CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 11837/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 ottobre 2021 la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di ricusazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] - parte civile nell'ambito del procedimento penale n. 149/2020 R.G. Gip., che si svolse con le forme del giudizio abbreviato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta - assumendo che il Giudice non ammise dati probatori decisivi e, così, tradendo un pregiudizio, non garantì la completezza del fascicolo processuale. La Corte di appello ha rilevato che: i documenti trasmessi il 2 marzo 2021 nell'interesse della parte civile non vennero ammessi nel fascicolo processuale su 2 concorde richiesta di tutte le parti processuali e, quindi, anche della parte civile; il 14 settembre 2021 il Giudice rigetto la richiesta di revocare la precedente ordinanza e si procedette con il rito del giudizio abbreviato chiesto dall'imputato. Su questa basi la Corte di appello ha escluso che le decisioni adottate si configurino come provvedimenti abnormi oppure rivelatori di «inimicizia grave» (artt. 36 e 37 cod. proc. pen.), osservando che sono stati adottati nell'ambito degli ordinari poteri di direzione del processo e che possono essere contestati mediante gli ordinari rimedi processuali. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della ordinanza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): a) vizio della motivazione nel non spiegare per quale ragione non consentire la ricostruzione del fascicolo con numerosi documenti, fra i quali la memoria ex art. 121 cod. proc. pen. sottoscritta personalmente dalla parte civile (che è avvocato), non costituirebbe atto abnorme, adottato aderendo alle richieste del Pubblico ministero che chiese l'assoluzione del magistrato imputato; b) violazione dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. erroneamente interpretato dal Giudice come norma che vieterebbe, anche nel caso di smarrimento degli atti, la ricostruzione del fascicolo prima della camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi del ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati perché generiche deduzioni sviluppate non si confrontano con il contenuto dell'ordinanza impugnata, che ha evidenziato che il Giudice dell'udienza preliminare non accolse l'istanza di revoca della propria precedente ordinanza ritenendo che i documenti — trasmessi via pec dalla parte civile per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ma successivamente espunti, con l'accordo anche della difesa delle parte civile assistita da diverso difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]) — non fossero essenziali al fine di decidere. In particolare, il ricorso nulla argomenta circa la decisività dei documenti, dei quali del resto neanche succintamente indica il contenuto. 2. Vale, comunque, ribadire che l'inimicizia grave rilevante ai fini della ricusazione del giudice non è può da asserite violazioni di legge o discutibili scelte operate dal giudice nella gestione del procedimento, riguardanti aspetti interni al processo e risolvibili con i rimedi apprestati dall'ordinamento processuale. Infatti, l'inimicizia grave rilevante come motivo di ricusazione deve sempre trovare 3 riscontro in rapporti personali estranei al processo e ancorati a circostanze oggettive, mentre la condotta end processuale può rilevare solo se presenta aspetti talmente anomali da palesare una inimicizia maturata all'esterno (Sez. 5, n. 5602 del 21/11/2013, dep. 2014, Lorusso, Rv. 258867; Sez. 5, n. 11968 del 26/02/2010, Querci, Rv. 246557). 3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente