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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2021

Cassazione n. 14708/2022

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], n. a Monza il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa in data 13/1/2021 dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche; inammissibile nel resto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 13 gennaio 2021, emessa a seguito di procedura camerale non partecipata -a trattazione scritta- ai sensi dell'art. 23, comma 3, dl. 149/2020, con dispositivo e contestuale motivazione depositati in cancelleria e comunicati per estratto alle parti il 15 gennaio successivo, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa in data 29 ottobre 2019 dal tribunale del medesimo capoluogo, che aveva condannato il ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa realizzata ai danni del promittente acquirente di un veicolo ponendo all'incasso un modulo di assegno circolare contraffatto (tratto dalla stampa di un modello fotografico inviato al promittente alienante dall'interessato all'acquisto) e privando della provvista il conto di accredito prima che la banca provvedesse allo storno dell'assegno una volta avvedutasi della sua contraffazione.

Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione:

1.1. inosservanza della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, in relazione agli artt. 544, comma 1, 545, commi 2 e 3, cod. poc. pen.), conseguente nullità della sentenza emessa contestualmente al dispositivo della quale non sia stato possibile, in ragione del rito camerale non partecipato, la lettura in udienza alla presenza delle parti;

1.2. violazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 62 bis, 99, 132, 133, cod. pen.), in tema di trattamento sanzionatorio irragionevolmente gravoso, atteso che il vantaggio patrimoniale non ebbe mai a realizzarsi così come il danno altrui, tenuto anche conto del fatto che il vissuto criminale dell'imputato non può esser valutato due volte, sia ai fini della quantificazione della pena base, che ai fini dell'aumento per la recidiva;

1.3. ancora violazione e falsa applicazione della norma penale incriminatrice (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), atteso che la condotta di "clonazione" dell'assegno circolare deve ritenersi assorbita nella fattispecie di falso di cui al capo A, per il quale l'imputato è stato assolto per non essere il fatto previsto dalla legge; consegue il mero tentativo del reato di truffa contestato;

1.4. ancora inosservanza della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 533, cod. proc. pen.) per avere la Corte ritenuto provata la contestata truffa pur in assenza di elementi probatori di univoco significato;

1.5. ancora violazione della legge penale ed inosservanza della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.), per la fallace enunciazione della Corte in ordine alle ragioni della ritenuta responsabilità;

1.6. vizi di motivazione per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà intrinseca (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), in relazione alle specifiche doglianze mosse alla sentenza di primo grado con i motivi di gravame in ordine ai criteri utilizzati in sentenza per addivenire all'accertamento della responsabilità rispetto ai fatti contestati, non potendo il convincimento del giudicante formarsi sulla base di mere ipotesi, cui non corrisponde alcun conforto documentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza e l'assoluta genericità dei motivi, che eludono ogni dovuto confronto col testo motivazionale della sentenza impugnata, né allegano al ricorso gli atti dai quali poter dedurre la fondatezza delle circostanze di fatto offerte a confutazione degli argomenti sviluppati nel merito per l'accertamento della responsabilità.

1.1. Non appare in primo luogo intellegibile il senso del primo motivo, col quale si deduce vizio processuale esiziale della sentenza con motivazione contestuale depositata in cancelleria ai sensi dell'art. 23, comma 3, decreto legge, n. 149 del 2020, vigente ratione temporis, atteso che nel processo di appello -celebrato con rito camerale non partecipato- la sentenza, all'esito della camera di consiglio, è stata depositata in cancelleria e del deposito è stato dato avviso alle parti (15 gennaio 2021), dal che consegue la tempestività del ricorso depositato il 27 gennaio successivo.

1.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, avendo la Corte di merito correttamente tenuto conto della gravità obiettiva della condotta, in ragione del vantaggio patrimoniale conseguito con altrui danno (lo storno della provvista portata dall'assegno versato per l'incasso non ha sortito alcun concreto effetto per il titolare del conto in accredito, in quanto il saldo positivo è stato "svuotato" nella immediatezza dell'accredito attraverso operazioni di prelievo e trasferimento verso altri conti), e della recidiva contestata e ritenuta, sia ai fini della determinazione intraedittale della pena base, che per la negazione delle circostanze attenuanti generiche, che infine per misurare l'aumento disposto per la recidiva. [OSCURATO:PERSONA] intende sul punto dare continuità all'orientamento di legittimità che ritiene legittimo, ai fini della determinazione della pena, che il giudice possa tener conto di uno stesso elemento potenzialmente idoneo ad influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte -sotto differenti profili- per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem". (Sez. 6, n. 45623, del 23/10/2013, rv. 257425: Fattispecie in cui, mediante il riferimento ai precedenti penali, era stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la recidiva; negli stessi sensi Sez. 2, n. 24995, del 14/5/2015, Rv. 264778; Sez. 3, n. 17054, del 13/12/2018, dep 2019, Rv. 275904).

