CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 maggio 2019
Cassazione n. 35981/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 25008/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma, alla via Ovidio n. 3 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso Oggetto: sentenza - motivazione apparente Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria – sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] - n. 1624/05/19 depositata in data 14/05/2019,non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento notificatogli per l’anno 2003 con il quale a seguito di interrogazioni all’anagrafe tributaria era rilevato l’acquisto di una vettura e quindi accertato sinteticamente ex art. 38 c. 4 del d.P.R. n. 600 del 1973 un maggior reddito; si richiedevano altresì i conseguenti maggiori tributi, in uno con interessi e sanzioni di legge; - la CTP rigettava il ricorso; - il contribuente impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CTR respingeva il gravame confermando la pronuncia di primo grado; - ricorre a questa Corte il [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso; Considerato che: - il primo motivo deduce la violazione del l’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 c. 2 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR reso una sentenza palesemente nulla per la mancata esposizione dei motivi in fatto e in diritto, nonché per difettare totalmente di motivazione; - il motivo è fondato; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - invero, la CTR non ha in realtà reso minimamente manifeste le ragioni che l’hanno condotta a decisione, illustrando l’iter-logico giuridico che ne ha sorretto le valutazioni in fatto e in diritto; come la giurisprudenza di questa Corte costantemente insegna (tra molte, Cass. Sez.1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione de lla sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.; - esso viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - ebbene, nel presente caso la CTR si limita a rilevare “la sufficienza e congruenza delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, il cui apparato motivazionale appare immune da censure sotto il profilo sostanziale e formale”; subito di seguito scrive: “l’assunto dell’appellante è una mera riproposizione della tesi sostenuta in primo grado…” e infine conclude affermando che “neanche la documentazione esibita per la prima volta in appello, è idonea a far ritenere il reddito giustificativo della spese accertata dall’Ufficio…”; - come è noto, la motivazione per "relationem" della sentenza di appello è legittima quando il giudice di secondo grado, pur richiamando nella sua pronuncia gli elementi essenziali dellamotivazione della sentenza di primo grado, si faccia Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] comunque carico di confutare le censure contro di essa formulate con il gravame, essendo immune da critiche il modo di dar conto della soluzione adottata ove l'iter argomentativo risulti corretto. Pertanto, il fatto che il giudice di appello abbia richiamato e fatto propria lamotivazione della sentenza di primo grado non è di per sé sufficiente per la cassazione della sentenza di secondo grado, tale conclusione giustificandosi solo se, anche integrando la parte motiva delle due sentenze, il procedimento logico risultante nonappaia adeguato a sorreggere la decisione; - orbene, nel presente caso tali affermazioni della CTR sono del tutto apodittiche, non fondandosi su alcuna illustrazione analitica dei motivi di appello e delle difese dell’appellato, né mostrando esse di essersi il giudice dell’appello confrontato con le ragioni della sentenza impugnata, il cui rimando è meramente assertivo e non consente di evincere né l’iter logico- giuridico seguito per addivenire a decisione né le ragioni in forza delle quali il giudice dell’appello ha fatto proprie, valutandole, le conclusioni della CTP; - come questa Corte costantemente insegna (tra molte, Cass. Sez.L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018) in tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamotivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "perrelationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame; - conseguentemente, il primo motivo è accolto; - alla luce della decisione che precede, il secondo motivo è assorbito; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - la sentenza è quindi cassata c on rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria – sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversa compo