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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10557/2026

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ata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in breveSO.GE.STA.) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeLorenzi ed el. dom. presso lo studio del primo in [OSCURATO:PERSONA] N. 54-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della PUGLIA-Sez.dist. diLecce n. 983/2015 depositata il 04/05/2015.Numero registro generale 14238/2016Numero sezionale 7933/2025Numero di raccolta generale 10557/2026Data pubblicazione 21/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

In data 28 maggio 2008, veniva notificata a [OSCURATO:PERSONA] (in breve SO.GE.STA.) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. la cartella di pagamento n.059200800142874-71, contenente l'importo complessivo di € 128.73,20,che traeva origine dall'avviso di accertamento n.

RFD020700406/2007,per l’anno d'imposta 2000, con cui l'Agenzia delle entrate rideterminava ilreddito dichiarato, contestando maggiori ricavi per € 214.066,22 e quindiliquidando maggiori ii.dd. ed ii. con interessi e sanzioni.

L’avviso – secondoquanto specifica, in particolare, il ricorso per cassazione – era statonotificato ex art. 140 cod. proc. civ., a seguito del rifiuto di ritirare l’attoda parte delle persone presenti, sia presso la sede della contribuente chepresso il domicilio fiscale del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA],oltreché della consocia, Cavaliere·[OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso cartella e ruolo, la contribuente proponeva ricorso,eccependo la nullità del ruolo per difetto di notifica dell'avviso sottostantee la nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile delprocedimento e per difetto di motivazione.3.

La CTP di Lecce, con sentenza del 15 febbraio 2010 n. 47/05/2010,accoglieva il ricorso, ritenendo nulla la notifica dell’avviso.4.

L’Ufficio proponeva appello, rigettato dalla CTR della Puglia, con lasentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: [L]'avviso di accertamento non era stato notificato alla Societàricorrente poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio[,] non viè stata una ragionevole presunzione che l'atto sia giunto a conoscenzadella società cui era diretto[:] […] non erano state osservate le procedureNumero registro generale 14238/2016Numero sezionale 7933/2025Numero di raccolta generale 10557/2026Data pubblicazione 21/04/2026previste dall'art. 137 e ss. del c.p.c., tenendo presente, altresì, ilmutamento di sede della società.Inoltre, il messo, prima di avviare la procedura di notificazione a normadell'art. 140 c.p.c., doveva accertarsi, ai fini della validità dellanotificazione, attraverso ulteriori diligenti ricerche[,] di individuare lanuova residenza del destinatario, con la conseguente adozione del ritonotificatorio, a secondo dell'esito positivo o negativo.Né può considerarsi corretta la notificazione diretta a [OSCURATO:PERSONA],poiché nella stessa non era indicata la sua qualità di legale rappresentantedella società, così come previsto dall'art. 145 c.p.c. .5.

Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia con quattro motivi.Resisteva la contribuente con articolato controricorso.Non essendo stato documentato il buon fine della procedura didefinizione agevolata di cui all’istanza di sospensione ex art. 1, comma197, della legge n. 197 del 2022 a seguito dell’udienza, con esitointerlocutorio, dell’8 febbraio 2023, veniva fissata l’odierna udienza incamera di consiglio per trattazione e decisione.Peraltro, l’Agenzia, con memoria telematica depositata in vistadell’udienza, conferma il mancato perfezionamento della procedura didefinizione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia: “Nullità della sentenza, aisensi dell'articolo 132 n. 4 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/92, in relazioneall'articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”.1.1.

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe “del tuttoapparente e perplessa”.Numero registro generale 14238/2016Numero sezionale 7933/2025Numero di raccolta generale 10557/2026Data pubblicazione 21/04/20261.2.

Il motivo è infondato: la sentenza impugnata esibisce unamotivazione (condivisibile o meno, ma comunque) effettiva, sia dal puntodi vista grafico che da punto di vista contenutistico, superando la sogliadel cd. minimo costituzionale (Cass., Sez.

U, n. 8053 del 2014).2.

A questo punto, assume rilievo prioritario il quarto motivo, a mezzodel quale si denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 60 d.P.R.600/73 e 140 e 145 c.p.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3c.p.c.”.2.1.

Vi si assume che la CTR sia caduta in errore nel reputare invalida“la notifica dell'avviso di accertamento destinato alla società effettuata, aisensi dell'articolo 140 del c.p.c., anche nei confronti del legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA], presso il suo domicilio”.2.2.

Il motivo – ammissibile, in quanto, evidenziato l’errore compiutodalla CTR in punto di ritenuta irritualità della notifica al legalerappresentante, lo riconduce, pertinentemente, alla violazione degli artt.140 e soprattutto 145 cod. proc. civ., evidenziandone le ragioni – èfondato.2.2.1.

Per costante giurisprudenza, infatti, “l'obbligo di notificazionedegli atti tributari (nella specie dell'avviso di accertamento) presso ildomicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145, comma 1, c.p.c., cosìcome modificato dalla l. n. 263 del 2005, di eseguire la notificazione allepersone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamentealla persona fisica che le rappresenta, purché ne siano indicati nell'atto laqualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale” (Cass. n.5246 del 2025).Ciò detto, erroneamente la CTR taccia di irritualità “la notificazionediretta a [OSCURATO:PERSONA], poiché nella stessa non era indicata la suaqualità di legale rappresentante della società, così come previsto dall'art.Numero registro generale 14238/2016Numero sezionale 7933/2025Numero di raccolta generale 10557/2026Data pubblicazione 21/04/2026145 c.p.c.”: la qualità di legale rappresentante ed i correlati elementiidentificativi non deve (necessariamente) essere contenuta (anche) nella“notificazione” (“rectius”, relata di notifica), ma, a termini del chiarotenore letterale dell’art. 145 cod. proc. civ., nell’atto notificando (“Lanotificazione alle società non aventi personalità giuridica […] si fa […] allapersona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne siaindicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimoraabituale”).

Invero, al riguardo, questa S.C. ha già affermato che, “in temadi notificazione ad una persona giuridica di un atto tributario, eseguita, anorma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. ovvero tramite servizio postale, allegale rappresentante della stessa in applicazione dell'art. 145, comma 1,secondo periodo, c.p.c., soltanto l'atto notificando rileva ai finidell'indicazione di qualità e dei riferimenti topografici del soggetto, non giàla sua relazione di notificazione” (Cass. n. 10294 del 2024).

Tale principio,incentrato sul comma 1 dell’art. 145 cod. proc. civ., è estensibile anchealla notifica alle società non aventi personalità giuridica ex comma 2, inforza del richiamo al comma 1 in questo contenuto.2.2.2.

Mette quivi solo conto di aggiungere che, ai finidell’individuazione del legale rappresentante di una società, non sononecessarie formule sacramentali.Ciò è a valere “a fortiori” in tema di società in accomandita semplice,come la contribuente; invero, a termini dell’art. 2314, comma 1, cod. civ.,“[tale] società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome dialmeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società inaccomandita semplice […]”.Nella specie, come emerge dagli atti di causa, la contribuente contavadue soli soci, di cui il Baglivo contemplato in ragione sociale, così daidentificarsi necessariamente quale socio accomandatario ed altresìnecessariamente quale legale rappresentante “per effetto della regola perNumero registro generale 14238/2016Numero sezionale 7933/2025Numero di raccolta generale 10557/2026Data pubblicazione 21/04/2026cui l'amministratore non può che essere un socio accomandatario” (Cass.n. 26059 del 2022).3.

L’accoglimento del quarto motivo determina l’assorbimento delsecondo e del terzo, siccome entrambi volti a censurare la sentenzaimpugnata (“sub specie”, rispettivamente, di “violazione e falsaapplicazione degli artt. 2700 c.c. nonché dell'articolo 16, comma 4 deld.lgs. 546/92, nonché degli articoli 58 e 60 del DPR n. 600 del 1973 edegli articoli 137, 140 e 145 c.p.c., in relazione all'articolo 360, primocomma, n. 3, c.p.c.”, e di “omesso esame di fatto controverso e decisivoper il giudizio, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”) inriferimento alla ritenuta irritualità della notifica effettuata presso la sededella contribuente.4.

In definitiva, in accoglimento del quarto motivo, rigettato il primoed assorbiti il secondo ed il terzo, la sentenza impugnata va cassata conrinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.

