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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1306/2020

ECLI:EU:T:2020:325
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0038_INF

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’8 luglio 2020 – Portogallo/Commissione (causa T‑38/19) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Inosservanza delle regole della condizionalità – Tolleranza e clemenza in materia di sanzioni – Rettifica finanziaria su base forfettaria – Valutazione del danno finanziario per l’Unione – Proporzionalità – Legittimo affidamento»

1. Agricoltura – Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti – Riduzioni ed esclusioni in caso di inosservanza delle regole della condizionalità – Rettifica finanziaria imposta a uno Stato membro con un sistema di controllo carente – Base di calcolo – Agricoltori che non sono stati oggetto di un controllo – Inclusione – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52; regolamenti del Consiglio n. 1290/2005, art. 31, e n. 73/2009; regolamento della Commissione n. 1122/2009, artt. 50 e 51) (v. punti 72-77, 80-82)

2. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto definitivo di imputare al Fondo talune spese – Necessità di un previo procedimento contraddittorio (Regolamento della Commissione n. 908/2014, art. 34) (v. punto 93)

3. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria – Valutazione del grado dell’inadempimento e del livello di rischio per il Fondo – Deduzione da parte dello Stato membro interessato di elementi attestanti una perdita massima per il Fondo limitata ad un importo inferiore a quello risultante dal tasso forfettario proposto – Sistema di controllo carente – Rilevanza (Regolamento della Commissione n. 1122/2009, art. 50) (v. punti 97-100) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2018/1841 della Commissione, del 16 novembre 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2018, L 298, pag. 34 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0038_INF Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’8 luglio 2020 – Portogallo/Commissione (causa T‑38/19) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Inosservanza delle regole della condizionalità – Tolleranza e clemenza in materia di sanzioni – Rettifica finanziaria su base forfettaria – Valutazione del danno finanziario per l’Unione – Proporzionalità – Legittimo affidamento» 1. Agricoltura – Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti – Riduzioni ed esclusioni in caso di inosservanza delle regole della condizionalità – Rettifica finanziaria imposta a uno Stato membro con un sistema di controllo carente – Base di calcolo – Agricoltori che non sono stati oggetto di un controllo – Inclusione – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52; regolamenti del Consiglio n. 1290/2005, art. 31, e n. 73/2009; regolamento della Commissione n. 1122/2009, artt. 50 e 51) (v. punti 72-77, 80-82) 2. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto definitivo di imputare al Fondo talune spese – Necessità di un previo procedimento contraddittorio (Regolamento della Commissione n. 908/2014, art. 34) (v. punto 93) 3. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria – Valutazione del grado dell’inadempimento e del livello di rischio per il Fondo – Deduzione da parte dello Stato membro interessato di elementi attestanti una perdita massima per il Fondo limitata ad un importo inferiore a quello risultante dal tasso forfettario proposto – Sistema di controllo carente – Rilevanza (Regolamento della Commissione n. 1122/2009, art. 50) (v. punti 97-100) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2018/1841 della Commissione, del 16 novembre 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2018, L 298, pag. 34 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
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