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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 26088/2026

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osto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d'APPELLO di ANCONA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] contro la sentenza emessa il 11/09/2025 dalla CORTE di APPELLO di ANCONA.

Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] (che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso), e, per l'imputato, gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che, associandosi alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, hanno a loro volta chiesto il rigetto del ricorso)[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza con la quale, in data 12/12/2023, il Tribunale della stessa città aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di estorsione aggravata e continuata ascrittogli, ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale distrettuale, deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (sarebbe illogica la valutazione inerente alla natura del credito vantata dall'imputato, poiché il Tribunale non avrebbe in realtà definito la relativa richiesta di adempimento "ingiusta", avendo, al contrario, ipotizzato la falsità ideologica della fattura su cui fondava l'azionato procedimento monitorio, poi definito transattivamente; sarebbe, inoltre, carente la motivazione inerente all'asserita carenza di capacità intimidatoria della condotta accertata). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Questa Corte (Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329 - 01; conforme, Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) è da tempo ferma nel ritenere, in tema di ricorso per cassazione, che è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata.

1.1. E' ugualmente pacifico, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01), che non siano deducibili, con i motivi di ricorso per cassazione, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così 2come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.

2. Nel caso in esame, il ricorso deduce indistintamente in premessa i tre vizi di motivazione deducibili (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità); inoltre, le successive argomentazioni inerenti a quest'ultimo vizio lamentano, in più punti, non la manifesta, ma la mera illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

3. Ferme tali assorbenti considerazioni, deve, peraltro, aggiungersi che la Corte di appello ha incensurabilmente, ovvero con motivazione esenti da vizi, ritenuto che l'imputato non avesse tenuto un comportamento minaccioso, essendosi limitato ad attivare non strumentalmente rimedi legali per ottenere soddisfazione delle sue spettanze (e nulla più), non originate da condotte contra ius; d'altro canto neppure la contestazione ipotizza l'inesistenza del debito che aveva costituito oggetto dell'iniziale accordo transattivo inter partes. dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 10/04/2026 Il Presidente stensore Sergio B ltrani [OSCURATO:PERSONA] PENALE 13 LUCI 2026 [OSCURATO:PERSONA].° .r [OSCURATO:PERSONA] Claudia 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d'APPELLO di ANCONA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] contro la sentenza emessa il 11/09/2025 dalla CORTE di APPELLO di ANCONA. Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] (che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso), e, per l'imputato, gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che, associandosi alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, hanno a loro volta chiesto il rigetto del ricorso)[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza con la quale, in data 12/12/2023, il Tribunale della stessa città aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di estorsione aggravata e continuata ascrittogli, ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale distrettuale, deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (sarebbe illogica la valutazione inerente alla natura del credito vantata dall'imputato, poiché il Tribunale non avrebbe in realtà definito la relativa richiesta di adempimento "ingiusta", avendo, al contrario, ipotizzato la falsità ideologica della fattura su cui fondava l'azionato procedimento monitorio, poi definito transattivamente; sarebbe, inoltre, carente la motivazione inerente all'asserita carenza di capacità intimidatoria della condotta accertata). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Questa Corte (Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329 - 01; conforme, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) è da tempo ferma nel ritenere, in tema di ricorso per cassazione, che è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata. 1.1. E' ugualmente pacifico, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01), che non siano deducibili, con i motivi di ricorso per cassazione, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così 2come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. 2. Nel caso in esame, il ricorso deduce indistintamente in premessa i tre vizi di motivazione deducibili (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità); inoltre, le successive argomentazioni inerenti a quest'ultimo vizio lamentano, in più punti, non la manifesta, ma la mera illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. 3. Ferme tali assorbenti considerazioni, deve, peraltro, aggiungersi che la Corte di appello ha incensurabilmente, ovvero con motivazione esenti da vizi, ritenuto che l'imputato non avesse tenuto un comportamento minaccioso, essendosi limitato ad attivare non strumentalmente rimedi legali per ottenere soddisfazione delle sue spettanze (e nulla più), non originate da condotte contra ius; d'altro canto neppure la contestazione ipotizza l'inesistenza del debito che aveva costituito oggetto dell'iniziale accordo transattivo inter partes. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 10/04/2026 Il Presidente stensore Sergio B ltrani [OSCURATO:PERSONA] PENALE 13 LUCI 2026 [OSCURATO:PERSONA].° .r [OSCURATO:PERSONA] Claudia 3
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