CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19260/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della Corte d'appello di Firenze. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla pena accessoria e il rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 16 aprile 2021, in parziale riforma della sentenza pronunziata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lucca, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di peculato (per essersi appropriato della somma di denaro di euro 192.328,24 versata sul conto corrente a lui intestato dall'aggiudicataria soc. Immobiliare S. Paolo, per il pagamento delle imposte dovute nell'esecuzione immobiliare n. 209/2005 — capo 1) -, e della somma di euro 18.960, pure versata sul suo conto corrente dagli aggiudicatari Puccetti e Fregosi per il pagamento delle imposte dovute nell'esecuzione immobiliare n. 335/2017 — capo 2) -, nelle quali egli era avvocato delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c.), rideterminava la pena in anni 2 e mesi 6 di reclusione. La Corte condivideva la valutazione del Giudice per l'udienza preliminare, secondo il quale la prova certa della responsabilità emergeva dalla ricostruzione documentale dei fatti e dalle ammissioni di colpevolezza dello stesso imputato, che aveva riconosciuto di avere ingiustificatamente trattenuto per sé le somme ricevute, omettendo il versamento di quelle di cui al capo 1) e ritardando per oltre nove mesi il pagamento di quelle di cui al capo 2), sì che non poteva dubitarsi dell'avvenuta distrazione per fini diversi e non consentiti. Circa la qualificazione giuridica dei fatti, la Corte disattendeva la tesi difensiva secondo cui in essi sarebbe configurabile il meno grave delitto di truffa, avendo l'imputato chiesto alle parti di versare le somme dovute sul proprio conto personale anziché su quello intestato alla procedura esecutiva, atteso che l'atto dispositivo non era stato carpito dal delegato, pubblico ufficiale, con artifici o raggiri. Neppure era configurabile la fattispecie di appropriazione indebita, tenuto conto della qualifica pubblicistica rivestita dall'imputato. La gravità e la reiterazione delle condotte appropriative, insieme alla mancata restituzione della somma oggetto del peculato di cui al capo 1), ostavano al riconoscimento delle attenuanti generiche. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento: - alla erronea identificazione di una figura pubblicistica nella persona dell'avvocato delegato alla vendita nella procedura esecutiva immobiliare, con la conseguente individuazione del delitto di appropriazione indebita e non di quello di peculato; - alla erronea qualificazione dei fatti come peculato anziché truffa aggravata, avendo egli sollecitato gli aggiudicatari, raggirandoli, a versare le somme dovute sul proprio conto corrente personale; - alla mera occasionalità del possesso, in assenza di un reale nesso funzionale con ragioni di ufficio;- all'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche; - all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonostante la condanna a una pena inferiore a tre anni di reclusione per fatti commessi prima della riforma dell'art. 317-bis cod. pen. ad opera della legge 9 gennaio 2019, n. 3. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso attinenti al profilo della responsabilità sono per un verso ripetitivi delle doglianze già esposte e motivatamente disattese dalla Corte di appello e per altro verso manifestamente infondati. 2. Essendo incontroversa la colpevolezza dell'imputato in merito ai fatti contestati, la Corte di appello ne ha innanzitutto correttamente inquadrato la qualifica pubblicistica rivestita, come delegato dal giudice a curare le operazioni di vendita nelle due procedure di esecuzione immobiliare ex art. 591-bis cod.proc.civ., alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità sulla questione (in termini, Sez. 6, n. 30976 del 10/07/2007, Maccagno, Rv. 237419). Di qui l'esclusione della prospettata qualificazione delle condotte criminose nell'ambito della meno grave ipotesi di appropriazione indebita. 3. Anche le censure, variamente articolate ma strettamente connesse, sulla configurabilità delle contestate fattispecie di peculato -anziché di quelle di truffa- appaiono prive di pregio. È privo di consistenza il rilievo in base al quale il delegato alle operazioni di vendita aveva sollecitato gli aggiudicatari a versare le somme dovute sul suo conto corrente personale e non in quello della procedura esecutiva. Tale indubbia irregolarità ha assunto i caratteri dell'illiceità, nel momento in cui l'imputato, venendo meno ai propri doveri pubblicistici, ha disposto delle somme come cosa propria, mentre, nella veste di delegato alle operazioni di vendita, aveva l'obbligo di custodire, in virtù delle funzioni esercitate e della loro indisponibilità, le somme ricevute dando impulso alle operazioni successive, per fare sì che la procedura esecutiva fosse definita.Ne consegue che l'appropriazione di tali somme, di cui il pubblico ufficiale ha comunque la disponibilità per ragione dell'ufficio pubblico ricoperto, integra il reato di peculato. Risulta invero indiscussa la linea interpretativa tracciata in ordine all'elemento distintivo tra i delitti di peculato e di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen., che risiede nelle modalità di acquisizione del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione: ricorre la prima figura quando l'agente si appropri di quanto già sia nella sua disponibilità, materiale o giuridica, per ragione del suo ufficio o servizio; deve ravvisarsi, invece, la truffa aggravata qualora l'agente, non avendo tale disponibilità, se la procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri. E, secondo giurisprudenza consolidata in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto comunque di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento. Nel senso che l'agente deve essere comunque in grado di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del danaro e di conseguire quanto poi costituisca oggetto di appropriazione (tra le più recenti, Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Cannata, Rv. 279302). Di talché, quando una prestazione di denaro sia dovuta in favore della pubblica amministrazione, le modalità della relativa consegna, quantunque diverse da quelle previste o consentite dalla normativa di riferimento o dagli assetti organizzativi dell'ufficio, e benché suggerite dal pubblico agente infedele, non incidono sulla legittimità dell'acquisizione del denaro al patrimonio dell'ente pubblico. Questa Corte ha già avuto modo di specificare che commette peculato l'agente pubblico che ometta di versare il denaro ricevuto nell'interesse dell'amministrazione per la quale agisce, in quanto il denaro entra nella disponibilità di quest'ultima nel momento stesso della consegna al pubblico ufficiale, senza che abbiano rilievo alcuno le modalità di riscossione e l'eventuale irritualità dei mezzi di pagamento, anche in contrasto con disposizioni ed assetti organizzativi dell'ufficio (Sez. 6, n. 26081 del 28/04/2004, Torregrossa, Rv. 229743; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263278). Con la conseguenza che, se costui, dopo averle ricevute in ragione della sua funzione istituzionale, se ne appropri, commette il reato di peculato e non quello di truffa aggravata (Sez. 6, n. 25913 del 30/03/2021, Ceramica; Sez. 6, n. 4668 del 14/01/2010, Micciché, Rv. 245856; Sez. 6, n. 12306 del 26/02/2008, Salzano, Rv. 239212). 4. Affatto generica e priva di consistenza appare la censura relativa al diniego delle attenuanti generiche. Questo è stato giustificato da entrambi i giudici di primo e secondo grado con riferimento alla gravità e alla reiterazione delle condotte appropriative, insieme alla mancata restituzione della somma oggetto del peculato di cui al capo 1). Orbene, trattasi di apprezzamenti di merito come tali insindacabili in sede di scrutinio di legittimità della sentenza impugnata. 5. Risulta per contro fondato il motivo di gravame concernente l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, inflitta dal primo giudice e confermata dalla Corte d'appello. Occorre premettere che, ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione (fra le tante, Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270240.) Orbene, essendo stata rideterminata la pena base per il più grave delitto di cui al capo 2) commesso nel 2014 -concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.- in anni 2 e mesi 8 di reclusione, inferiore dunque a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea, non perpetua, dai pubblici uffici, secondo la previgente -ratione temporis- disciplina dettata dall'art. 317-bis cod. pen. Pena accessoria, questa, che, secondo la lettura dell'art. 37 cod. pen. offerta dalla recente sentenza "Suraci" delle Sezioni unite (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286), «deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.». 6. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio, limitatamente alla determinazione della durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara ina