P.Q.MIn accoglimento del quarto motivo, rigettato il primo ed assorbiti ilsecondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione,per nuovo esame e per le spese.Così deciso a Roma, lì 20 novembre 2025.Il PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in breveSO.GE.STA.) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeLorenzi ed el. dom. presso lo studio del primo in [OSCURATO:PERSONA] N. 54-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della PUGLIA-Sez.dist. diLecce n. 983/2015 depositata il 04/05/2015.Numero registro generale 14238/2016Numero sezionale 7933/2025Numero di raccolta generale 10557/2026Data pubblicazione 21/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In data 28 maggio 2008, veniva notificata a [OSCURATO:PERSONA] (in breve SO.GE.STA.) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. la cartella di pagamento n.059200800142874-71, contenente l'importo complessivo di € 128.73,20,che traeva origine dall'avviso di accertamento n. RFD020700406/2007,per l’anno d'imposta 2000, con cui l'Agenzia delle entrate rideterminava ilreddito dichiarato, contestando maggiori ricavi per € 214.066,22 e quindiliquidando maggiori ii.dd. ed ii. con interessi e sanzioni. L’avviso – secondoquanto specifica, in particolare, il ricorso per cassazione – era statonotificato ex art. 140 cod. proc. civ., a seguito del rifiuto di ritirare l’attoda parte delle persone presenti, sia presso la sede della contribuente chepresso il domicilio fiscale del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA],oltreché della consocia, Cavaliere·[OSCURATO:PERSONA].2. Avverso cartella e ruolo, la contribuente proponeva ricorso,eccependo la nullità del ruolo per difetto di notifica dell'avviso sottostantee la nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile delprocedimento e per difetto di motivazione.3. La CTP di Lecce, con sentenza del 15 febbraio 2010 n. 47/05/2010,accoglieva il ricorso, ritenendo nulla la notifica dell’avviso.4. L’Ufficio proponeva appello, rigettato dalla CTR della Puglia, con lasentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: [L]'avviso di accertamento non era stato notificato alla Societàricorrente poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio[,] non viè stata una ragionevole presunzione che l'atto sia giunto a conoscenzadella società cui era diretto[:] […] non erano state osservate le procedureNumero registro generale 14238/2016Numero sezionale 7933/2025Numero di raccolta generale 10557/2026Data pubblicazione 21/04/2026previste dall'art. 137 e ss. del c.p.c., tenendo presente, altresì, ilmutamento di sede della società.Inoltre, il messo, prima di avviare la procedura di notificazione a normadell'art. 140 c.p.c., doveva accertarsi, ai fini della validità dellanotificazione, attraverso ulteriori diligenti ricerche[,] di individuare lanuova residenza del destinatario, con la conseguente adozione del ritonotificatorio, a secondo dell'esito positivo o negativo.Né può considerarsi corretta la notificazione diretta a [OSCURATO:PERSONA],poiché nella stessa non era indicata la sua qualità di legale rappresentantedella società, così come previsto dall'art. 145 c.p.c. .5. Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia con quattro motivi.Resisteva la contribuente con articolato controricorso.Non essendo stato documentato il buon fine della procedura didefinizione agevolata di cui all’istanza di sospensione ex art. 1, comma197, della legge n. 197 del 2022 a seguito dell’udienza, con esitointerlocutorio, dell’8 febbraio 2023, veniva fissata l’odierna udienza incamera di consiglio per trattazione e decisione.Peraltro, l’Agenzia, con memoria telematica depositata in vistadell’udienza, conferma il mancato perfezionamento della procedura didefinizione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia: “Nullità della sentenza, aisensi dell'articolo 132 n. 4 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/92, in relazioneall'articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”.1.1. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe “del tuttoapparente e perplessa”.Numero registro generale 14238/2016Numero sezionale 7933/2025Numero di raccolta generale 10557/2026Data pubblicazione 21/04/20261.2. Il motivo è infondato: la sentenza impugnata esibisce unamotivazione (condivisibile o meno, ma comunque) effettiva, sia dal puntodi vista grafico che da punto di vista contenutistico, superando la sogliadel cd. minimo costituzionale (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014).2. A questo punto, assume rilievo prioritario il quarto motivo, a mezzodel quale si denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 60 d.P.R.600/73 e 140 e 145 c.p.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3c.p.c.”.2.1. Vi si assume che la CTR sia caduta in errore nel reputare invalida“la notifica dell'avviso di accertamento destinato alla società effettuata, aisensi dell'articolo 140 del c.p.c., anche nei confronti del legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA], presso il suo domicilio”.2.2. Il motivo – ammissibile, in quanto, evidenziato l’errore compiutodalla CTR in punto di ritenuta irritualità della notifica al legalerappresentante, lo riconduce, pertinentemente, alla violazione degli artt.140 e soprattutto 145 cod. proc. civ., evidenziandone le ragioni – èfondato.2.2.1. Per costante giurisprudenza, infatti, “l'obbligo di notificazionedegli atti tributari (nella specie dell'avviso di accertamento) presso ildomicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145, comma 1, c.p.c., cosìcome modificato dalla l. n. 263 del 2005, di eseguire la notificazione allepersone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamentealla persona fisica che le rappresenta, purché ne siano indicati nell'atto laqualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale” (Cass. n.5246 del 2025).Ciò detto, erroneamente la CTR taccia di irritualità “la notificazionediretta a [OSCURATO:PERSONA], poiché nella stessa non era indicata la suaqualità di legale rappresentante della società, così come previsto dall'art.Numero registro generale 14238/2016Numero sezionale 7933/2025Numero di raccolta generale 10557/2026Data pubblicazione 21/04/2026145 c.p.c.”: la qualità di legale rappresentante ed i correlati elementiidentificativi non deve (necessariamente) essere contenuta (anche) nella“notificazione” (“rectius”, relata di notifica), ma, a termini del chiarotenore letterale dell’art. 145 cod. proc. civ., nell’atto notificando (“Lanotificazione alle società non aventi personalità giuridica […] si fa […] allapersona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne siaindicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimoraabituale”). Invero, al riguardo, questa S.C. ha già affermato che, “in temadi notificazione ad una persona giuridica di un atto tributario, eseguita, anorma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. ovvero tramite servizio postale, allegale rappresentante della stessa in applicazione dell'art. 145, comma 1,secondo periodo, c.p.c., soltanto l'atto notificando rileva ai finidell'indicazione di qualità e dei riferimenti topografici del soggetto, non giàla sua relazione di notificazione” (Cass. n. 10294 del 2024). Tale principio,incentrato sul comma 1 dell’art. 145 cod. proc. civ., è estensibile anchealla notifica alle società non aventi personalità giuridica ex comma 2, inforza del richiamo al comma 1 in questo contenuto.2.2.2. Mette quivi solo conto di aggiungere che, ai finidell’individuazione del legale rappresentante di una società, non sononecessarie formule sacramentali.Ciò è a valere “a fortiori” in tema di società in accomandita semplice,come la contribuente; invero, a termini dell’art. 2314, comma 1, cod. civ.,“[tale] società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome dialmeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società inaccomandita semplice […]”.Nella specie, come emerge dagli atti di causa, la contribuente contavadue soli soci, di cui il Baglivo contemplato in ragione sociale, così daidentificarsi necessariamente quale socio accomandatario ed altresìnecessariamente quale legale rappresentante “per effetto della regola perNumero registro generale 14238/2016Numero sezionale 7933/2025Numero di raccolta generale 10557/2026Data pubblicazione 21/04/2026cui l'amministratore non può che essere un socio accomandatario” (Cass.n. 26059 del 2022).3. L’accoglimento del quarto motivo determina l’assorbimento delsecondo e del terzo, siccome entrambi volti a censurare la sentenzaimpugnata (“sub specie”, rispettivamente, di “violazione e falsaapplicazione degli artt. 2700 c.c. nonché dell'articolo 16, comma 4 deld.lgs. 546/92, nonché degli articoli 58 e 60 del DPR n. 600 del 1973 edegli articoli 137, 140 e 145 c.p.c., in relazione all'articolo 360, primocomma, n. 3, c.p.c.”, e di “omesso esame di fatto controverso e decisivoper il giudizio, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”) inriferimento alla ritenuta irritualità della notifica effettuata presso la sededella contribuente.4. In definitiva, in accoglimento del quarto motivo, rigettato il primoed assorbiti il secondo ed il terzo, la sentenza impugnata va cassata conrinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado. P.Q.MIn accoglimento del quarto motivo, rigettato il primo ed assorbiti ilsecondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione,per nuovo esame e per le spese.Così deciso a Roma, lì 20 novembre 2025.Il PresidenteAndreina Giudicepietro
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