intento di compiacere altra organizzazione camorristica e di cementare i rapporti di alleanza criminale, l'intensità del dolo che ha sostenuto azione a lungo meditata ed organizzata, la negativa personalità dell'imputato, desunta dai molteplici e gravi precedenti penali. Ha altresì respinto la richiesta di applicazione della circostanza attenuante della minima partecipazione a ragione della sussistenza della circostanza aggravante del numero dei concorrenti nel reato, pari o superiore a cinque e del divieto sancito dall'art. 112 cod. pen: in tal senso si è pronunciata questa Corte e si ribadisce che «In tema di concorso di persone nel reato, la disposizione di cui all'art. 114, secondo comma, cod. pen., che esclude l'applicabilità dell'attenuante della minima partecipazione nelle ipotesi di aggravamento del reato ai sensi dell'art. 112 cod. pen. (numero dei concorrenti pari almeno a cinque), si riferisce anche a quelle ipotesi in cui il numero delle persone .concorrenti sia considerato, da diversa norma, aggravante speciale di un determinato reato» (Sez. 2, n. 6382 del 08/05/1996, Arcella ed altro, Rv. 205409; Sez. 3, n. 17180 del 05/03/2020, Zenarti, Rv. 279014; Sez. 5, n. 15368 del 19/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266565; Sez. 1, n. 37277 del 23/04/2015, Sclafani ed altri, Rv. 264565; Sez. 6, n. 6250 del 17/10/2002, dep. 2003, Emmanuello, Rv. 225925). 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] investe il diniego delle circostanze attenuanti generiche con argomentazioni che non hanno consistenza. 3.1 La sentenza impugnata ha rimarcato, oltre agli altri elementi negativi già evidenziati per le posizioni dei coimputati, che la confessione resa non assume una reale valenza favorevole così da giustificare l'attenuazione del regime punitivo. L'ammissione di responsabilità non è sintomatica di certa volontà di ravvedimento e di collaborazione ai fini dell'accertamento della verità, sia per essere intervenuta tardivamente dopo che nel giudizio di primo grado il coinvolgimento del ricorrente era rimasto accertato, sebbene egli avesse assunto una linea difensiva improntata al netto antagonismo processuale, che aveva cercato di contrastare l'ipotesi accusatoria con la totale negazione dell'addebito, espressa anche mediante l'esame dibattimentale reso nel corso del giudizio di primo grado, sia perché non accompagnata dalla rivelazione di particolari illustrativi della fase ideativa e di quella esecutiva del delitto e nemmeno del ruolo svolto dai correi e dai coimputati. 3.2 La conclusione circa la natura strumentale e necessitata della confessione resa poggia, dunque, su solida base giustificativa, che non viene nemmeno scalfita dai rilievi sviluppati in ricorso, privo della indicazione degli elementi favorevoli già dedotti ed asseritamente pretermessi dai giudici di appello e richiama principi astratti e generali, non riferiti in termini di concretezza alla presente fattispecie. 3.3 Anche le censure incentrate sulla natura "ostativa" dell'ergastolo non sono pertinenti, poiché allusive a tematiche riferibili alla sola fase esecutiva del rapporto processuale e non a quella di cognizione. I ricorsi sono, quindi, tutti inammissibili, il che comporta la condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella
Sentenza Cassazione n. 04003/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris