CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 32504/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19744/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza diprocura speciale in calce al ricorso e in allegato alla memoria contenente la rinuncia, dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliat a in Roma alla via Gramsci n. 16; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Presidente pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente – Rinuncia al ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 1 170 /20 16 , pronunciata in data 8/02/2016 e depositata in data 1/03/2016, non notificata; udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 14 novembre 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio(CTR) ha accolto l’appello dell’Ufficio contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (CTP) che aveva accolto il ricorso della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento n. TK3035101366 con cui erano recuperati a fini Ires e Irap maggiori redditi per l’anno di imposta 2008; la rettifica si basava sul disconoscimento della deducibilità dell’avviamento iscritto a seguito di due acquisti di rami d’azienda avvenuti nel 1999 e nel 2005 e che avevano comportato l’iscrizione nei bilanci di esercizio dell’avviamento. 2. La società contribuente ha proposto ricorso, affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato tardivo atto di costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14 novembre 2024. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la società deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione di normedi diritto con riferimento alla disciplina della cessione d i azienda, alla qualificazione dell’avviamento e all’erronea applicazione delle disposizioni ex d.P.R. n. 917 del 1986 e d.lgs. n. 344/2003 in tema di redditodi impresa. Col secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deduce omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, laddove la CTR ha escluso la ricorrenza di cessioni di azienda senza considerare la prevalenza dei negozi stessi, posto che la società da molti anni esercitava l’attività di vigilanza privata, che l’esclusione nel primo contratto del trasferimento del personale era neutra e che del pari era neutra nel secondo contratto la mancanza di acquisizione di ulteriori beni materiali. 2. Preliminarmente va rilevato che in data 29/11/2023 la ricorrente ha depositato formale rinuncia al giudizio, sottoscritta dal legale rappresentante della società, e ritualmente notificata all’Agenzia delle Entrate. In conseguenza di ciò ed in applicazione degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia. 3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese anche in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate. Non occorre dare atto della sussistenza dei presupposti del doppio contributo posto che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25485). P.Q.M. dichiara e