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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 22781/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12216-2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresento e difeso dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA], via ORAZIO, 3; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] ROMA (ATER), in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma presso lo Studio di quest’ultima, via [OSCURATO:PERSONA] N. 20/E; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6621-2017 della Corte d’Appello di ROMA, depositata il 19/10/2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 3 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] .

Oggetto: Assegnazione di alloggio ERP Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 6621- 2017 emessa dalla Corte d’Appello di Roma, resa pubblica il 19 ottobre 2017, articolando due motivi; resiste con controricorso ATER di Roma; il ricorrente, con ricorso depositato in data 5 luglio 2012, si opponeva, sostenendo di essere titolare del diritto al subentro nell’assegnazione al nonno, [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data 29 novembre 2010, con il quale aveva coabitato, a far data dal 2002, ininterrottamente, allo scopo di prestargli assistenza, al decreto di rilascio immediato dell’alloggio sito in Roma, via del Peperino n. 4, notificatogli dall’Ater di Roma e giustificato con la verifica della mancanza di un titolo per la detenzione dell’immobile; il Tribunale rigettava il ricorso, stante l’estraneità del ricorrente all’originario nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA], assegnatario dell’alloggio, e l’impossibilità di invocare a suo favore le condizioni di ampliamento del nucleo familiare, di cui all’art. 12, comma 4, della legge regionale n. 12/1999, non essendosi trovato con l’assegnatario in alcuno dei rapporti ivi indicati, non avendo mai comunicato all’Ater, come prescritto dall’art. 12, comma 5, il suo ingresso nell’alloggio né essendo in possesso di un titolo idoneo a costituire un rapporto locatizio a suo favore; la Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame dall’odierno ricorrente, che lamentava la contraddittorietà, l’illogicità e il travisamento dei fatti, oltre alla violazione degli artt. 112 e 115 cod.proc.civ. da parte del provvedimento di prime cure, rigettava l’appello, ritenendo l’appellante privo del diritto ad ottenere la voltura del contratto già in essere con [OSCURATO:PERSONA], atteso che, diversamente da quanto da lui sostenuto, era stato sì ospite del nonno, ma non aveva mai fatto parte del suo nucleo familiare originario e non era titolato, perché la convivenza per prestare assistenza morale e materiale non rientrava tra le ipotesi tassativamente previste dall’art. 12 della legge regionale n. 12/1999, a subentrare nell’assegnazione dell’alloggio come componente del nucleo familiare ampliato, non bastando a tale fine il cambio di residenza anagrafica e l’avvenuto versamento di alcuni canoni di locazione; la trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380 bis1 cod.proc.civ. il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Considerato che: 1) con il primo motivo il ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 della LR Lazio 12/1999, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ.»; oggetto di censura è la statuizione con cui il giudice d'appello ha ritenuto che i fatti rappresentati non corrispondessero alla fattispecie disciplinata dalla normativa regionale regolante l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; secondo quanto rappresentato essa avrebbe erroneamente interpretato l’art. 12 della legge regionale n. 12/1999 che dispone che in caso di morte dell’assegnatario subentrino nell’assegnazione i componenti del suo nucleo familiare; 2) con il secondo motivo è dedotta «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ.», per non avere il giudice d'Appello disposto sull’eccezione con cui aveva lamentato l’inesistenza di un atto amministrativo legittimante l’adozione del decreto di rilascio dell’immobile; 3) con comunicazione del 28 marzo 2022 indirizzata solo a questa Corte e pervenuta in data 7 aprile 2022, il ricorrente, tramite il suo rappresentante legale, [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, perché la sopravvenuta legge regionale n. 1/2020 gli ha consentito di regolarizzare la sua posizione e di pagare una indennità per il periodo di occupazione sine titulo, ed ha chiesto a questa Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere, per carenza di interesse,e di disporre la compensazione delle spese di lite; 4) il Collegio rileva che non ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere; la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata, infatti, solo se le parti si siano reciprocamente date atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite che il giudice, con la pronuncia, deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. 08/06/2005, n. 11962 e successiva giurisprudenza conforme; da ultimo, cfr., tra le decisioni massimate, Cass. 29/07/2021, n. 21757 ) .

Ex a dverso, quando il fatto sopravvenuto ritenuto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una parte sola e l’altra parte non vi presti adesione e, quindi, non sottoponga al giudice conclusioni conformi in tal senso e la parte, unitamente alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, abbia dichiarato di non avere interesse al ricorso, il giudice può interpretare tale dichiarazione alla stregua di un atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod.proc.civ.; di conseguenza, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa (Cass.12/11/2020, n. 25625); 5) il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; 6) le spese sono liquidate come da dispositivo; 6) si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bisdello stesso art. 13, se d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12216-2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresento e difeso dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA], via ORAZIO, 3; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] ROMA (ATER), in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma presso lo Studio di quest’ultima, via [OSCURATO:PERSONA] N. 20/E; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6621-2017 della Corte d’Appello di ROMA, depositata il 19/10/2017. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 3 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] . Oggetto: Assegnazione di alloggio ERP Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 6621- 2017 emessa dalla Corte d’Appello di Roma, resa pubblica il 19 ottobre 2017, articolando due motivi; resiste con controricorso ATER di Roma; il ricorrente, con ricorso depositato in data 5 luglio 2012, si opponeva, sostenendo di essere titolare del diritto al subentro nell’assegnazione al nonno, [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data 29 novembre 2010, con il quale aveva coabitato, a far data dal 2002, ininterrottamente, allo scopo di prestargli assistenza, al decreto di rilascio immediato dell’alloggio sito in Roma, via del Peperino n. 4, notificatogli dall’Ater di Roma e giustificato con la verifica della mancanza di un titolo per la detenzione dell’immobile; il Tribunale rigettava il ricorso, stante l’estraneità del ricorrente all’originario nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA], assegnatario dell’alloggio, e l’impossibilità di invocare a suo favore le condizioni di ampliamento del nucleo familiare, di cui all’art. 12, comma 4, della legge regionale n. 12/1999, non essendosi trovato con l’assegnatario in alcuno dei rapporti ivi indicati, non avendo mai comunicato all’Ater, come prescritto dall’art. 12, comma 5, il suo ingresso nell’alloggio né essendo in possesso di un titolo idoneo a costituire un rapporto locatizio a suo favore; la Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame dall’odierno ricorrente, che lamentava la contraddittorietà, l’illogicità e il travisamento dei fatti, oltre alla violazione degli artt. 112 e 115 cod.proc.civ. da parte del provvedimento di prime cure, rigettava l’appello, ritenendo l’appellante privo del diritto ad ottenere la voltura del contratto già in essere con [OSCURATO:PERSONA], atteso che, diversamente da quanto da lui sostenuto, era stato sì ospite del nonno, ma non aveva mai fatto parte del suo nucleo familiare originario e non era titolato, perché la convivenza per prestare assistenza morale e materiale non rientrava tra le ipotesi tassativamente previste dall’art. 12 della legge regionale n. 12/1999, a subentrare nell’assegnazione dell’alloggio come componente del nucleo familiare ampliato, non bastando a tale fine il cambio di residenza anagrafica e l’avvenuto versamento di alcuni canoni di locazione; la trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380 bis1 cod.proc.civ. il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Considerato che: 1) con il primo motivo il ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 della LR Lazio 12/1999, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ.»; oggetto di censura è la statuizione con cui il giudice d'appello ha ritenuto che i fatti rappresentati non corrispondessero alla fattispecie disciplinata dalla normativa regionale regolante l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; secondo quanto rappresentato essa avrebbe erroneamente interpretato l’art. 12 della legge regionale n. 12/1999 che dispone che in caso di morte dell’assegnatario subentrino nell’assegnazione i componenti del suo nucleo familiare; 2) con il secondo motivo è dedotta «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ.», per non avere il giudice d'Appello disposto sull’eccezione con cui aveva lamentato l’inesistenza di un atto amministrativo legittimante l’adozione del decreto di rilascio dell’immobile; 3) con comunicazione del 28 marzo 2022 indirizzata solo a questa Corte e pervenuta in data 7 aprile 2022, il ricorrente, tramite il suo rappresentante legale, [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, perché la sopravvenuta legge regionale n. 1/2020 gli ha consentito di regolarizzare la sua posizione e di pagare una indennità per il periodo di occupazione sine titulo, ed ha chiesto a questa Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere, per carenza di interesse,e di disporre la compensazione delle spese di lite; 4) il Collegio rileva che non ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere; la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata, infatti, solo se le parti si siano reciprocamente date atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite che il giudice, con la pronuncia, deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. 08/06/2005, n. 11962 e successiva giurisprudenza conforme; da ultimo, cfr., tra le decisioni massimate, Cass. 29/07/2021, n. 21757 ) . Ex a dverso, quando il fatto sopravvenuto ritenuto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una parte sola e l’altra parte non vi presti adesione e, quindi, non sottoponga al giudice conclusioni conformi in tal senso e la parte, unitamente alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, abbia dichiarato di non avere interesse al ricorso, il giudice può interpretare tale dichiarazione alla stregua di un atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod.proc.civ.; di conseguenza, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa (Cass.12/11/2020, n. 25625); 5) il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; 6) le spese sono liquidate come da dispositivo; 6) si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bisdello stesso art. 13, se d
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