1.3. Quanto ai successivi motivi, tutti tesi a censurare, sotto il profilo della violazione di legge (sostanziale e processuale) e dei vizi di motivazione (indicati peraltro in maniera inammissibilmente promiscua) la decisione assunta sul tema della accertata responsabilità per il fatto di truffa contestato al capo B, la Corte condivide il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado (c.d. doppia conforme), il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purché specificamente indicati dal ricorrente, non può essere coltivato nella sede di legittimità, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155 - 01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438).

D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 4, n. 56311-18, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).

1.4. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello in caso di doppia pronuncia di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive siano volte a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze processuali (in particolare, del peso degli argomenti offerti con le prove dichiarative e documentali assunte nel corso del giudizio di primo grado, definito con rito ordinario, in ordine alla identificazione dell'autore dei fatti e delle modalità assolutamente evidenti della consumata truffa), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle emergenze processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità.

In particolare, la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che il ricorrente è stato ritenuto responsabile per il fatto contestato al capo B, grazie alla valorizzazione di più dati convergenti:a) la sicura identificazione del soggetto che interloquì con il promissario acquirente del veicolo; b) la circostanza che il promittente alienante si presentò con le proprie generalità, offrendo al contraente il proprio indirizzo mail; dati questi corrispondenti agli accertamenti di polizia giudiziaria; c) il dimostrato profitto conseguito a seguito del versamento dell'assegno clonato sul proprio conto corrente, di lì a poco svuotato dallo stesso titolare.

Del resto, nessuna storica alternativa plausibile è stata offerta dall'imputato all'attenzione della giurisdizione, sì da inficiare il ragionamento probatorio articolato nei due gradi di merito, in quanto la novella che pretende di offrire del fatto una veste immobiliare è risultata al merito del tutto immaginaria, né risulta confortata in questa sede di legittimità da alcuna allegazione ai motivi di ricorso, così da scivolare nella inammissibilità per difetto di autosufficienza.

La valutazione delle emergenze probatorie, congruamente e logicamente motivata dal giudice del merito, non può del resto formare oggetto di censura nella sede di legittimità (giur. cit.).

Con queste argomentazioni la difesa non si confronta, svolgendo motivi meramente riproduttivi delle doglianze svolte nella sede di merito.

Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181).

E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).2.

Del pari inammissibili si presentano i motivi con i quali ci si duole della omessa o apparente motivazione della Corte in ordine al riconoscimento, richiesto con i motivi di appello, delle circostanze attenuanti generiche, e di una più mite dosimetria della sanzione; motivi fondati genericamente sulla necessità di adeguare la sanzione al concreto disvalore del fatto.

2.1. Si tratta, all'evidenza, di motivi generici e perciò geneticamente inammissibili, che la Corte territoriale poteva legittimamente non prendere in considerazione, trattandosi della mera indicazione di una circostanza ipotizzabile e di una misura sanzionatoria in astratto contenibile, ma non corredati da argomenti atti a valorizzarne la ricorrenza e dunque a sollecitare il giudice della impugnazione ad approfondire il tema della individuazione dei presupposti di fatto.

Occorre sul punto richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude ogni automatismo nel riconoscimento delle circostanze innominate e ne ancora lo scrutinio a precise e puntuali emergenze processuali degne di apprezzamento (Sez. 3, n. 9836, del 17/11/2015, Rv. 266460), soprattutto a fronte della decisione di primo grado che motivatamente ne nega la ricorrenza.

L'ipotesi appare riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa anche contro altri capi della sentenza di primo grado.

Questa Corte ha già affermato che è generico, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, un siffatto motivo (Sez. 6, n. 21873 del 03/03/2011, Rv. 250246).

Ne consegue che i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione processuale, per la concorrente proposizione di motivi specifici.

