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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27910/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, deposita conclusioni e nota spese per le parti civili che rappresenta. [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'integrale accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], di condanna alla pena di giustizia per il reato di tentativo di violenza privata consistita nel minacciare, anche di morte, la giornalista [OSCURATO:PERSONA] e gli operatori che l'accompagnavano, allo scopo di far loro cancellare le riprese audiovisive effettuate nei locali dello stabilimento balneare gestito da società controllata dal medesimo Spada; fatto del 23 Maggio 2013.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia,articolando due motivi. 1.Col primo motivo ha lamentato il vizio di motivazione illogica e contraddittoria in relazione alle dichiarazioni rilasciate da Angeli circa lo stato d'ira in cui sarebbe stato l'imputato; dichiarazioni contraddette da quelle fornite dagli operatori che non ne avevano riferito, pur essendo a lei vicini. [OSCURATO:PERSONA] di appello incoerentemente aveva ritenuto la sostanziale sovrapponibilità delle descrizioni del fatto operate dai tre testimoni. 1.1Ha, inoltre, sostenuto il ricorrente che anche l'ascolto del file audio sarebbe in contrasto con la dichiarazione della persona offesa e che la frase Manolo poi te spara in testa, a cui la Corte territoriale aveva attribuito rilevanza, era semplicemente suggestiva; peraltro, sul punto il Giudice aveva attinto a proprie asserite conoscenze per colmare lacune probatorie. 2.Col secondo motivo si è dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione illogica quanto alla qualificazione giuridica della condotta come tentativo di violenza privata e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art 393 cp.

La Corte d'appello avrebbe riscontrato che l'imputato aveva reagito in quanto si sarebbe sentito leso al suo diritto alla riservatezza, non avendo prestato il consenso alle videoriprese e, quindi, avrebbe agito allo scopo di esercitare un preteso diritto.

Ciò nonostante il Giudice di secondo grado lo aveva condannato, pur dando atto della presenza di elementi soggettivi integranti il delitto di cui all'art 393 cp, valorizzando allo scopo l'elemento della minaccia che può essere comune alle due fattispecie di reato.

A seguito di istanza di trattazione orale presentata dalla difesa dell'imputato è stata fissata l'odierna udienza pubblica, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], si è associato alla conclusione del PG depositando nota spese; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.In linea generale va osservato che le censure avanzate in questa sede di legittimità sono ripetitive di doglianze già proposte, esaminate e correttamente risolte nel giudizio di merito, limitandosi il ricorrente, sotto l'apparente veste dei vizi di motivazione e violazione di legge, a proporre un'inammissibile richiesta di valutazione alternativa dei risultati probatori e dell'apprezzamento decisorio reso nel merito senza, peraltro, tener conto del percorso argomentativo seguito dai Giudici territoriali, che si presenta privo delle dedotte illogicità.

1.1. In particolare la difesa propone al Collegio una diversa lettura delle prove testimoniali rese dagli operatori Fagnocchi e Ferrari, che non sarebbero coerenti con quanto affermato dalla persona offesa Angeli circa la condizione iraconda in cui si sarebbe trovato l'imputato.

La doglianza non tiene conto della motivazione impiegata dal Giudice di appello, che ha chiaramente annotato come ciascuno dei tre testi abbia potuto ascoltare e vedere quanto accadeva dal suo punto di osservazione, essendo i tre a distanze diverse dall'imputato ma che in definitiva avevano confermato i comportamenti minatori tenuti da quest'ultimo.

Va, altresì, osservato che il ricorrente impernia le sue censure - come già annotato - sullo stato d'ira che Angeli avrebbe attribuito a Spada mentre la ratio decidendi posta a fondamento della pronunzia, emergente in modo nitido dalla stessa è individuabile nel gesto di sparare rivolto dall'imputato nei confronti della persona offesa e nella frase Manolo te spara in testa o altre di analogo tenore ed espressione letterale presenti in motivazione ed attribuite a Spada.

Su queste due proposizioni decisive nel percorso giustificativo seguito dal Giudice di appello, la difesa non deduce censure specifiche.

2. Il secondo motivo è ugualmente inammissibile, poiché reiterativo della critica circa la qualificazione giuridica del fatto ai sensi della fattispecie ex art 56,610 cp anziché di quella ex art 393 cp, invocata in appello.

La Corte territoriale ha correttamente premesso che la distinzione tra i due reati risiede nell'elemento psicologico, poiché nel secondo l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un preteso diritto, essendo consapevole che l'oggetto della pretesa sussiste realmente mentre nel primo tale rappresentazione e consapevolezza è esclusa, volendo l'autore della condotta adoperare violenza o minaccia allo scopo di costringere la persona offesa ad un comportamento omissivo o commissivo. (Arg. ex Sez. 5, Sentenza n. 23923 del 16/05/2014 Ud. (dep. 06/06/2014) Rv. 260584.

Tanto premesso in diritto, quanto al fatto, si è osservato che nella fattispecie concreta era ravvisabile solo una condotta di violenza o minaccia allo scopo di impedire alla troupe televisiva di effettuare le videoriprese.

2.1. Nello stesso senso non può non evidenziarsi che nella motivazione - alla pagina cinque a proposito della negatoria delle attenuanti generiche - si è dato conto che l'intero contesto fattuale in cui la condotta si era realizzata era apparso seriamente minaccioso, sia per le accertate modalità delle minacce, esplicitamente e simbolicamente di morte, oltre che particolarmente violente e prevaricatrici, finalizzate ad impedire alla giornalista di svolgere il suo essenziale servizio di informazione, sia per la rivendicata e manifestata appartenenza ad una famiglia malavitosa nota nel territorio. 2.2.La giustificazione resa dai Giudici del merito risulta così in armonia con il principio già affermato da questa Corte regolatrice, secondo il quale ricorre il delitto di violenza privata e non / quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, allorchè si eccedono macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione, in termini di particolare gravità. (Sez. 5, Sentenza n. 7468 del 28/11/2013 Cc. (dep. 17/02/2014 ) Rv. 258985.

Massime precedenti Conformi: N. 38820 del 2006 Rv. 235765.

2.3. Infine, non può non osservarsi che la difesa fonda il suo argomentare su una palese forzatura del significato letterale e logico della motivazione, dando per acquisito che il Giudice di appello abbia ritenuto riscontrato che l'imputato si sarebbe sentito leso al suo diritto alla riservatezza, non avendo prestato il consenso alle videoriprese, mentre è chiarissimo nel testo che nel passaggio in riferimento è stata semplicemente riportata la tesi difensiva;invero alla pagina 4 si legge : pur volendosi prestare fede alla tesi difensiva secondo la quale l'imputato si sarebbe sentito leso al suo diritto alla riservatezza ...

E' inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale.Sez. 2 , Sentenza n. 17281 del 08/01/2019 Ud. (dep. 19/04/2019) Rv. 276916.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Per il principio della soccombenza l'imputato deve essere condannato, altresì,alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, deposita conclusioni e nota spese per le parti civili che rappresenta. [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'integrale accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], di condanna alla pena di giustizia per il reato di tentativo di violenza privata consistita nel minacciare, anche di morte, la giornalista [OSCURATO:PERSONA] e gli operatori che l'accompagnavano, allo scopo di far loro cancellare le riprese audiovisive effettuate nei locali dello stabilimento balneare gestito da società controllata dal medesimo Spada; fatto del 23 Maggio 2013. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia,articolando due motivi. 1.Col primo motivo ha lamentato il vizio di motivazione illogica e contraddittoria in relazione alle dichiarazioni rilasciate da Angeli circa lo stato d'ira in cui sarebbe stato l'imputato; dichiarazioni contraddette da quelle fornite dagli operatori che non ne avevano riferito, pur essendo a lei vicini. [OSCURATO:PERSONA] di appello incoerentemente aveva ritenuto la sostanziale sovrapponibilità delle descrizioni del fatto operate dai tre testimoni. 1.1Ha, inoltre, sostenuto il ricorrente che anche l'ascolto del file audio sarebbe in contrasto con la dichiarazione della persona offesa e che la frase Manolo poi te spara in testa, a cui la Corte territoriale aveva attribuito rilevanza, era semplicemente suggestiva; peraltro, sul punto il Giudice aveva attinto a proprie asserite conoscenze per colmare lacune probatorie. 2.Col secondo motivo si è dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione illogica quanto alla qualificazione giuridica della condotta come tentativo di violenza privata e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art 393 cp. La Corte d'appello avrebbe riscontrato che l'imputato aveva reagito in quanto si sarebbe sentito leso al suo diritto alla riservatezza, non avendo prestato il consenso alle videoriprese e, quindi, avrebbe agito allo scopo di esercitare un preteso diritto. Ciò nonostante il Giudice di secondo grado lo aveva condannato, pur dando atto della presenza di elementi soggettivi integranti il delitto di cui all'art 393 cp, valorizzando allo scopo l'elemento della minaccia che può essere comune alle due fattispecie di reato. A seguito di istanza di trattazione orale presentata dalla difesa dell'imputato è stata fissata l'odierna udienza pubblica, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], si è associato alla conclusione del PG depositando nota spese; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.In linea generale va osservato che le censure avanzate in questa sede di legittimità sono ripetitive di doglianze già proposte, esaminate e correttamente risolte nel giudizio di merito, limitandosi il ricorrente, sotto l'apparente veste dei vizi di motivazione e violazione di legge, a proporre un'inammissibile richiesta di valutazione alternativa dei risultati probatori e dell'apprezzamento decisorio reso nel merito senza, peraltro, tener conto del percorso argomentativo seguito dai Giudici territoriali, che si presenta privo delle dedotte illogicità. 1.1. In particolare la difesa propone al Collegio una diversa lettura delle prove testimoniali rese dagli operatori Fagnocchi e Ferrari, che non sarebbero coerenti con quanto affermato dalla persona offesa Angeli circa la condizione iraconda in cui si sarebbe trovato l'imputato. La doglianza non tiene conto della motivazione impiegata dal Giudice di appello, che ha chiaramente annotato come ciascuno dei tre testi abbia potuto ascoltare e vedere quanto accadeva dal suo punto di osservazione, essendo i tre a distanze diverse dall'imputato ma che in definitiva avevano confermato i comportamenti minatori tenuti da quest'ultimo. Va, altresì, osservato che il ricorrente impernia le sue censure - come già annotato - sullo stato d'ira che Angeli avrebbe attribuito a Spada mentre la ratio decidendi posta a fondamento della pronunzia, emergente in modo nitido dalla stessa è individuabile nel gesto di sparare rivolto dall'imputato nei confronti della persona offesa e nella frase Manolo te spara in testa o altre di analogo tenore ed espressione letterale presenti in motivazione ed attribuite a Spada. Su queste due proposizioni decisive nel percorso giustificativo seguito dal Giudice di appello, la difesa non deduce censure specifiche. 2. Il secondo motivo è ugualmente inammissibile, poiché reiterativo della critica circa la qualificazione giuridica del fatto ai sensi della fattispecie ex art 56,610 cp anziché di quella ex art 393 cp, invocata in appello. La Corte territoriale ha correttamente premesso che la distinzione tra i due reati risiede nell'elemento psicologico, poiché nel secondo l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un preteso diritto, essendo consapevole che l'oggetto della pretesa sussiste realmente mentre nel primo tale rappresentazione e consapevolezza è esclusa, volendo l'autore della condotta adoperare violenza o minaccia allo scopo di costringere la persona offesa ad un comportamento omissivo o commissivo. (Arg. ex Sez. 5, Sentenza n. 23923 del 16/05/2014 Ud. (dep. 06/06/2014) Rv. 260584. Tanto premesso in diritto, quanto al fatto, si è osservato che nella fattispecie concreta era ravvisabile solo una condotta di violenza o minaccia allo scopo di impedire alla troupe televisiva di effettuare le videoriprese. 2.1. Nello stesso senso non può non evidenziarsi che nella motivazione - alla pagina cinque a proposito della negatoria delle attenuanti generiche - si è dato conto che l'intero contesto fattuale in cui la condotta si era realizzata era apparso seriamente minaccioso, sia per le accertate modalità delle minacce, esplicitamente e simbolicamente di morte, oltre che particolarmente violente e prevaricatrici, finalizzate ad impedire alla giornalista di svolgere il suo essenziale servizio di informazione, sia per la rivendicata e manifestata appartenenza ad una famiglia malavitosa nota nel territorio. 2.2.La giustificazione resa dai Giudici del merito risulta così in armonia con il principio già affermato da questa Corte regolatrice, secondo il quale ricorre il delitto di violenza privata e non / quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, allorchè si eccedono macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione, in termini di particolare gravità. (Sez. 5, Sentenza n. 7468 del 28/11/2013 Cc. (dep. 17/02/2014 ) Rv. 258985. Massime precedenti Conformi: N. 38820 del 2006 Rv. 235765. 2.3. Infine, non può non osservarsi che la difesa fonda il suo argomentare su una palese forzatura del significato letterale e logico della motivazione, dando per acquisito che il Giudice di appello abbia ritenuto riscontrato che l'imputato si sarebbe sentito leso al suo diritto alla riservatezza, non avendo prestato il consenso alle videoriprese, mentre è chiarissimo nel testo che nel passaggio in riferimento è stata semplicemente riportata la tesi difensiva;invero alla pagina 4 si legge : pur volendosi prestare fede alla tesi difensiva secondo la quale l'imputato si sarebbe sentito leso al suo diritto alla riservatezza ... E' inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale.Sez. 2 , Sentenza n. 17281 del 08/01/2019 Ud. (dep. 19/04/2019) Rv. 276916. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Per il principio della soccombenza l'imputato deve essere condannato, altresì,alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi
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