CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11716/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
60 primo comma n.5 cod. proc. civ. - l'Agenzia prospetta l'insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, la debenza delle sanzioni in misura intera in relazione al versamento IVA tardivamente effettuato. 10. Il motivo è inammissibile. La Corte rammenta che l'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale può dare luogo ad un vizio moti- vazionale o alla violazione di una norma processuale, mentre integra un errore revocatorio ai sensi dell'art.395 n.4 cod. proc. civ. la viziata percezione o la falsa supposizione, espressa e mai implicita, dell'esi- stenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non contro- verso tra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa (Cass. Sez. 3, Sentenza n.14610 del 26/5/2021, Rv. 661554-01). La censura in disamina si appunta sulla circostanza che è accertato nella sentenza impugnata il fatto che la prima comunicazione di irre- golarità (c.d. avviso bonario) è stata inviata il 30.6.2007 e il paga- mento di imposte e sanzioni ridotte effettuato il 17.10.2007, ma il giu- dice d'appello non ha tratto le corrette conseguenze da ciò rilevando che essa è avvenuta ben oltre il termine di trenta giorni dall'invio della comunicazione r.km.t.v.4“:-. A4,• Vy.1 "••n4A2 A•r UA•43 ~V. V A: ( .4 vw..*.4.0.11.;, ••4•:, >1"„14~; tf 11. Il mezzo di impugnazione in altri termini denuncia che, sotto un profilo cronologico, il pagamento non può logicamente riferirsi alla suc- cessiva comunicazione di irregolarità predisposta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notifi- cata il 29.11.2007, fatto pure accertato dalla CTR e contenente la ri- determinazione in minus del credito erariale, come si legge anche a p.4 controricorso della società; pertanto, il versamento necessariamente si deve riferire al primo avviso bonario contenente il credito erariale nella misura maggiore e il giudice d'appello è incorso così espressamente nella viziata percezione del fatto il quale però, come sopra visto, inte- gra un vizio revocatorio e non un vizio denunciabile attraverso ricorso per Cassazione. 12. Con il terzo motivo di ricorso - ai sensi dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - viene censurata la violazione e falsa applicazione degli artt.36 del d.lgs. n.546 del 1992 e 132 n.4 cod. proc. cív., per aver la sentenza impugnata accolto integralmente l'appello incidentale della contribuente nel suo dispositivo, senza aver argomentato nella motivazione sull'IRAP, pure oggetto di impugnazione. 13. Il motivo è fondato, in quanto la Commissione tributaria regionale accoglie l'appello incidentale in assenza di qualunque argomentazione, in particolare circa l'autore della ripresa IRAP, apoditticamente annul- lata. 14. Dall'accoglimento del terzo discende l'assorbimento del quarto mo- tivo di ricorso, in quanto articolato in via subordinata al precedente ai sensi dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., con il quale viene dedotta anche l'omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo circa la medesima ripresa. 15. In conclusione, accolti i motivi primo e terzo di ricorso, inam- missibile il secondo ed assorbito il quarto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in rela- zione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, inammissibile il secondo e assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. Roma, Così decis