Pertanto, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 10709, del 25/11/2014, Rv. 262700).

3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], n. a Monza il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa in data 13/1/2021 dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche; inammissibile nel resto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 13 gennaio 2021, emessa a seguito di procedura camerale non partecipata -a trattazione scritta- ai sensi dell'art. 23, comma 3, dl. 149/2020, con dispositivo e contestuale motivazione depositati in cancelleria e comunicati per estratto alle parti il 15 gennaio successivo, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa in data 29 ottobre 2019 dal tribunale del medesimo capoluogo, che aveva condannato il ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa realizzata ai danni del promittente acquirente di un veicolo ponendo all'incasso un modulo di assegno circolare contraffatto (tratto dalla stampa di un modello fotografico inviato al promittente alienante dall'interessato all'acquisto) e privando della provvista il conto di accredito prima che la banca provvedesse allo storno dell'assegno una volta avvedutasi della sua contraffazione. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione: 1.1. inosservanza della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, in relazione agli artt. 544, comma 1, 545, commi 2 e 3, cod. poc. pen.), conseguente nullità della sentenza emessa contestualmente al dispositivo della quale non sia stato possibile, in ragione del rito camerale non partecipato, la lettura in udienza alla presenza delle parti; 1.2. violazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 62 bis, 99, 132, 133, cod. pen.), in tema di trattamento sanzionatorio irragionevolmente gravoso, atteso che il vantaggio patrimoniale non ebbe mai a realizzarsi così come il danno altrui, tenuto anche conto del fatto che il vissuto criminale dell'imputato non può esser valutato due volte, sia ai fini della quantificazione della pena base, che ai fini dell'aumento per la recidiva; 1.3. ancora violazione e falsa applicazione della norma penale incriminatrice (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), atteso che la condotta di "clonazione" dell'assegno circolare deve ritenersi assorbita nella fattispecie di falso di cui al capo A, per il quale l'imputato è stato assolto per non essere il fatto previsto dalla legge; consegue il mero tentativo del reato di truffa contestato; 1.4. ancora inosservanza della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 533, cod. proc. pen.) per avere la Corte ritenuto provata la contestata truffa pur in assenza di elementi probatori di univoco significato; 1.5. ancora violazione della legge penale ed inosservanza della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.), per la fallace enunciazione della Corte in ordine alle ragioni della ritenuta responsabilità; 1.6. vizi di motivazione per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà intrinseca (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), in relazione alle specifiche doglianze mosse alla sentenza di primo grado con i motivi di gravame in ordine ai criteri utilizzati in sentenza per addivenire all'accertamento della responsabilità rispetto ai fatti contestati, non potendo il convincimento del giudicante formarsi sulla base di mere ipotesi, cui non corrisponde alcun conforto documentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza e l'assoluta genericità dei motivi, che eludono ogni dovuto confronto col testo motivazionale della sentenza impugnata, né allegano al ricorso gli atti dai quali poter dedurre la fondatezza delle circostanze di fatto offerte a confutazione degli argomenti sviluppati nel merito per l'accertamento della responsabilità. 1.1. Non appare in primo luogo intellegibile il senso del primo motivo, col quale si deduce vizio processuale esiziale della sentenza con motivazione contestuale depositata in cancelleria ai sensi dell'art. 23, comma 3, decreto legge, n. 149 del 2020, vigente ratione temporis, atteso che nel processo di appello -celebrato con rito camerale non partecipato- la sentenza, all'esito della camera di consiglio, è stata depositata in cancelleria e del deposito è stato dato avviso alle parti (15 gennaio 2021), dal che consegue la tempestività del ricorso depositato il 27 gennaio successivo. 1.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, avendo la Corte di merito correttamente tenuto conto della gravità obiettiva della condotta, in ragione del vantaggio patrimoniale conseguito con altrui danno (lo storno della provvista portata dall'assegno versato per l'incasso non ha sortito alcun concreto effetto per il titolare del conto in accredito, in quanto il saldo positivo è stato "svuotato" nella immediatezza dell'accredito attraverso operazioni di prelievo e trasferimento verso altri conti), e della recidiva contestata e ritenuta, sia ai fini della determinazione intraedittale della pena base, che per la negazione delle circostanze attenuanti generiche, che infine per misurare l'aumento disposto per la recidiva. [OSCURATO:PERSONA] intende sul punto dare continuità all'orientamento di legittimità che ritiene legittimo, ai fini della determinazione della pena, che il giudice possa tener conto di uno stesso elemento potenzialmente idoneo ad influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte -sotto differenti profili- per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem". (Sez. 6, n. 45623, del 23/10/2013, rv. 257425: Fattispecie in cui, mediante il riferimento ai precedenti penali, era stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la recidiva; negli stessi sensi Sez. 2, n. 24995, del 14/5/2015, Rv. 264778; Sez. 3, n. 17054, del 13/12/2018, dep 2019, Rv. 275904). 1.3. Quanto ai successivi motivi, tutti tesi a censurare, sotto il profilo della violazione di legge (sostanziale e processuale) e dei vizi di motivazione (indicati peraltro in maniera inammissibilmente promiscua) la decisione assunta sul tema della accertata responsabilità per il fatto di truffa contestato al capo B, la Corte condivide il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado (c.d. doppia conforme), il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purché specificamente indicati dal ricorrente, non può essere coltivato nella sede di legittimità, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155 - 01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 4, n. 56311-18, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). 1.4. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello in caso di doppia pronuncia di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive siano volte a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze processuali (in particolare, del peso degli argomenti offerti con le prove dichiarative e documentali assunte nel corso del giudizio di primo grado, definito con rito ordinario, in ordine alla identificazione dell'autore dei fatti e delle modalità assolutamente evidenti della consumata truffa), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle emergenze processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità. In particolare, la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che il ricorrente è stato ritenuto responsabile per il fatto contestato al capo B, grazie alla valorizzazione di più dati convergenti:a) la sicura identificazione del soggetto che interloquì con il promissario acquirente del veicolo; b) la circostanza che il promittente alienante si presentò con le proprie generalità, offrendo al contraente il proprio indirizzo mail; dati questi corrispondenti agli accertamenti di polizia giudiziaria; c) il dimostrato profitto conseguito a seguito del versamento dell'assegno clonato sul proprio conto corrente, di lì a poco svuotato dallo stesso titolare. Del resto, nessuna storica alternativa plausibile è stata offerta dall'imputato all'attenzione della giurisdizione, sì da inficiare il ragionamento probatorio articolato nei due gradi di merito, in quanto la novella che pretende di offrire del fatto una veste immobiliare è risultata al merito del tutto immaginaria, né risulta confortata in questa sede di legittimità da alcuna allegazione ai motivi di ricorso, così da scivolare nella inammissibilità per difetto di autosufficienza. La valutazione delle emergenze probatorie, congruamente e logicamente motivata dal giudice del merito, non può del resto formare oggetto di censura nella sede di legittimità (giur. cit.). Con queste argomentazioni la difesa non si confronta, svolgendo motivi meramente riproduttivi delle doglianze svolte nella sede di merito. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181). E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).2. Del pari inammissibili si presentano i motivi con i quali ci si duole della omessa o apparente motivazione della Corte in ordine al riconoscimento, richiesto con i motivi di appello, delle circostanze attenuanti generiche, e di una più mite dosimetria della sanzione; motivi fondati genericamente sulla necessità di adeguare la sanzione al concreto disvalore del fatto. 2.1. Si tratta, all'evidenza, di motivi generici e perciò geneticamente inammissibili, che la Corte territoriale poteva legittimamente non prendere in considerazione, trattandosi della mera indicazione di una circostanza ipotizzabile e di una misura sanzionatoria in astratto contenibile, ma non corredati da argomenti atti a valorizzarne la ricorrenza e dunque a sollecitare il giudice della impugnazione ad approfondire il tema della individuazione dei presupposti di fatto. Occorre sul punto richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude ogni automatismo nel riconoscimento delle circostanze innominate e ne ancora lo scrutinio a precise e puntuali emergenze processuali degne di apprezzamento (Sez. 3, n. 9836, del 17/11/2015, Rv. 266460), soprattutto a fronte della decisione di primo grado che motivatamente ne nega la ricorrenza. L'ipotesi appare riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa anche contro altri capi della sentenza di primo grado. Questa Corte ha già affermato che è generico, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, un siffatto motivo (Sez. 6, n. 21873 del 03/03/2011, Rv. 250246). Ne consegue che i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione processuale, per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 10709, del 25/11/2014, Rv. 262700). 3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera
Sentenza Cassazione n. 14708/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris