CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28297/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 052HE2D nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 del GIP TRIBUNALE di VERONA1 dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Verona pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con il pubblico ministero in ordine ai delitti di cui agli artt. 624, 625 n.4 e all'art. 416 co.1, 2 e 3 cod. pen.; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso comune ad entrambi i ricorrenti, che contesta la corretta applicazione della legge penale in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto, non viene prospettata l'illegalità della pena applicata, ma vengono, in definitiva, dedotti soltanto vizi della motivazione relativa alla valutazione della congruità della pena concordata dalle parti, indeducibili in questa sede ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0