Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28473/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso n. 20174/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro W DA Ge.A.

Ministero dell'Interno tatur, No.).

RoM Lid A.— s.M'o c Ot9.114. pirteda jQkft ylocatj:k - ~) avverso il decreto n. 3516/2020 del Tribunale di Lecce depositato il 23 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Lecce rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità nigeriana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che David chiede la cassazione di detto decreto con ricorso contenente cinque motivi di impugnazione, assistiti da memoria relativa anche alla conformità alla legge della procura speciale apposta in calce al ricorso; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione; che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierno ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto (avvocato [OSCURATO:PERSONA]), contenuta in atto redatto in calce al ricorso: contiene al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva a quella di comunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore figurano solo le parole: "Per autentica"); che tale procura speciale non è redatta in conformità al precetto recato dall'art. 35- bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato da Cass.

S.U., n. 15177 del 2021; che secondo tale interpretazione la disposizione testé citata richiede, «quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»; che, dunque, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal citato art. 35-bis «deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che il citato art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui fa obbligo al difensore di certificare specificamente la data di rilascio della procura a lui conferita per il ricorso per cassazione, per come interpretato dalla citata sentenza resa a sezioni unite, è stato da Corte cost., sent. n. 13 del 2022, ritenuto non contrastante con gli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione: agli artt. 28 e 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; agli artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge n. 848 del 1955); che il ricorso è dunque inammissibile in ragione della non avvenuta certificazione della data del conferimento della procura speciale a proporlo da parte del difensore che la sottoscrizione del ricorrente autenticò; che non rileva, in senso contrario, che - come evidenziato dal ricorrente nella memoria da lui depositata -nella penultima pagina del ricorso si rinvenga la frase "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, 5 0 periodo, d.lg 19 novembre 2007, n. 251, con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto difensore certifica che la procura alle liti è stata rilasciata successivamente alla comunicazione del decreto impugnato, e più precisamente in data 7 luglio 2020"; che, infatti: gli avvocati non sono dotati di generali poteri certificatori di atti o fatti avvenuti sotto la loro diretta percezione se non nei casi dalla legge processuale (generale e speciale) espressamente previsti; che in riferimento alla procura speciale per il ricorso per cassazione prevista dal più volte citato art. 35-bis, comma 13, la speciale funzione certificatoria della data di conferimento al difensore del potere di proporre ricorso per la cassazione di decreto definitivo di controversia disciplinata dallo stesso articolo di legge si esaurisce necessariamente nel contesto solo dell'atto (la procura) cui strettamente afferisce e non può, dunque, essere esercitata in atto processuale diverso (nella specie, il ricorso) da quello espressamente previsto dalla legge (in questo senso, cfr. Cass. n. 26350 del 2022); che, in buona sostanza, tanto la certificazione di autografia della sottoscrizione del conferente la procura speciale per il ricorso per cassazione di cui si discute, quanto quella di data di conferimento della procura medesima debbono essere fatte dal difensore all'interno di questo solo atto, redatto a margine del ricorso ovvero in calce a tale atto (art. 83, terzo comma, cod. proc. civ.) e da questo distinto quanto a funzione e contenuto; che non vi è obbligo di statuizione sulla ripartizione delle spese processuali in quanto la parte vittoriosa non ha svolto difese.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 20174/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro W DA Ge.A. Ministero dell'Interno tatur, No.). RoM Lid A.— s.M'o c Ot9.114. pirteda jQkft ylocatj:k - ~) avverso il decreto n. 3516/2020 del Tribunale di Lecce depositato il 23 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Lecce rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità nigeriana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che David chiede la cassazione di detto decreto con ricorso contenente cinque motivi di impugnazione, assistiti da memoria relativa anche alla conformità alla legge della procura speciale apposta in calce al ricorso; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione; che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierno ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto (avvocato [OSCURATO:PERSONA]), contenuta in atto redatto in calce al ricorso: contiene al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva a quella di comunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore figurano solo le parole: "Per autentica"); che tale procura speciale non è redatta in conformità al precetto recato dall'art. 35- bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato da Cass. S.U., n. 15177 del 2021; che secondo tale interpretazione la disposizione testé citata richiede, «quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»; che, dunque, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal citato art. 35-bis «deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che il citato art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui fa obbligo al difensore di certificare specificamente la data di rilascio della procura a lui conferita per il ricorso per cassazione, per come interpretato dalla citata sentenza resa a sezioni unite, è stato da Corte cost., sent. n. 13 del 2022, ritenuto non contrastante con gli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione: agli artt. 28 e 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; agli artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge n. 848 del 1955); che il ricorso è dunque inammissibile in ragione della non avvenuta certificazione della data del conferimento della procura speciale a proporlo da parte del difensore che la sottoscrizione del ricorrente autenticò; che non rileva, in senso contrario, che - come evidenziato dal ricorrente nella memoria da lui depositata -nella penultima pagina del ricorso si rinvenga la frase "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, 5 0 periodo, d.lg 19 novembre 2007, n. 251, con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto difensore certifica che la procura alle liti è stata rilasciata successivamente alla comunicazione del decreto impugnato, e più precisamente in data 7 luglio 2020"; che, infatti: gli avvocati non sono dotati di generali poteri certificatori di atti o fatti avvenuti sotto la loro diretta percezione se non nei casi dalla legge processuale (generale e speciale) espressamente previsti; che in riferimento alla procura speciale per il ricorso per cassazione prevista dal più volte citato art. 35-bis, comma 13, la speciale funzione certificatoria della data di conferimento al difensore del potere di proporre ricorso per la cassazione di decreto definitivo di controversia disciplinata dallo stesso articolo di legge si esaurisce necessariamente nel contesto solo dell'atto (la procura) cui strettamente afferisce e non può, dunque, essere esercitata in atto processuale diverso (nella specie, il ricorso) da quello espressamente previsto dalla legge (in questo senso, cfr. Cass. n. 26350 del 2022); che, in buona sostanza, tanto la certificazione di autografia della sottoscrizione del conferente la procura speciale per il ricorso per cassazione di cui si discute, quanto quella di data di conferimento della procura medesima debbono essere fatte dal difensore all'interno di questo solo atto, redatto a margine del ricorso ovvero in calce a tale atto (art. 83, terzo comma, cod. proc. civ.) e da questo distinto quanto a funzione e contenuto; che non vi è obbligo di statuizione sulla ripartizione delle spese processuali in quanto la parte vittoriosa non ha svolto difese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in R
Decreto Cassazione n. 28473/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris