CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 38734/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( JUGOSLAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 9 ottobre 2020, confermava la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di riciclaggio e furto aggravato. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che la Corte di appello aveva omesso qualsiasi replica alla censura relativa alla inutilizzabilità dei brogliacci delle conversazioni telefoniche intercettate e poste a base della sentenza di condanna, soprattutto a seguito del mancato reperimento dei supporti informatici contenenti le registrazioni; deduceva inoltre che la testimonianza degli Ufficiali di [OSCURATO:PERSONA] sui contenuti di una intercettazione avrebbe dovuto considerarsi illegittima e quindi inutilizzabile. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla esclusione delle attenuanti generiche. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, in misura almeno equivalente alla contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta, quanto al primo motivo, nella pagine 7 e successive della sentenza impugnata; quanto alle attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 02/09/1999, Guglielmi ed altri, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 201/06/2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13/06/2011, Chiofalo ed altri, rv. 219891); nel caso in esame, nessun elemento positivo è stato affermato dal ricorrente per giustificare la concessione del beneficio, mentre la Corte di appello ha sottolineato il carattere "professionale" dell'attività delittuosa. 1.2 Analoghe considerazioni possono essere svolte per quanto riguarda il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per il quale la Corte di appello ha evidenziato i numerosi è gravi precedenti penali e l'assenza di qualsiasi elemento valutabile per la concessione del beneficio. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]