CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 13273/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] già pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Napoli con sentenza del 18.6.2015 in ordine al delitto di rapina aggravata. 2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. A fronte della devoluzione al giudice dell'appello delle sole questioni riguardanti il trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità il motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria del proscioglimento dell'imputato, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273431 - 01). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] waola [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C 47,[OSCURATO:PERSONA] 2022 "( 7