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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04117/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32007-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi del Sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2 - [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - Ric. 2021 n. 32007 sez.

MT -ud. 13-12-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 1567/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO I contribuenti [OSCURATO:PERSONA] e figli ricorrono avverso la sentenza n. 1567/03/2021 della CTR per la Calabria che, confermando la decisione della CTP di Catanzaro, ha rigettato l’appello dei contribuenti insorti avverso un avviso di accertamento standardizzato emesso mediante l’applicazione degli studi di settore per l’anno d’imposta 2011.

In adesione alla decisione della CTP, afferma la CTR che i contribuenti, dopo aver invocato non avrebbero adempiuto al loro onere probatorio di provare l’erronea applicazione dello strumento standard, né in sede amministrativa né in sede giudiziaria.

Il ricorso è affidato a due motivi cui resiste l’Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO Con il primo motivo la parte contribuente prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. e 132, co. 2, n. 4 c.p.c. di nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992.

Segnatamente la CTR avrebbe rigettato con una motivazione meramente apparente le argomentazioni svolte dai contribuenti, laddove chiedevano l’applicazione di un diverso studio di settore, rispetto a quello applicato, in ragione dell’attività in concreto svolta.

In tesi dei ricorrenti, peraltro, i dati rilevanti al fine dell’applicazione del diverso studio di settore, ancorché non meglio specificati in atti, erano comunque già noti all’Ufficio essendo“residenti nell’anagrafe tributaria”.

Come correttamente eccepito dal patrono erariale, il motivo è inammissibile prima ancora che infondato mirando inesorabilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito.

Invero, «È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge Ric. 2021 n. 32007 sez.

MT -ud. 13-12-2022 - 3 - mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito" (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18721 del 13/07/2018)».

Nondimeno esso è anche infondato, essendosi la CTR uniformata al principio sancito da questa Corte secondo cui il contribuente «ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame» (cfr. Cass., V, n. 8327/2021).

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c..

La CTR avrebbe invero omesso di pronunciarsi sulle doglianze espresse dai contribuenti.

Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

Invero,ove la parte deduca un error in proced endo per omessa pronuncia su una domanda «è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'atto d'appello con cui le censure sono state formulate» (Cass. n. 11738 del 08/06/2016; Cass. n. 19410 del 30/09/2015)» (cfr. Cass., V, n. 40215/2021).

Onere rimasto inadempiuto nella fattispecie in esame.

Un tanto in disparte il fatto che il vizio di omessa pronuncia non sussiste, quando la decisione adottata dal giudice di merito comporti, comunque, una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, come è avvenuto nel caso di specie (Cass. n. 20718/2018).

Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM Ric. 2021 n. 32007 sez.

MT -ud. 13-12-2022 - 4 - La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32007-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi del Sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2 - [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - Ric. 2021 n. 32007 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 1567/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO I contribuenti [OSCURATO:PERSONA] e figli ricorrono avverso la sentenza n. 1567/03/2021 della CTR per la Calabria che, confermando la decisione della CTP di Catanzaro, ha rigettato l’appello dei contribuenti insorti avverso un avviso di accertamento standardizzato emesso mediante l’applicazione degli studi di settore per l’anno d’imposta 2011. In adesione alla decisione della CTP, afferma la CTR che i contribuenti, dopo aver invocato non avrebbero adempiuto al loro onere probatorio di provare l’erronea applicazione dello strumento standard, né in sede amministrativa né in sede giudiziaria. Il ricorso è affidato a due motivi cui resiste l’Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con il primo motivo la parte contribuente prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. e 132, co. 2, n. 4 c.p.c. di nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992. Segnatamente la CTR avrebbe rigettato con una motivazione meramente apparente le argomentazioni svolte dai contribuenti, laddove chiedevano l’applicazione di un diverso studio di settore, rispetto a quello applicato, in ragione dell’attività in concreto svolta. In tesi dei ricorrenti, peraltro, i dati rilevanti al fine dell’applicazione del diverso studio di settore, ancorché non meglio specificati in atti, erano comunque già noti all’Ufficio essendo“residenti nell’anagrafe tributaria”. Come correttamente eccepito dal patrono erariale, il motivo è inammissibile prima ancora che infondato mirando inesorabilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito. Invero, «È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge Ric. 2021 n. 32007 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 3 - mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito" (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18721 del 13/07/2018)». Nondimeno esso è anche infondato, essendosi la CTR uniformata al principio sancito da questa Corte secondo cui il contribuente «ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame» (cfr. Cass., V, n. 8327/2021). Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.. La CTR avrebbe invero omesso di pronunciarsi sulle doglianze espresse dai contribuenti. Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. Invero,ove la parte deduca un error in proced endo per omessa pronuncia su una domanda «è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'atto d'appello con cui le censure sono state formulate» (Cass. n. 11738 del 08/06/2016; Cass. n. 19410 del 30/09/2015)» (cfr. Cass., V, n. 40215/2021). Onere rimasto inadempiuto nella fattispecie in esame. Un tanto in disparte il fatto che il vizio di omessa pronuncia non sussiste, quando la decisione adottata dal giudice di merito comporti, comunque, una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, come è avvenuto nel caso di specie (Cass. n. 20718/2018). Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM Ric. 2021 n. 32007 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 4 - La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a no
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